
Via libera al decreto Irpef dal Senato, dove il governo ha incassato la fiducia con 159 sì e 122 no. Il provvedimento passa ora alla Camera, dove è atteso in aula il 13 giugno. Tra le novità più attese dai professionisti, è stata approvata la sterilizzazione della tassazione sulle rendite delle Casse previdenziali. Passa da 11 a 11,5% il prelievo sui fondi pensione per evitare nel 2014 alle casse previdenziali dei professionisti l’aumento dal 20% al 26% del prelievo sulle rendite finanziarie introdotto dal decreto Irpef.
Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato l’emendamento dei relatori del DL 66/2014, Antonio d’Ali (Ncd) e Cecilia Guerra (Pd), che prevede una compensazione nel 2015, di quanto versato nel 2014. Alle Casse viene quindi riconosciuto “un credito di imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%”. Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi 2014 e potrà essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Nell’emendamento approvato viene assunto l’impegno di armonizzare il regime fiscale delle Casse previdenziali private: nel 2015 sarà varata una nuova disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria, armonizzata con quella delle forme pensionistiche e complementari. La tassazione delle rendite è da tempo nel mirino delle Casse previdenziali che lamentano un trattamento fiscale da “enti speculativi”, quando gli investimenti delle casse sono finalizzate all’erogazione delle pensioni, alla sostenibilità e all’assistenza dei professionisti.
Il testo dell’emendamento
All’articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
“6-bis. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell’articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6-ter. Per l’anno 2014 l’aliquota prevista dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all’11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2015, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica strutturali di politica economia di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”. Emendamento dei relatori – 4.3000 (testo 2)