Nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 09/07/2024 è stato pubblicato il decreto interministeriale 21 maggio 2024 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con cui è stato adeguato il Fondo di Solidarietà Bilaterale per le Attività Professionali alla Legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n.234). L’Accordo di adeguamento del Fondo di solidarietà è stato sottoscritto da Confprofessioni, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs il 27 dicembre 2022 sulla base delle disposizioni della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto-legge n. 4/2022, convertito in legge 28 marzo 2022 n. 25. Per la piena operatività delle nuove norme delineate dal decreto interministeriale dovranno tuttavia intervenire i chiarimenti operativi dell’Inps.
Nell’Accordo di adeguamento sottoscritto il 27 dicembre 2022, concordemente alla legge di Bilancio 2022, è stato stabilito un allargamento della platea ai dipendenti del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente con l’obiettivo di garantire tutele ad una platea sempre più ampia di lavoratori delle attività professionali, indipendentemente dalla soglia numerica dei dipendenti occupati.
Con il decreto interministeriale 21 maggio 2024, pertanto, tutti i datori di lavoro del settore (anche con un numero di dipendenti inferiore a 3) rientreranno nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non saranno più destinatari della disciplina del FIS.
Le nuove aliquote
Tra le novità della disciplina vi sono altresì le nuove aliquote contributive, ripartite per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore, dello 0,50% per gli studi che occupano fino a 5 dipendenti, dello 0,80% per quelli da 5 a 15 e dell’1,0% per quelli oltre i 15 dipendenti. Destinatari delle prestazioni del Fondo sono i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, che abbiano maturato almeno trenta giorni di anzianità lavorativa, anche non continuativi.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è stato previsto un meccanismo di riduzione dell’aliquota contributiva ordinaria in misura pari al 40% a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Le prestazioni
Per quanto riguarda le prestazioni, il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per una durata massima di 26 settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti è previsto un ulteriore intervento, limitatamente alle causali di cui all’articolo 21 comma 1 del d.lgs. 148/2015 (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva, contratto di solidarietà). Le durate massima in tal caso saranno pari a 24 mesi (anche continuativi) nel caso di riorganizzazione aziendale, 12 mesi (anche continuativi) per la causale crisi aziendale ed infine 24 mesi anche continuativi nel caso di contratto di solidarietà.
Politiche attive
Nell’Accordo di adeguamento centrale è il coinvolgimento della bilateralità di settore per proporre eventuali percorsi di riqualificazione e politica attiva ai lavoratori e datori di lavoro coinvolti.
Le parti hanno previsto un incontro periodico ogni 12 mesi dalla data di emanazione del Decreto di recepimento dell’accordo per valutare eventuali adeguamenti della contribuzione e delle prestazioni in relazione all’andamento del Fondo.
Si attendono ora le indicazioni attuative ed operative dell’INPS per conoscere le modalità concrete di contribuzione e richiesta delle prestazioni.