Voucher baby-sitting, ammesse le professioniste

Lo prevede la legge di Stabilità 2016. La misura servirà a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Sale a due giorni il congedo obbligatorio per i padri lavoratori Voucher baby-sitting anche per le professioniste. Tra le misure volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, la legge di Stabilità
Lo prevede la legge di Stabilità 2016. La misura servirà a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Sale a due giorni il congedo obbligatorio per i padri lavoratori

Voucher baby-sitting anche per le professioniste. Tra le misure volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, la legge di Stabilità 2016 conferma il bonus baby-sitting estendendolo a professioniste, lavoratrici autonome e imprenditrici, sino ad oggi escluse dal beneficio, con l’obiettivo di parificare il lavoro autonomo a quello subordinato.

Introdotto dal governo Monti (legge 92/2012), Il voucher consente alle lavoratrici di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi all’infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).

 

L’importo del voucher resta di 600 euro al mese per massimo sei mesi per le lavoratrici dipendenti (per un totale quindi di 3.600 euro), mentre per professioniste, autonome e imprenditrici la durata massima è di tre mesi per un importo totale di 1.800 euro, lo stesso delle lavoratrici parasubordinate. Per finanziare la proroga del voucher alle lavoratrici dipendenti vengono stanziati 20 milioni di euro. Per autonome e professioniste le risorse disponibili sono invece pari a 2 milioni di euro, ma bisogna attendere un decreto attuativo per l’estensione.

 

A sostegno delle lavoratrici arriva inoltre una misura per la determinazione dei premi di produttività, nella quale si prevede l’inserimento anche del periodo obbligatorio di congedo di maternità.

 

La legge di Stabilità interviene anche sui congedi di paternità, raddoppiando da uno a due i giorni di congedo obbligatorio per il lavoratore dipendente da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre. La novità si applica, in via sperimentale, solo per il 2016.

Viene prorogato per tutto il 2016 anche il congedo facoltativo del padre, sempre di due giorni anche non continuativi, da utilizzare mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest’ultima. Per i congedi obbligatori e facoltativi è riconosciuta un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.