
Si allarga la platea del bonus Irpef di 80 euro. Anche disoccupati, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità avranno diritto al credito introdotto per il 2014 dal dl 66/2014 sulla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati. Restano fuori, invece, i redditi soggetti all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività. Con la circolare 9/E del 14 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sui soggetti beneficiari, l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative.
Secondo l’Agenzia, le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Considerto che tali indennità costituiscono reddito di lavoro dipendente e danno diritto alle detrazioni, l’Agenzia sottolinea che il credito vada calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità.
Nel calcolo del credito non rientrano, invece, redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività. La circolare 9/E chiarisce che il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva (detassazione 2014) non deve essere computato nel reddito complessivo per calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro. Tuttavia, per evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva per incrementi di produttività, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a detassazione deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
Leggi la circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate