Negli studi professionali una tantum a chi è dipendente

L'articolo 140 del Ccnl Studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni il 16 febbraio 2024, prevede che la somma a titolo di una tantum (pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento) spetti ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dello stesso Ccnl

da Il Sole 24 Ore, 12 agosto 2024

Negli studi professionali una tantum a chi è dipendenteIn merito al rinnovo del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) Studi professionali, e all’una tantum per il periodo di vacanza contrattuale 2018-2024, uno studio sarebbe obbligato a corrispondere, alla dipendente cessata nel 2020, l’importo riparametrato al periodo intercorrente tra aprile 2018 e la data di cessazione, nel momento in cui lei lo richiedesse?
La corresponsione o meno dell’una tantum a un lavoratore cessato dipende dalla disciplina dell’istituto da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro e, in particolare, dall’accordo di rinnovo che ne prevede l’erogazione. In genere, i rinnovi stabiliscono che l’una tantum spetti ai lavoratori in forza a una certa data, che di solito corrisponde a quella di stipula dell’accordo di rinnovo.
Nel caso in esame, l’articolo 140 del Ccnl Studi professionali Confprofessioni del 16 febbraio 2024 prevede che la somma a titolo di una tantum – pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento – spetti ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dello stesso Ccnl.
Pertanto, lo studio non è obbligato a corrispondere l’una tantum alla dipendente cessata nel 2020.