Tasse soft per premi di produttività e welfare aziendale 2016

I chiarimenti in una circolare delle Entrate. Irpef a zero per chi sceglie il welfare aziendale. Stella, presidente Confprofessioni: “Stiamo lavorando per estendere il beneficio fiscale alle forme di sanità integrativa per professionisti e autonomi” Importi e servizi a tassazione zero per i dipendenti che scelgono di convertire i premi di risultato soggetti ad imposta
I chiarimenti in una circolare delle Entrate. Irpef a zero per chi sceglie il welfare aziendale. Stella, presidente Confprofessioni: “Stiamo lavorando per estendere il beneficio fiscale alle forme di sanità integrativa per professionisti e autonomi”

Importi e servizi a tassazione zero per i dipendenti che scelgono di convertire i premi di risultato soggetti ad imposta sostitutiva del 10 per cento in benefit per i figli, come la scuola, i centri estivi, le gite didattiche, il baby-sitting e le borse di studio o, nel caso di familiari anziani o non autosufficienti, per garantire loro assistenza.  Possibilità di rimborso direttamente in busta paga delle spese sostenute documentate, con l’obiettivo di conciliare le esigenze della vita familiare del dipendente con quelle lavorative. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare 28/E dello scorso 15 giugno con cui l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, illustra l’agevolazione per i premi di produttività, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, per i titolari di reddito di lavoro dipendente entro la soglia di 50 mila euro.

 

“Il documento – si legge in una nota dell’Agenzia –  si sofferma in particolare sull’esame delle nuove disposizioni in materia di benefit, rilevanti per la definizione dei piani di welfare aziendale la cui finalità è di rendere disponibile per i dipendenti un paniere di “utilità”, cioè di erogazioni o prestazioni, tra le quali gli stessi lavoratori possono scegliere quelle più rispondenti alle rispettive esigenze”.

 

La tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili, introdotta con la legge di Stabilità 2016, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10 per cento, sui premi di risultato correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, parametri questi misurabili e verificabili con criteri specifici stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, emanato il 25 marzo 2016 di concerto con il Ministro dell’Economia. Il limite delle somme agevolabili è di 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

 

Per quanto riguarda il datore di lavoro, le Entrate ricordano che l’agevolazione è riservata al settore privato. Una vasta platea di soggetti che comprende le agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, gli esercenti arti e professioni, ammesso che le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma.

 

L’agevolazione interessa i titolari di reddito di lavoro dipendente entro il limite di 50mila euro da determinarsi al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non concorrono alla formazione del reddito. Il limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate. Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate.

 

La legge di stabilità 2016, spiega la circolare, ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che, per volontà di quest’ultimo o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, configurano il cosiddetto “welfare aziendale”. Si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso per spese aventi finalità di rilevanza sociale. Tali benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente. Per questo, l’eventuale scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel “welfare aziendale”, facoltà prevista anch’essa dalla nuova normativa, consente di detassare completamente il valore dei benefit, non più soggetto neppure all’imposta sostitutiva del 10 per cento.

 

Tra i benefit opzionabili sono ricompresi i servizi, le somme e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi come l’educazione, l’istruzione, anche in età prescolare, nonché la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio. A questi vanno poi aggiunti ulteriori benefit, erogati sempre dal datore di lavoro per fruire dei servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti. Tali prestazioni non concorrono quindi a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti.

 

Su questo punto è intervento anche il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, nel corso del Welfare Day 2016, che si è svolto a Roma lo scorso 7 giugno: «Occorre agganciare le tutele di welfare al premio di produttività erogato dai datori di lavoro – anche liberi professionisti, attraverso l’intervento della contrattazione territoriale e/o aziendale» ha affermato Stella intervenuto alla tavola rotonda sulle forme di sanità integrativa. «Tale passaggio potrebbe rappresentare infatti una straordinaria opportunità sia per i datori di lavoro che per i dipendenti in termini di vantaggi fiscali, economici, sociali e reputazionali, senza contare il deciso incremento della domanda di sanità integrativa che ne scaturirebbe». Su questo fronte, la Confederazione italiana liberi professionisti sta lavorando per estendere il beneficio fiscale anche alle forme di sanità integrativa verso professionisti e lavoratori autonomi. «Pensiamo alla previsione di una soglia di deducibilità, anche di entità contenuta, dei contributi versati dai professionisti alla bilateralità di settore, che consenta anche ai lavoratori autonomi di beneficiare delle prestazioni mutualistiche senza subire discriminazioni rispetto a coloro che già ne godono» ha aggiunto Stella. «Si tratta di un intervento di equità che abbiamo già evidenziato in sede di audizione del Ddl sul lavoro autonomo e che presenteremo come emendamento».

 

La legge di Stabilità 2016, precisa infine la circolare dell’Agenzia, ha inoltre previsto la possibilità di erogare i benefit da parte del datore di lavoro tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportano un valore nominale. Si tratta dei voucher, la cui introduzione apre la strada del welfare aziendale anche ai datori di lavoro di minori dimensioni.