GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

La richiesta di precisazione e’ stata avanzata da Confprofessioni SI APPLICANO ANCHE AI DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI I tecnici del Ministero del Lavoro hanno chiarito venerdì scorso, su espressa richiesta di Confprofessioni, che, fra “tutte le tipologie di lavoro subordinato” a cui la Legge 2/2009 riconosce gli ammortizzatori sociali, sono da ricomprendere anche i dipendenti
La richiesta di precisazione e’ stata avanzata da Confprofessioni

SI APPLICANO ANCHE AI DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

I tecnici del Ministero del Lavoro hanno chiarito venerdì scorso, su espressa richiesta di Confprofessioni, che, fra “tutte le tipologie di lavoro subordinato” a cui la Legge 2/2009 riconosce gli ammortizzatori sociali, sono da ricomprendere anche i dipendenti degli studi professionali.
Dal Welfare è così arrivata l’ultima parola sull’interpretazione del comma 8 dell’articolo 19 (Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga) della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che contiene le misure urgenti varate dal Governo per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa. E ora, senza più dubbio alcuno, anche ai dipendenti dei professionisti.
“L’incontro di oggi (venerdì 13 marzo ndr) ci ha dato un chiarimento importantissimo, che ci aspettavamo, ma che era importante esplicitare – dichiara il Presidente di Confprofessioni Gaetano Stella- adesso possiamo affermare con la massima certezza che per la prima volta in Italia le tutele del lavoro si estendono all’occupazione del comparto professionale. La portata del comma 8 dell’articolo 19 della legge – afferma Stella – è epocale per i professionisti.

Il comma 8 dell’articolo 19 prevede che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga “possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”.
Per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale- prosegue Stella- a Confprofessioni risultava evidente che non si potessero trascurare i lavoratori subordinati e gli apprendisti degli studi professionali. Che i professionisti rientrassero a pieno titolo tra le forze datoriali meritevoli di sostegno all’occupazione non era sembrato pacifico a quanti davano una lettura della Legge 2/2009 anacronistica della forza lavoro del nostro Paese. Le forze datoriali oggi non sono più solamente le imprese. Occorre aggiornare il dizionario del lavoro e inserire il termine “professionisti”.
Quanto agli apprendisti, la Legge stabilisce in via sperimentale per il triennio 2009-2011 un intervento integrativo del venti per cento dell’indennita’ di disoccupazione a carico degli enti bilaterali. E’ infine misure di sostegno sono previste anche per i collaboratori coordinati e continuativi del comparto professionale. In caso di sospensione del lavoro o di disoccupazione, viene loro riconosciuta, sempre in via sperimentale per il triennio 2009-2011, una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l’anno precedente. Le condizioni sono che i co-co-co operino in regime di monocommittenza, abbiano conseguito l’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e siano accreditati presso la gestione separata INPS da non meno di tre mesi.
Per il Presidente Stella “ci sono le premesse per far partecipare Confprofessioni a pieno titolo a quella riforma degli ammortizzatori sociali che la Legge 2/2009 menziona esplicitamente”.
 

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