da Il Sole 24 Ore, 12 agosto 2024
Negli studi professionali una tantum a chi è dipendenteIn merito al rinnovo del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) Studi professionali, e all’una tantum per il periodo di vacanza contrattuale 2018-2024, uno studio sarebbe obbligato a corrispondere, alla dipendente cessata nel 2020, l’importo riparametrato al periodo intercorrente tra aprile 2018 e la data di cessazione, nel momento in cui lei lo richiedesse?
La corresponsione o meno dell’una tantum a un lavoratore cessato dipende dalla disciplina dell’istituto da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro e, in particolare, dall’accordo di rinnovo che ne prevede l’erogazione. In genere, i rinnovi stabiliscono che l’una tantum spetti ai lavoratori in forza a una certa data, che di solito corrisponde a quella di stipula dell’accordo di rinnovo.
Nel caso in esame, l’articolo 140 del Ccnl Studi professionali Confprofessioni del 16 febbraio 2024 prevede che la somma a titolo di una tantum – pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento – spetti ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dello stesso Ccnl.
Pertanto, lo studio non è obbligato a corrispondere l’una tantum alla dipendente cessata nel 2020.