Ebipro, le tutele sono d’obbligo

BILATERALITA’ Il documento del Centro studi di Confprofessioni sul finanziamento degli enti bilaterali La Fondazione studi consulenti del lavoro ha dedicato la circolare n. 7 del 5 dicembre 2011 al Ccnl degli studi professionali, soffermandosi in particolare sulla bilateralità e sul finanziamento di Cadiprof e di Ebipro. Innanzitutto, va dato atto che la Fondazione studi
BILATERALITA’ Il documento del Centro studi di Confprofessioni sul finanziamento degli enti bilaterali

La Fondazione studi consulenti del lavoro ha dedicato la circolare n. 7 del 5 dicembre 2011 al Ccnl degli studi professionali, soffermandosi in particolare sulla bilateralità e sul finanziamento di Cadiprof e di Ebipro. Innanzitutto, va dato atto che la Fondazione studi riconosca finalmente l’obbligatorietà delle tutele previste dalla bilateralità, chiarendo una volta per tutte la vexata quaestio della collocazione contrattuale della disciplina degli enti bilaterali. Entrando nel merito, però, vi sono da rilevare alcune valutazioni parziali contenute nella citata circolare e, comunque, non esaustive della struttura contrattuale riferita agli obblighi derivanti dalla mancata adesione agli strumenti della bilateralità, così come previsti nel nuovo Ccnl degli studi professionali. Soffermandosi su Ebipro, la tesi sostenuta dalla circolare della Fondazioni studi consulenti del lavoro, secondo la quale l’obbligatorietà all’adesione scatterebbe “solo ed esclusivamente laddove l’Ente preveda effettive tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro di sostegno al reddito”, risulta essere una forzatura di quanto espresso in termini di principio nella circolare ministeriale n. 43 del 2010. Le conclusioni del Ministero del Lavoro non limitano il principio all’attivazione di uno strumento a sostegno del reddito ma ad una serie di misure/prestazioni aggiuntive a favore dei lavoratori secondo la genesi storica che ha portato le parti sociali in genere a costituire tali organismi.

Non è affatto vero, peraltro, che l’organizzazione di Ebipro non abbia ancora stabilito specifiche tutele (non limitate solo ed esclusivamente al sostegno del reddito). L’Ente bilaterale degli studi professionali a oggi ha:

• istituito un fondo destinato al sostegno del reddito con un accantonamento di 1.000.000 di euro e sono in fase di regolamentazione i criteri di accesso, che permetteranno anche di assicurare, ai lavoratori del settore sospesi dall’attività lavorativa, il versamento di quanto dovuto a Cadiprof al fine di mantenere l’iscrizione nonché la copertura assicurativa per garantire le provvidenze previste a favore di tali lavoratori;
• attivato iniziative relative all’assolvimento dell’obbligo di informazione e strumenti di supporto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la formazione prevista;
• iniziato a predisporre piani di formazione per gli apprendisti anche di concerto con le attività di Fondoprofessioni.

Occorre, inoltre, segnalare che l’art. 98 del nuovo vigente Ccnl degli studi professionali – nella nota a verbale – prevede espressamente l’intervento dell’Ente bilaterale nella misura del 50% della retribuzione nel terzo mese aggiuntivo riconosciuto ai lavoratori affetti da gravi malattie invalidanti. Si tratta di una misura immediatamente operativa al sostegno del reddito così tanto enfatizzato nella circolare della Fondazione. Discutibile, inoltre, la tesi secondo cui “l’obbligo sorgerebbe solo nell’eventualità in cui il Ccnl stabilisca la possibilità per il datore di lavoro di fornire le medesime tutele con strumenti alternativi eventualmente reperibili sul mercato di riferimento”. Si tratta di un’interpretazione che non trova alcun fondamento nello spirito della disposizione ministeriale.
L’interpretazione della Fondazione studi dei consulenti del lavoro rischia di creare conseguenze rilevanti a carico dei datori di lavoro. Che cosa accadrebbe infatti nel caso in cui un lavoratore si trovasse nella situazione di ottenere una prestazione e che per effetto della mancata immediata iscrizione contrattuale prevista, non possa ottenere la prestazione stessa? E, ancora, se il datore di lavoro non provvede all’iscrizione così come previsto dal contratto e da qui a breve l’ente dovesse attivare misure di sostegno, a quali ripercussioni andrebbero incontro i datori di lavoro inadempienti?
L’art. 7 – bis del nuovo testo contrattuale, al penultimo comma, nello stabilire le conseguenze di un’eventuale omissione del versamento delle quote destinate alla bilateralità, prevede che in tal caso debba essere corrisposto al lavoratore un distinto trattamento economico non assorbibile pari a 22 euro, di cui 20 euro per Cadiprof e 2 euro per Ebipro, per 14 mensilità e rientrante nella retribuzione di fatto, non riproporzionabile nel caso di contratti con lavoratori a tempo parziale. Nell’ipotesi assunta dalla circolare della Fondazione dei consulenti del lavoro, che non prende in esame l’omissione di versamento a Cadiprof, ma si riferisce solo all’obbligatorietà del versamento a Ebipro, per espressa previsione contrattuale la quota destinata risulta essere pari a soli 2 euro! È opportuno sottolineare che quanto stabilito dal contratto per Ebipro che, sin dalla sua costituzione, in merito al versamento dovuto, rappresenta l’unico caso in Italia di una contribuzione parimenti distribuita tra datore di lavoro e lavoratore (due euro cadauno) con la quale si esalta semplicemente di fatto una reale bilateralità finalizzata equamente al sostegno del settore. Non a caso è nelle previsioni di attività dell’Ente stabilire anche misure di sostegno per i datori di lavoro.
Senza poi omettere di considerare la questione in termini di costi ai quali andrebbero incontro i datori di lavoro inadempienti. A fronte di un costo a loro carico pari a 2,20 euro mensili per 12 mensilità in caso di regolare adesione, di converso avremo un costo ben più elevato determinato dalla base di 2 euro per 14 mensilità più l’incidenza di tale importo su tutti gli istituti contrattuali di natura retributiva, anche differiti, ai quali si sommerebbe la relativa contribuzione dovuta. Il tutto con un’incidenza ben più alta in termini di costo complessivo.
Alla luce di quanto esposto, dunque, sia in termini tecnico-giuridici e sia in termini di mera opportunità, le tesi sostenute nella circolare della Fondazione studi non possono essere accolte, in quanto sia la struttura normativa prevista dal contratto, sia la reale attività dell’Ente bilaterale, nonché delle prestazioni da queste garantite, sono già in essere ed effettive. Ma anche in considerazione del fatto che la strada intrapresa dal legislatore così come di conseguenza dal ministero, appare chiara: si attribuiscono sempre più maggiori compiti e funzioni a organismi bilaterali che possono nello specifico settore, attivare strumenti di welfare e che lo stesso ne avverte la necessità.

di Leonardo Pascazio
responsabile area Economia e Lavoro
Centro Studi Confprofessioni

 

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