Responsabilità professionale, regime speciale per l’area sanitaria

La Commissione Sanità del Senato ha approvato il provvedimento che ora si avvia al voto finale in aula. Più tutele al paziente e maggior attenzione al contenzioso in materia sanitaria. Ma tra pubblico e privato… Il Parlamento ha deciso di normare con una legge speciale il regime della responsabilità professionale in materia sanitaria. La Commissione
La Commissione Sanità del Senato ha approvato il provvedimento che ora si avvia al voto finale in aula. Più tutele al paziente e maggior attenzione al contenzioso in materia sanitaria. Ma tra pubblico e privato…

Il Parlamento ha deciso di normare con una legge speciale il regime della responsabilità professionale in materia sanitaria. La Commissione Sanità del Senato ha quindi approvato in questi giorni un testo che adesso si avvia alla discussione in Assemblea, con alcune modifiche rispetto a quello votato in precedenza dalla Camera.

I punti chiave della nuova disciplina consistono nella ratio di tutelare in modo obiettivo il paziente e di calmierare il rischio clinico. In tale contesto viene scandito il concetto di sicurezza delle cure in sanità, inteso come garanzia per il paziente ad ottenere una prestazione che sia appropriata non soltanto in relazione all’opus ma anche con riferimento all’impiego di idonei strumenti tecnologici e organizzativi. Il concetto di sicurezza delle cure è in realtà già previsto anche dal D. Lgs. n. 81/08 ed ancora sotto tale angolo prospettico è istituito un Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità che ha lo scopo di monitorare l’attuazione del principio di sicurezza sociale con riferimento all’errore sanitario e al relativo contenzioso.

Il paziente è più tutelato anche sul piano della trasparenza in quanto ha diritto di ottenere in tempi rapidi in formato elettronico i documenti sanitari.

La legge avrebbe l’ambizioso scopo di deflazionare il contenzioso in materia di responsabilità sanitaria, ma v’è da dire che i tentativi fatti dal Legislatore in tale direzione sono stati ad oggi fallimentari e che invece un ruolo importante ha assunto la prassi giurisprudenziale.

La responsabilità in campo sanitario nel disegno di legge è ipotizzata sotto due profili giuridici: quello di rilevanza penale e quello di rilevanza civilistica. Nel primo caso si introduce un nuovo articolo al codice penale art. 590sexies per cui il professionista che cagiona la morte o lesioni personali risponde solo se l’evento è ascrivibile ad imperizia e al mancato rispetto delle linee guida di settore.

Sul piano civilistico la responsabilità è prevista come conseguenza dell’inadempimento al contratto d’opera professionale: pertanto la responsabilità della struttura pubblica e privata è sempre di natura contrattuale, mentre il professionista che ha effettuato la prestazione sanitaria risponde personalmente se ha cagionato il danno ingiusto al paziente sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale.

Sul fronte civile viene, quindi, istituito un doppio binario, in cui la responsabilità diventa contrattuale per le strutture sanitarie (pubbliche e private) ed extracontrattuale invece per i medici.

Il doppio binario, per la stessa tipologia di professionisti – posto che abbia un profilo di incostituzionalità – determinerebbe una situazione talmente penalizzante da essere inaccettabile per gran parte dei medici italiani.

Diverse, infatti, le conseguenze giuridiche sul piano della prescrizione del diritto ad agire per ottenere il risarcimento del danno e sul piano processuale in relazione all’onere della prova.

Ai fini della prescrizione, infatti, la responsabilità contrattuale per inadempimento è di anni dieci laddove quella per il risarcimento del danno ingiusto ex art. 2043 c.c. è di anni cinque.

Sotto il profilo del riparto dell’onere della prova la responsabilità contrattuale per inadempimento implica che il paziente deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e dichiarare l’inadempimento del professionista come astrattamente idoneo a provocare il danno, rimanendo a carico del professionista la prova che il presunto inadempimento sia stato la causa del danno.

Laddove la responsabilità sia invece invocata ex artt. 2043 c.c. a carico del paziente è la prova dell’evento, del danno e del relativo nesso causale. Spetta in ogni caso al professionista provare che il risultato anomalo rispetto alle cure dipende da fatto a sé non imputabile in quanto non ascrivibile alle specifiche circostanze del caso concreto e quindi ad un evento imprevedibile e non superabile con l’adeguata diligenza.

Rispetto alla formulazione della futura norma, resta il problema giurisprudenziale dell’inquadramento della responsabilità dell’esercente la professione odontoiatrica quando la prestazione sanitaria della struttura privata (monoprofessionale) coincide con quella del professionista che la gestisce. In questo specifico contesto di responsabilità sanitaria è chiaro che il professionista è il soggetto che risponde alla fine del danno, trovandosi esposto lo stesso ad un contenzioso.

Il risultato che si evince è che la nuova legge è stata pensata a tutela della struttura pubblica nel tentativo di abbassare i costi di un contenzioso sempre più gravoso per lo Stato e che poco sposterà sul piano dell’attuale assetto della responsabilità odontoiatrica.

 

(fonte: Andi Informa)