Per la professione
Redditi da lavoro autonomo – deduzione delle spese di rappresentanza
Cassazione, ordinanza n. 26553 del 3/10/25
La Cassazione ha stabilito che per i professionisti non è sufficiente rispettare il limite dell’1% dei compensi annui previsto dall’art. 54 del TUIR. È necessario, altresì, dimostrare l’inerenza della spesa con documentazione analitica e dettagliata: destinatari, finalità promozionale, collegamento diretto con l’attività.
La generica classificazione come “spesa di rappresentanza” non è più sufficiente. Si richiede una “prova diabolica” dell’inerenza: inviti, corrispondenza, tracciabilità dei pagamenti, rendicontazione degli eventi.
Premi occasionali in concorsi di progettazione – professionista iscritto all’albo senza partita IVA
Agenzia delle entrate, risposta n. 266 del 21/10/25
Nel caso di un progettista residente all’estero, iscritto volontariamente all’albo professionale e privo di partita IVA, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i compensi percepiti, anche se riferiti a una singola prestazione o di modesto importo, devono essere qualificati come redditi di lavoro autonomo.
Ai fini IRPEF, l’abitualità è implicita nell’iscrizione all’albo, che abilita il soggetto a ricevere incarichi professionali.
Per i soggetti non residenti, l’art. 23, comma 1, lettera d), del TUIR stabilisce che i redditi di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia, con applicazione da parte del sostituto d’imposta di una ritenuta a titolo d’imposta del 30%.
Ai fini IVA, l’art. 1 del D.P.R. n. 633/1972 prevede l’imposizione solo se l’attività è svolta con carattere di abitualità; in assenza di tale requisito, la prestazione è fuori campo IVA e non è richiesta l’emissione della fattura.
Rimborso spese chilometriche – qualificazione ai fini del reddito di lavoro autonomo
Agenzia delle entrate, risposta n. 270 del 23/10/25
Ai sensi dell’art. 54 del TUIR, il reddito di lavoro autonomo è determinato come differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute (criterio di cassa).
Le somme ricevute a titolo di rimborso spese non concorrono alla formazione del reddito qualora siano addebitate analiticamente al committente e documentate.
Nel caso in cui il rimborso chilometrico sia stato concordato preventivamente e indicato separatamente in fattura, ma non supportato da documentazione di terzi, l’Agenzia ritiene che non si configuri un rimborso analitico. Pertanto, tali somme concorrono alla formazione del reddito e sono soggette a ritenuta d’acconto IRPEF, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973.
Per gli immobili
Detrazione IRPEF per ristrutturazioni su immobili di non residenti
Agenzia delle entrate, risposta n. 273 del 27/10/25
La Legge di Bilancio 2025 ha modificato l’art. 16-bis del TUIR, riducendo la detrazione dal 50% al 30% per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025.
La detrazione resta al 50% esclusivamente per interventi effettuati sull’abitazione principale.
Per i soggetti non residenti, come nel caso di un residente in Svizzera, l’immobile situato in Italia non può essere considerato abitazione principale (art. 10, comma 3-bis, TUIR), pertanto la detrazione spettante è pari al 36%.
Plusvalenza su immobile donato con lavori Superbonus
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 62 del 30/10/25
La cessione di un immobile ricevuto per donazione, sul quale siano stati effettuati interventi edilizi agevolati con Superbonus, può generare una plusvalenza imponibile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR. La plusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo di vendita e il valore dell’immobile al momento della donazione, incrementato delle spese sostenute per gli interventi.
Detrazioni per interventi edilizi in caso di successione
Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025
L’art. 16-bis del TUIR riconosce una detrazione IRPEF del 36% (elevabile al 50% per interventi sull’abitazione principale) sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, applicabile sia a parti comuni di edifici residenziali sia a singole unità immobiliari, incluse le pertinenze. La detrazione è suddivisa in 10 rate annuali di pari importo. In caso di decesso del beneficiario originario, le quote residue di detrazione si trasferiscono all’erede che detiene materialmente e direttamente l’immobile. Tale detenzione deve sussistere per l’intero periodo d’imposta. Se l’immobile è locato o concesso in comodato anche solo per parte dell’anno, la detrazione per quell’anno non spetta.
Il principio di diritto chiarisce che la detenzione non deve necessariamente sussistere nell’anno di apertura della successione. Se al momento del decesso l’immobile è occupato da terzi, la quota relativa a quell’anno non è detraibile. Tuttavia, le rate residue possono essere detratte negli anni successivi, purché l’erede ne acquisisca la detenzione diretta.
Se più eredi si alternano nella detenzione dell’immobile, il diritto alla detrazione deve essere ripartito in base alla situazione di ciascun anno.
Questa interpretazione si applica anche a:
- Bonus verde (art. 1, commi 12–15, legge n. 205/2017)
- Ecobonus (art. 1, commi 344–349, legge n. 296/2006)
- Superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020)
Registrazione tardiva dei contratti di locazione
Agenzia delle entrate, risoluzione n. 56 del 13/10/25
I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani sono soggetti a registrazione obbligatoria e al pagamento dell’imposta di registro. In caso di registrazione tardiva, si applica una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. n. 131/1986.
La Corte di Cassazione ha consolidato il principio secondo cui la sanzione deve essere proporzionata all’imposta dovuta. L’Agenzia delle entrate recepisce tale orientamento:
- se il contribuente ha optato per il versamento annuale dell’imposta,
- la sanzione deve essere commisurata all’imposta sulla prima annualità,
- e non sull’intero canone pluriennale.
Varie
Donazione della nuda proprietà di quote societarie – esenzione da imposta
Agenzia delle entrate, risposta n. 271 del 27/10/25
L’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n. 346/1990 prevede l’esenzione dall’imposta sulle donazioni per il trasferimento di partecipazioni societarie a favore di discendenti, a condizione che venga acquisito e mantenuto il controllo per almeno 5 anni.
L’Agenzia chiarisce che tale esenzione si applica anche alla donazione della nuda proprietà, purché il donatario detenga pattiziamente la maggioranza dei diritti di voto.
Il controllo è valutato in base alla capacità di influenzare le decisioni societarie, indipendentemente dalla titolarità della piena proprietà.
Istanza di cambio cognome tramite consolato – trattamento fiscale
Agenzia delle entrate, risposta n. 267 del 22/10/25
L’Agenzia delle Entrate precisa che l’istanza di cambio cognome, anche se presentata per il tramite di un ufficio consolare, è soggetta all’imposta di bollo prevista dall’art. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.
L’esenzione introdotta dal D.lgs. n. 139/2024 si applica esclusivamente agli atti adottati o ricevuti dagli uffici consolari e non si estende agli atti meramente trasmessi.

