Casse: sulle rendite pagheranno il 20% e non il 26%

Via libera del Senato al decreto Irpef. Passa l’emendamento sulle rendite delle Casse. Resta la tassazione, ma con regime di compensazione. Via libera al decreto Irpef dal Senato, dove il
Via libera del Senato al decreto Irpef. Passa l’emendamento sulle rendite delle Casse. Resta la tassazione, ma con regime di compensazione.

Via libera al decreto Irpef dal Senato, dove il governo ha incassato la fiducia con 159 sì e 122 no. Il provvedimento passa ora alla Camera, dove è atteso in aula il 13 giugno. Tra le novità più attese dai professionisti, è stata approvata la sterilizzazione della tassazione sulle rendite delle Casse previdenziali. Passa da 11 a 11,5% il prelievo sui fondi pensione per evitare nel 2014 alle casse previdenziali dei professionisti l’aumento dal 20% al 26% del prelievo sulle rendite finanziarie introdotto dal decreto Irpef. 

Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato l’emendamento dei relatori del DL 66/2014, Antonio d’Ali (Ncd) e Cecilia Guerra (Pd),  che prevede una compensazione nel 2015, di quanto versato nel 2014. Alle Casse viene quindi riconosciuto “un credito di imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%”. Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi 2014 e potrà essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Nell’emendamento approvato viene assunto l’impegno di armonizzare il regime fiscale delle Casse previdenziali private: nel 2015 sarà varata una nuova disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria, armonizzata con quella delle forme pensionistiche e complementari. La tassazione delle rendite è da tempo nel mirino delle Casse previdenziali che lamentano un trattamento fiscale da “enti speculativi”, quando gli investimenti delle casse sono finalizzate all’erogazione delle pensioni, alla sostenibilità e all’assistenza dei professionisti.

Il testo dell’emendamento 

All’articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

“6-bis. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell’articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6-ter. Per l’anno 2014 l’aliquota prevista dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all’11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2015, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica strutturali di politica economia di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”. Emendamento dei relatori – 4.3000 (testo 2)