Rottamazione dei ruoli al via

Il Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016, in Gazzetta ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016, reca tra le diverse previsioni di carattere fiscale anche la tanto decantata “rottamazione dei ruoli”, disposizione agevolativa su cui però è stata fatta troppa confusione mediatica e rispetto alla

Il Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016, in Gazzetta ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016, reca tra le diverse previsioni di carattere fiscale anche la tanto decantata “rottamazione dei ruoli”, disposizione agevolativa su cui però è stata fatta troppa confusione mediatica e rispetto alla quale sarà fondamentale avere adeguate risposte e chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria. Ciò non toglie che l’interesse per la norma è sicuramente notevole e dunque diviene importante comprendere il perimetro della disposizione, le implicazioni applicative e gli adempimenti da osservare.

 

Cosa si può rottamare

Possono essere oggetto di definizione agevolata tutti i ruoli affidati all’agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 e il 31.12.2016, relativi ad imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali, violazioni del codice della strada (quest’ultima fattispecie richiede chiarimenti, poiché la norma in un punto successivo non consente la definizione di multe riferite al codice della strada), contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali o di altra natura, nonché i ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust), dalla CONSOB nonché i canoni demaniali e le spese di giustizia.

Si sottolinea la necessità di far riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.

Tra le fattispecie maggiormente diffuse si sottolineano:

  • le cartelle esattoriali emesse a seguito di iscrizione a ruolo delle somme per debiti tributari;

  • le somme richieste con avvisi di accertamento esecutivi che, inutilmente trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso, vengono “affidati” all’Agente della riscossione anche per l’esecuzione forzata.

Cosa non si può rottamare

Sono, invece, escluse dalla disposizione agevolativa le risorse proprie tradizionali dell’UE (esempio dazi all’importazione), l’IVA all’importazione, i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti, le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l’Unione Europea, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e infine le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.

 

La rottamazione dei ruoli in contenzioso

Il tema della rinuncia alla lite deve essere assolutamente analizzato anche in funzione dei futuri chiarimenti amministrativi: non è infatti ben comprensibile il destino della parte di lite ancora non decisa e ancora non in carico all’agente della riscossione. Ad esempio, in caso di lite pendente in CTR con decisione favorevole al fisco in primo grado, gli importi a ruolo presi in carico da Equitalia sono pari ai 2/3 di quelli accertati, compreso le sanzioni. Orbene, se è pacifico che la rottamazione azzera le sanzioni afferenti il ruolo, non è dato sapere cosa accade per il restante terzo del contenzioso, ossia se mediante la rinuncia alla lite in automatico il contribuente decide di pagare per intero anche il restante terzo e in questo caso anche la relativa sanzione, ovvero se si resta esposti solo in termini di imposte. Peraltro la rinuncia al contenzioso dovrebbe comportare in linea di principio l’addebito delle spese al contribuente.

 

Quali sono gli sconti

Il beneficio principale connesso alla rottamazione, consiste nella possibilità di estinguere il debito senza dover corrispondere:

  • le sanzioni incluse nei ruoli (come ad esempio quelle ricomprese nell’avviso di accertamento);

  • gli interessi di mora (vale a dire gli interessi che maturano una volta decorso il termine per il pagamento della cartella di pagamento);

  • le sanzioni e le somme aggiuntive INPS.

Restano dovute:

  • le somme a titolo di capitale;

  • le somme di interesse diverso da quello di mora (si pensi agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR 602/73, ma anche ad ogni altro interesse, tributario e non, disciplinato in specifici testi normativi);

  • gli aggi di riscossione dell’art. 17 del DLgs. 112/99.

L’amministratore delegato di Equitalia, nel corso dell’Audizione alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati del 2.11.2016, ha affermato che l’Aggio di riscossione è sì dovuto, ma spetta solo sulle somme oggetto di definizione, dunque non sulle sanzioni.

 

Chi può rottamare

La norma agevolativa spetta a tutti i contribuenti indistintamente, siano essi persone fisiche o giuridiche, purché destinatari di somme portate a ruolo. Il beneficio spetta inoltre a chi abbia già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente a ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016. L’accesso alla definizione agevolata viene data, anche ai soggetti ammessi a procedura concorsuale, a condizione che la somma definita venga assistita dal massimo privilegio della prededuzione.

 

Come si deve procedere

L’agente della riscossione informa entro il 28 febbraio 2017 – con raccomandata semplice o PEC – della presa in carico delle somme.

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata o mediante un’apposita dichiarazione da effettuare entro il 31 marzo 2017, oppure utilizzando la modulistica predisposta messa a disposizione (modello per aderire alla definizione agevolata dei ruoli: “modello DA1”). Deve comunque sottolinearsi che la modulistica attiene alla prima versione normativa e dunque probabilmente sarà oggetto di aggiornamenti.

I contribuenti possono presentare anche più domande entro la medesima scadenza (con funzione di integrative nei termini), con la quale è necessario segnalare: – la richiesta di adesione – il numero di rate prescelto – l’indicazione dei giudizi pendenti in relazione ai carichi, con relativa dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione della lite.

Equitalia, unitamente al modello, ha anche pubblicato l’elenco e-mail/caselle PEC dedicate alla definizione agevolata, a cui inviare l’istanza di adesione alla definizione agevolata, debitamente compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. Resta ferma la possibilità, per i contribuenti interessati, di consegnare il suddetto modello direttamente allo sportello.

Da come è strutturato il modulo di istanza (si ripete probabilmente oggetto di aggiornamento), è possibile confermare che la sanatoria:

  • riguarda ogni tipo di ruolo, a prescindere dalla sua natura e dall’ente impositore o ente pubblico che lo ha formato, fatta ovviamente eccezione per i casi espressamente non sanabili;

  • interessa non solo i ruoli ma pure i carichi derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e da avvisi di addebito dell’INPS;

  • può essere parziale, quindi il contribuente può decidere, in piena autonomia, quali ruoli/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito definire, non avendo rilevanza che i ruoli siano contenuti in un unico atto, ad esempio nella medesima cartella.

Successivamente alla presentazione della domanda, l’Agente della Riscossione, entro il 31 maggio 2017, comunica al contribuente: l’entità complessiva delle somme da versare, l’entità delle singole rate e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

 

Se chi aderisce ha già in corso una rateazione, potrà scomputare dal quantum dovuto esclusivamente le somme imputate: a capitale; interessi di tardiva iscrizione a ruolo; aggio; spese esecutive; mentre risultano acquisiti le sanzioni, gli interessi di dilazione e gli interessi di mora. Di fatto, chi è stato maggiormente diligente è penalizzato, come di regola accade in ogni operazione di condono.

 

Il pagamento

La norma prevede che il pagamento sia effettuato in rate di pari importo così suddivise:

  • nel 2017 si dovrà versare almeno il 70% del totale dovuto (ipotizziamo 1.000, con dunque pagamento di almeno 700) in tre rate di pari importo scadenti a: – luglio – settembre – novembre;

  • nel 2018 si verserà il restante 30% in due rate di pari importo (nell’esempio di 150 ciascuno) scadenti a: – aprile – settembre.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato:

  • con domiciliazione dei versamenti sul conto corrente, indicando IBAN nella domanda di adesione;

  • mediante bollettini precompilati, che vengono allegati alla comunicazione al debitore ove non sia stata indicata la domiciliazione bancaria;

  • direttamente presso gli sportelli di Equitalia.

Le implicazioni

A seguito della presentazione della domanda di definizione – che sospende i termini di prescrizione o decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché le rate successive al 31 dicembre 2016 (per chi ovviamente era già in rateazione) – all’Agente della riscossione sarà preclusa la possibilità di:

  • avviare nuove azioni esecutive;

  • iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche;

  • proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Resta ovviamente inteso che, ove la definizione non si perfezioni, vale a dire nel caso in cui contribuente non provveda al tempestivo e integrale versamento della somma dovuta (dunque rilevano anche casistiche di ritardati pagamenti, salvo che in via interpretativa non verrà effettuata qualche precisazione di tipo diverso), verranno meno i relativi benefici, saranno dovuti per intero sanzioni e interessi e il carico residuo (detratto quanto già pagato) non potrà essere oggetto di dilazione ex art. 19 del DPR 602/73.

 

Autore/i:
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi