Conciliazione vita e lavoro, indennità di maternità anche per le libere professioniste

Il decreto legislativo approvato lo scorso 31 marzo prevede, tra i vari punti, una nuova tipologia di congedo di paternità e la priorità nell’accesso al lavoro agile per lavoratori con figli fino a dodici anni e caregivers

Novità in arrivo in ambito conciliazione vita e lavoro. Lo scorso 31 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e della Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, un decreto legislativo che attua la “direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza”.

Le norme, precisa il comunicato stampa di Palazzo Chigi, hanno l’obiettivo di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per famiglie e prestatori di assistenza (caregivers), al fine di “conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare”.

In sintesi, lo schema di decreto approvato in CDM prevede una nuova tipologia di congedo di paternità; l’aumento del congedo parentale per il genitore solo; l’innalzamento ai dodici anni del bambino per il congedo parentale; l’estensione a lavoratrici autonome e libere professioniste del diritto all’indennità di maternità, anche per i periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio; nonché, priorità nell’accesso al lavoro agile per lavoratori con figli fino a dodici anni e caregivers.

Le novità sono riportate, in dettaglio, sul sito del Ministero del Lavoro:

 

  • entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre;
  • aumentata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell’ottica di un’azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali. Il livello della relativa indennità è del 30% della retribuzione, nella misura di 3 mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a 6 mesi. A esso si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un’indennità pari al 30% della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale. L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è del 30%;
  • aumentata da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari possono usufruire del congedo parentale, indennizzato nei termini indicati nel punto precedente;
  • esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio;
  • i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregivers.