LA CASSA NON PUO’ CANCELLARE IL PROFESSIONISTA DALL’ALBO

L’iscritto ha diritto ad essere sentito e a ricorrere La cancellazione del professionista dall’Albo per incompatibilità (quale ad esempio la discontinuità di esercizio professionale) può avvenire solo ad opera del Consiglio dell’Ordine, previa verifica da parte di quest’ultimo e fatte salve le garanzie dell’iscritto ad essere ascoltato e ad opporre ricorso. Questo vale anche quando
L’iscritto ha diritto ad essere sentito e a ricorrere

La cancellazione del professionista dall’Albo per incompatibilità (quale ad esempio la discontinuità di esercizio professionale) può avvenire solo ad opera del Consiglio dell’Ordine, previa verifica da parte di quest’ultimo e fatte salve le garanzie dell’iscritto ad essere ascoltato e ad opporre ricorso.

Questo vale anche quando l’incompatibilità fosse sollevata dalla Cassa di previdenza che ravvisasse per questo nientemeno che gli estremi di neutralizzazione dei periodi di iscrizione alla Cassa stessa.

L’ha stabilito la Cassazione con sentenza 13853 del 15 giugno accogliendo il ricorso di un dottore commercialista: “ i provvedimenti di cancellazione dall’albo dei dottori commercialisti, in caso di situazioni di incompatibilità, compete, per legge, solo al Consiglio dell’Ordine. La Cassa non ha nulla da eccepire e se lo fa entra “indebitamente in un settore estraneo alle sue competenze”.

Il motivo alla base della decisione dei giudici è che il procedimento di cancellazione da parte dell’Ordine offre garanzie di ascolto e di ricorso: “queste garanzie- dice la Corte- non sono state rispettate, giacchè la cassa per negare la prestazione previdenziale richiesta, ha ravvisato una situazione di incompatibilità che determinava la cancellazione dell’Albo, così implicitamente emettendo il relativo provvedimento, avverso il quale l’interessato non aveva potere di reagire”.

 

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