Approvato dalla Camera il testo sulla riforma delle professioni non regolamentate che ora passa al Senato. Il 17 aprile scorso l’Aula della Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge sulle professioni non organizzate in ordini o collegi, apportando delle modifiche rispetto al testo approvato dalla Commissione. Oltre alla qualificazione delle professioni non regolamentate, la finalità della proposta è quella di dare garanzia e tutela agli utenti, sia attraverso l’attivazione di appositi sportelli collocati presso le specifiche organizzazioni professionali, sia promuovendo l’autoregolamentazione volontaria basata sul rispetto delle norme UNI. Tra le principali disposizioni contenute nel provvedimento, c’è la possibilità per il professionista di scegliere liberamente la forma societaria in cui esercitare la propria professione, riconoscendo l’esercizio sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. Secondo il documento i professionisti possono costituire associazioni professionali, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Queste associazioni hanno natura privatistica perciò fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Le associazioni possono costituire forme aggregative, che rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità, e si definiscono come sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, ne possono controllare l’operato, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni. Le associazioni professionali infine, possono rilasciare ai propri iscritti delle attestazioni su molteplici aspetti (per esempio: regolare iscrizione del professionista, requisiti e standard qualitativi, possesso della polizza assicurativa) previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali. Tali attestazioni non rappresentano comunque un requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale. Per i settori di competenza, le stesse associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità a norme tecniche UNI, accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA), che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
Il rispetto delle norme UNI alla base del testo
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