Gli interventi del decreto liquidità

Inutile girarci attorno: il covid19 ha stravolto la quotidianità e con essa, tra l’altro, lo svolgimento dell’attività professionale. Diversi gli interventi di carattere fiscale già emanati, sulla cui efficacia si potrebbe discutere ore ma a condizione di mettere sul piatto della bilancia tutte le valutazioni sottostanti che hanno influito sulle scelte raggiunte. Appare però un

Inutile girarci attorno: il covid19 ha stravolto la quotidianità e con essa, tra l’altro, lo svolgimento dell’attività professionale. Diversi gli interventi di carattere fiscale già emanati, sulla cui efficacia si potrebbe discutere ore ma a condizione di mettere sul piatto della bilancia tutte le valutazioni sottostanti che hanno influito sulle scelte raggiunte. Appare però un esercizio sterile, che porterebbe solo ad una miriade di pareri frammentari e discordanti. Al che risulta proficuo o riassumere gli accadimenti, per analizzare cosa al momento è stato previsto dal legislatore, cercando di evitare, nei limiti del possibile, tecnicismi inutili. Prenderemo dunque in considerazione le disposizioni fiscali di maggior impatto contenute nel DL 23/2020, che in alcuni casi si sono “sostituite” alle previsioni del precedente DL 18/2020.

 

 

Sospensione dei termini dei versamenti – i presupposti

Sicuramente trattasi della disposizione “più conosciuta”. L’art.18 del DL n. 23/2020, facendo seguito agli articoli 61 e 62 del DL 18/2020, stabilisce per i mesi di aprile e maggio 20202 la sospensione dei termini dei versamenti in autoliquidazione afferenti:

  • le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate dai sostituti d’imposta;
  • l’IVA;
  • i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione, con particolare riguardo ai professionisti, è fruibile senza condizioni per chi ha avviato l’attività dopo il 31 marzo 2019.

Per gli altri già in attività alla predetta data, devono soddisfarsi le seguenti condizioni:

  • in riferimento a coloro che nel corso del 2019 hanno conseguito un ammontare di compensi non superiori a 50 milioni di euro, è necessaria una diminuzione del fatturato di almeno il 33%:

    • nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, relativamente ai versamenti dovuti nel mese di aprile 2020;
    • nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, per i versamenti dovuti nel mese di maggio 2020;

  • per chi ha nel 2019 sforato i 50 milioni di euro (permetteteci di aggiungere, beato lui!) se ha subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50%:

    • nel mese di marzo 2020 rispetto al marzo 2019, relativamente ai versamenti dovuti nel mese di aprile 2020;
    • nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, per i versamenti dovuti nel mese di maggio 2020.

Si tratta, dunque, di un parametro a scorrimento.

Infine, limitatamente all’IVA, per chi opera nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione opera a prescindere dall’ammontare dei compensi 2019 e scatta nelle ipotesi in cui vi sia stata la diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2020.

Anche in questo caso, il presupposto è a scorrimento.

Come già precisato dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare 9 del 2020, le predette sospensioni operano “rispettivamente” per le singole mensilità: vale a dire, dunque, che un contribuente potrebbe avere la sospensione dei versamenti di aprile, perché nel mese di marzo 2020 ha registrato una riduzione del fatturato oltre le soglie normative, ma potrebbe non averla per i versamenti di maggio, se nell’aprile 2020 la riduzione del fatturato, rispetto all’aprile 2019, è stata contenuta o assente.

Nella medesima circolare è poi chiarito che chi procede alla liquidazione trimestrale dell’IVA guarda in ogni caso alla riduzione del fatturato registrato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo 2019: al dunque, con specifico riguardo alla eventuale sospensione dell’IVA da liquidare a maggio, si deve prendere in considerazione il confronto tra i fatturati di aprile 2020 e aprile 2019.

 

La ripresa dei versamenti

Tutti i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Il tutto ovviamente salvo ulteriori proroghe e, si ritiene, utilizzando eventualmente l’istituto del ravvedimento operoso, anche in riferimento ad ogni singola rata.

 

 

Sospensione delle ritenute

Il successivo articolo 19 del DL 23/2020 si sostituisce all’articolo 62, comma 7, del DL 18/2020, stabilendo in maniera speculare la possibilità di avvalersi della sospensione dell’esecuzione delle ritenute d’acconto sui redditi, tra l’altro, di lavoro autonomo. Nello specifico è stabilito che i professionisti residenti possono non subire la ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, relativamente ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, al ricorrere congiunto di una duplice condizione:

  • devono aver registrato compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019.;
  • nel mese precedente non devono aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della predetta opzione, come chiarito dalla circolare n. 8 del 2020:

  • ai fini della verifica del limite  di 400.000 euro non prendono in considerazione i compensi derivanti dall’applicazione degli ISA (eventualmente aggiunti in sede di dichiarazione a titolo di adeguamento per migliorare la propria posizione fiscale);
  • omettono l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura (analogica o elettronica);
  • laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non devono valorizzare con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non devono compilare il blocco “DatiRitenuta”;
  • in forza della specifica previsione normativa, devono indicare nella “Causale” della fattura la dicitura «Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 23 del 2020».

In premessa ci si consenta la seguente tranciante osservazione: beato chi, di questi tempi, riesce ad incassare le parcelle emesse!

Detto questo passiamo ad evidenziare un marginale problema. La precedente sospensione stabilita dal comma 7 dell’articolo 62 del DL 18/2020 era fissata al 31 marzo 2020. Al che potrebbe essersi registrata l’evenienza di qualche fattura emessa nel periodo dall’1 aprile 2020 all’8 aprile 2020, con indicazione della ritenuta d’acconto. Alla luce dell’articolo 19 del DL 23/2020, entrato appunto in vigore lo scorso 8 aprile, è chiaro che anche nel periodo 1 aprile/8 aprile è data facoltà ai contribuenti di optare per la non effettuazione della ritenuta. Sul punto si ritiene sufficiente una comunicazione a mezzo PEC al sostituto, onde informarlo della volontà di avvalersi dell’articolo 19 del DL 23/2020, chiedendo di non applicare la ritenuta e di provvedere al pagamento del lordo indicato in fattura.

I contribuenti interessati dalla sospensione provvederanno successivamente a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per tale adempimento sarà l’amministrazione finanziaria ad individuare il codice tributo da utilizzare e come già illustrato in precedenza si ritiene possibile ricorrere al ravvedimento operoso, se necessario.

Certamente per chi dovrà gestire la contabilità di questi fortunati professionisti il tutto si traduce in un aggravio: intanto, dovrà predisporre il modello F24 di luglio ovvero i 5 Modelli F24 laddove il soggetto intenda pagare in 5 rate le ritenute che non ha subito al momento dell’incasso della parcella. Ma anche il professionista che gestisce la contabilità soggetto che paga la parcella al professionista avrà il suo daffare posto che la ritenuta non verrà certificata nella XCU del prossimo anno, ma certamente l’amministrazione finanziaria pretenderà una evidenza del pagamento della parcella senza ritenuta. C’è da aspettarsi idonee modifiche a Modello 770 del prossimo anno.

 

 

Calcolo degli acconti per il 2020

A breve avrà inizio la stagione dichiarativa riferita all’anno 2019. Senza voler tediare, è utile rammentare che oltre al versamento del saldo delle imposte per l’anno 2019, al contribuente è richiesto anche il versamento di un acconto per l’anno 2020. La determinazione degli acconti può transitare per due soluzioni:

  1. in funzione del metodo c.d. “storico”, ossia sostanzialmente sulla base dell’imposta dell’anno precedente al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute;
  2. ii) in funzione del metodo c.d. “previsionale”, utilizzabile qualora il contribuente abbia notato una riduzione del proprio fatturato, stimando ragionevolmente una conseguente riduzione del reddito imponibile e delle imposte. Ovviamente il metodo previsionale espone ad un rischio “errore di calcolo”, con relativo insufficiente versamento che è esposto all’irrogazione delle sanzioni (salvo che in sede di saldo, non si proceda prioritariamente al ravvedimento dell’ammontare di acconto “mancante”).

Posto che in questa situazione emergenziale appare abbastanza pacifica una riduzione di fatturato, il legislatore ha dato una sorta di “via libera” al metodo previsionale, pur se nel rispetto di precisi limiti. Infatti è previsto che nel caso di acconti per il 2020 insufficienti non sono dovute le sanzioni e gli interessi, a condizione che però l’acconto comunque sia versato in misura pari almeno all’80% di quanto eventualmente dovuto sulla base della dichiarazione relativa al 2020. La norma appare piuttosto criptica, ma anche grazie a quanto precisato nella circolare n. 9 del 2020 è possibile decifrarla.

Di fatto, si deve verificare l’ammontare totale degli acconti, incluso il secondo (solitamente versato al 30 novembre). Se i versamenti del 2020 saranno tali da soddisfare almeno l’80% dell’acconto che sarebbe stato necessario per le imposte 2020, allora non vi saranno sanzioni e interessi. Ad esempio, in caso di acconti versati per 1.700, laddove in sede di dichiarazione 2021 per l’anno 2020 dovesse emergere che l’acconto per il 2020 avrebbe dovuto essere di 2.000, non ci saranno sanzioni, posto che il contribuente ha versato un importo pari all’85% di quello dovuto. Viceversa, se l’acconto si dovesse attestare a 2.500, il versamento di 1.700 risulterebbe inferiore a 2.000, soglia minima dell’80% per evitare “complicazioni”.

Quali le conseguenze in tale secondo caso? L’importo di 800 (differenza tra 2.500 – acconto dovuto – e 1.700, acconto versato), è esposto (per l’intera differenza) alle sanzioni per l’insufficiente versamento.

Ma esiste un rimedio, operare un ravvedimento operoso per raggiungere la quota dell’80% che garantisce l’immunità da sanzione. Come precisato nella circolare 9 del 2020, infatti, il contribuente può integrare l’acconto, raggiungere con ravvedimento operoso (con sanzioni ridotte), la quota di 2.000 (pertanto deve integrare almeno 300) e a quel punto non avrà sanzioni.

Il consiglio utile, in ogni caso, è di procedere per almeno 3 tappe:

1) metodo previsionale a giugno (primo acconto);

2) controllo dell’andamento a novembre, con magari prima correzione dell’acconto previsionale per avvicinarsi alla quota dell’80% richiesta;

3) in sede di dichiarazione per il 2020, verificare gli acconti versati ed eventualmente integrarli per raggiungere quota 80% ed evitare le sanzioni.

 

 

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020

Per chi ha lavoratori dipendenti o comunque ha avuto il ruolo di “sostituto”, si segnala che l’articolo 22 del DL 23/2020 ha stabilito alcune proroghe. Infatti:

  • il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo è prorogato al 30 aprile;
  • la sanzione per la tardiva trasmissione delle CU non si applica se le stesse sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (ad esempio, in riferimento ai sostituiti titolari di partita IVA) può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770 (31 ottobre 2020).

 

Autore/i:
Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi