Pillole fiscali di gennaio

A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Superdeduzione del costo del lavoro per assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato

Agenzia delle entrate, circolare n. 1 del 20/1/25

Con riferimento alla maggiorazione del costo del lavoro ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo prevista dall’art. 4 del D.lgs. n. 216/2023 in presenza di assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, è stato chiarito che la proroga dell’agevolazione, prevista dalla Legge di bilancio 2025 per il 2025, 2026 e 2027, deve essere calcolata su base “mobile”, determinando, cioè, l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente, ma il medesimo adeguamento temporale deve essere effettuato anche con riferimento alla sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa (es., ai fini della verifica dell’“anzianità” dell’attività professionale, posto che l’agevolazione spetta ai professionisti che abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il 1° giorno del periodo d’imposta in cui vogliono fruire dell’agevolazione).

È bene ricordare che la superdeduzione del costo del lavoro in caso di assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato è fruibile dal professionista al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • incremento occupazionale (lavoratori dipendenti a tempo indeterminato al termine dell’anno N > numero medio di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell’anno N-1;
  • incremento occupazionale complessivo (lavoratori dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, dell’anno N > numero medio lavoratori dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, dell’anno N-1).

 

Spese domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti del professionista – rimborso – dichiarazione sostitutiva

Agenzia delle entrate, risposta n. 17 del 30/1/25

Ai fini del rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche dai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 51, co. 3, del Tuir, è stato chiarito che il professionista datore di lavoro può acquisire la dichiarazione del dipendente con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che sia necessaria l’autenticazione della sottoscrizione.

 

 

Per gli immobili

 

Vendita di un immobile oggetto di cambio di categoria catastale effettuato senza opere – plusvalenza – computo del quinquennio

Agenzia delle entrate, risposta n. 10 del 24/1/25

Con riferimento alla vendita di un immobile accatastato in categoria catastale C/2 che è stato oggetto di una variazione per il cambio di destinazione d’uso da magazzino a civile abitazione con intervento “senza opere” è stato chiarito che le plusvalenze non sono imponibili ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. b), del Tuir, in quanto il cambio di categoria catastale effettuato «senza opere», non rileva ai fini del computo del quinquennio indicato nella norma poiché non configura né «acquisto» né «costruzione» dell’immobile.

 

Superbonus – opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta – variante alla CILAS

Agenzia delle entrate, risposta n. 15 del 28/1/25

Se la CILAS è stata presentata nel 2022, mentre le spese per gli interventi relativi alla coibentazione termica dell’involucro dell’edificio (già previsti dalla CILAS originaria), documentate da fattura, sono state sostenute il 30/3/24, il Condominio, anche in seguito alla variazione dell’impresa esecutrice dei lavori attraverso una variante al progetto edilizio originario, può continuare a fruire del Superbonus con lo “sconto in fattura” anche per interventi successivi al 30/3/24 (ma in base all’aliquota di detrazione applicabile alla momento di sostenimento delle spese – 70% per il 2024, 65% per il 2025).

 

 

Varie

 

Scioglimento consensuale di un contratto – rilevanza ai fini IRPEF delle somme corrisposte

Agenzia delle entrate, risposta n. 4 del 13/1/25

Nel caso di scioglimento consensuale di un contratto, ai fini IRPEF:

  • le somme restituite al committente non costituiscono redditi e, pertanto, non sono assoggettate a tassazione;
  • l’indennizzo volto a compensare la riduzione del potere d’acquisto che la somma rimborsata ha subìto negli ultimi anni costituisce, unitamente al compenso per lo scioglimento, un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. l), del Tuir, derivante dall’assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere. Su tali somme dev’essere operata la ritenuta d’acconto del 20% all’atto del pagamento.

 

Dichiarazione precompilata – redditi da cessione di energia prodotta da fonti rinnovabili

D.M. 21/1/25

I proventi, erogati nell’anno solare precedente a persona fisiche o a condomini, derivanti dalla cessione dell’energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell’abitazione o dell’edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati, sarà indicato dall’Agenzia delle entrate nella dichiarazione precompilata poiché tali proventi, quali redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente sono considerati, sia per le persone fisiche che per i condomini, redditi diversi ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. i), del TUIR.

I dati relativi a proventi dell’energia ceduta:

  • da parte di persone fisiche nell’ambito dello “scambio sul posto”, saranno disponibili a partire da quelli relativi all’anno 2024;
  • da parte di condomìni nell’ambito dello “scambio sul posto”, nonché nell’ambito di servizi diversi da quello di “scambio sul posto da persona fisica o condominio saranno disponibili a partire da quelli relativi all’anno 2025.