Responsabilità professionale sanitaria, via libera al ddl

Lo scorso 28 febbraio la Camera ha approvato la legge di riforma. Lorenzin: “Garanzie per cittadino e medico. Un ulteriore tassello di una grande stagione riformista per il servizio sanitario nazionale” Arriva il via libera dell’Aula di Montecitorio del Disegno di legge sulla Responsabilità professionale sanitaria. Nella seduta del 28 febbraio scorso, la Camera ha
Lo scorso 28 febbraio la Camera ha approvato la legge di riforma. Lorenzin: “Garanzie per cittadino e medico. Un ulteriore tassello di una grande stagione riformista per il servizio sanitario nazionale”

Arriva il via libera dell’Aula di Montecitorio del Disegno di legge sulla Responsabilità professionale sanitaria. Nella seduta del 28 febbraio scorso, la Camera ha infatti approvato, con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti, il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

“Dopo il Patto per la Salute, i nuovi Lea, il Piano nazionale vaccini, il Ddl di riforma degli ordini professionali che è in dirittura d’arrivo, l’approvazione della legge sulla Responsabilità professionale rappresenta un ulteriore tassello di una grande stagione riformista per il servizio sanitario nazionale”, ha dichiarato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. “Il provvedimento, frutto di un lungo lavoro durato più di tre anni – ha sottolineato Lorenzin – garantisce da un lato il diritto del cittadino ad essere risarcito in caso di errore medico e al contempo garantisce al medico di poter lavorare in serenità e quindi di non temere nel compiere interventi che possono salvare la vita delle persone, che questi possano essere trasformati in occasioni di denuncia”.

Ecco, in sintesi, le principali novità previste dalla legge di riforma.

 

Responsabilità penale del sanitario

•        Nel codice penale è introdotta la nuova fattispecie della “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” (art. 590-sexies c.p.).

•        In caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria si applicano le pene oggi previste, rispettivamente, dagli artt. 589 e 590 c.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, salvo che ricorra la causa di non punibilità costituita dall’osservanza delle linee guida: in caso di evento dovuto a imperizia, è infatti esclusa la punibilità quando siano state rispettate le raccomandazioni (purché adeguate alle specificità del caso concreto) previste dalle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali.

•        Con l’introduzione del nuovo art. 590-sexies c.p. è conseguentemente abrogata la disposizione dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 189/2012 (c. Legge Balduzzi), che oggi stabilisce la non punibilità per colpa lieve per il sanitario che “nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”.

 

Responsabilità civile della struttura e del sanitario

 

•        Viene da un lato sancita la natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata): la struttura che nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa) risponderà infatti delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.

Questa regola vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

•        Per contro, la responsabilità del sanitario viene attratta nell’orbita dell’illecito aquiliano: il sanitario infatti risponderà del proprio operato in base all’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

•        La diversa natura – rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale – della responsabilità della struttura e del sanitario comporta notevoli ricadute sul piano sostanziale (si pensi al diverso regime della prescrizione: decennale in caso di responsabilità contrattuale, quinquennale per quella aquiliana) e processuale (ad es. per quanto concerne l’onere della prova della responsabilità e del danno).

•        Nella determinazione del danno il giudice deve tenere conto della condotta del sanitario in rapporto all’osservanza delle linee guida.

•        Per la liquidazione dei danni a carico della struttura e del sanitario si applicano le tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

 

Obbligo di assicurazione

Per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private è previsto l’obbligo di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera; la copertura si estende anche ai danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private (compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica).

L’obbligo assicurativo riguarda anche le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.

Resta fermo l’obbligo di copertura assicurativa (già previsto dall’art 3, comma 5, lett. e, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138) per il sanitario che eserciti al di fuori di una delle strutture sopra indicate o che presti la propria opera all’interno della stessa in regime libero-professionale o si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Per garantire efficacia all’eventuale azione di rivalsa ogni sanitario che operi a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Le strutture devono pubblicare sui rispettivi siti internet i dati riguardanti l’impresa assicuratrice, le polizze e le relative clausole contrattuali.

Un apposito decreto ministeriale, da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge previo concerto anche con le associazioni di categoria, dovrà fissare i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative.

La garanzia assicurativa dovrà prevedere l’operatività temporale estesa anche agli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’assicuratore durante la vigenza temporale della polizza.

 

Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria

Si prevede l’istituzione presso il Ministero della Salute di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, che sarà alimentato dal versamento di un contributo annuale da parte delle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. 

Un apposito regolamento del Ministro della Salute dovrà disciplinare in dettaglio la misura e le modalità di versamento del contributo e le forme di intervento del fondo.