Super ammortamento anche per i professionisti

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi People Lending Money   La legge di stabilità 2016 porta in dote una agevolazione fiscale cui possono accedere anche i lavoratori autonomi, posto che non è prerogativa dei soli imprenditori. L’incentivo è legato alla realizzazione di nuovi investimenti in beni strumentali: in particolare, l’acquisto in proprietà o in leasing

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

 

La legge di stabilità 2016 porta in dote una agevolazione fiscale cui possono accedere anche i lavoratori autonomi, posto che non è prerogativa dei soli imprenditori.

L’incentivo è legato alla realizzazione di nuovi investimenti in beni strumentali: in particolare, l’acquisto in proprietà o in leasing (non in locazione operativa) di beni strumentali nuovi, effettuato nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016, consente una super deducibilità dei relativi costi, la cui componente fiscalmente deducibile, come noto è costituita dagli ammortamenti ovvero dalla quota capitale del canone di locazione finanziaria.

 

Costo d’acquisto maggiorato fiscalmente del 40%

L’incentivo consiste in una maggiorazione percentuale (+40%) del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 15/10/2015 – 31/12/2016. Posto che il bonus avviene mediante il componente periodico (ammortamento o canone) lo stesso si protrarrà negli anni fino ad esaurimento del processo di ammortamento.

La disposizione si applica, limitatamente agli investimenti realizzati nel circoscritto periodo agevolato e riguarda in linea generale tutti i beni strumentali dei professionisti (esclusi gli immobili), comprese le autovetture, le quali, si ricorda, si possono distinguere in due categorie:

  • autovetture aziendali: deducibilità al 20%;

  • autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta: deducibilità al 70%.

Per le autovetture sopra elencate il costo fiscale a cui applicare la maggiorazione del 40% deve soggiacere alle limitazioni previste in termini di soglie – maggiorate però anch’esse del 40%, come meglio oltre evidenziato – e delle immutate aliquote di deducibilità (20-70%).

 

Ammortamenti e canoni di locazione maggiorati

L’agevolazione si sostanzia mediante l’imputazione nel periodo d’imposta di quote di ammortamento (acquisti in proprietà), ovvero quota capitale dei canoni di locazione finanziaria (acquisizione dei beni in leasing) più elevati (+40%) rispetto a quelli ordinari.

I coefficienti indicati nel decreto ministeriale 31 dicembre 1988 non subiscono modifiche così come le durate minime fiscali previste dall’articolo 54 del Tuir (Determinazione reddito di lavoro autonomo) concernente la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria.

 

La maggiorazione del costo d’acquisto in misura pari al 40% rileva ai soli fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino completamento del processo di ammortamento, ovvero degli effetti fiscali del leasing.

La norma è chiara nel prevedere che la maxideduzione riguarda (per quel che interessa i lavoratori autonomi) ai fini IRPEF (quadro RE di unico PF) e non ha alcun effetto sull’IRAP. In definitiva c’è da attendersi nel quadro RE del Modello unico del periodo d’imposta 2015 una apposita casella in cui indicare la superdeduzione che non comparirà nel libro cespiti ammortizzabili, se non per mera evidenza: vedremo come le softwarehouse gestiranno informaticamente tale questione.

L’incremento pari al 40% del costo, coerentemente, non rileva ai fini delle plusvalenze/minusvalenze in caso di cessione prima o al termine del processo di ammortamento, ovvero non rileva ai fini della sopravvenienza attiva in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria o di riscatto anticipato del bene e successiva vendita. Così come non è previsto alcun meccanismo di recupero del beneficio in caso di mancato esercizio dell’opzione finale di acquisto.

Gli acconti per il periodo di imposta 2015 e per quello successivo si calcolano senza tenere conto degli effetti dell’agevolazione.

 

Come effettuare i calcoli

Come detto l’agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del 40% del costo fiscale di acquisizione del bene con esclusivo riferimento, si ripete, alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria.

Esempio

  • Acquisto n. 4 computer + stampanti: € 6.000,00 oltre Iva

  • L’acquisto è avvenuto il 16 ottobre 2015

  • Maggiorazione 40%: € 2.400,00

  • Costo maggiorato: € 8.400,00

  • .Aliquota ammortamento: 20%

  • Ammortamento deducibile anno 2015: 8.400,00*20%= 1.680,00

Di cui:

  • 1.200,00 ordinario

  • 480,00 maggiorazione

Si ricorda che per i professionisti, a differenza delle imprese, l’aliquota del primo anno non è ridotta al 50%.

Sviluppando i conteggi negli anni successivi si avrà quanto segue:

anno 2016

  • 1.200,00 ordinario

  • 480,00 maggiorazione

Anno 2017

  • 1.200,00 ordinario

  • 480,00 maggiorazione

Anno 2018

  • 1.200,00 ordinario

  • 480,00 maggiorazione

Anno 2019 (conclusione processo di ammortamento)

  • 1.200,00 ordinario

  • 480,00 maggiorazione

Anno 2020 (vendita dei beni)

  • Prezzo di vendita € 1.000,00 oltre Iva

  • Costo fiscale: € zero

Plusvalenza tassata: € 1.000,00

 

Come si vede dall’esempio al termine del processo di ammortamento i cespiti sono stati azzerati per effetto dell’ammortamento ordinario, Tuttavia laddove intendessimo far rilevare anche quelli super si avrebbe un sottozero di € 2.400,00. Tale sottozero, tuttavia, non ha alcun impatto sul calcolo della plusvalenza come indicato nell’esempio.

 

Se l’investimento è realizzato in leasing, la disposizione prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene, talchè occorre distribuire (spalmare) proporzionalmente il suddetto maggior valore, pari al 40% del costo sostenuto dalla società di leasing per acquistare il bene da locare al professionista:

  • sulla (sola) quota capitale dei canoni, posto che la quota interessi ha regole proprie;

  • sul corrispettivo pagato per il riscatto.

In particolare, il predetto maggior valore (40%):

  • accresce la quota capitale dei canoni e si renderà deducibile con le regole ordinarie lungo la durata “fiscale” del contratto di leasing (in via generale metà del periodo di ammortamento del bene, ad eccezione delle autovetture che si deducono in quattro anni): Tuttavia, nel caso di durata contrattuale (es. 4 anni) superiore a quella fiscale (2,5 anni per computer e stampanti), il maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale (4 anni);

  • imputato anche al prezzo di riscatto; quest’ultimo sarà poi recuperato attraverso la procedura di ammortamento (5 anni per computer e stampanti), una volta esercitata l’opzione finale di acquisto. Va sottolineato che il mancato riscatto dei beni non comporta la “restituzione dei maggiori canoni dedotti nel corso del rapporto locativo.

 

Super deducibilità anche per le autovetture

La disposizione sui “super-canoni” si applica, sempre che l’investimento sia realizzato nel periodo 15/10/2015 – 31/12/2016 anche a:

  • autovetture aziendali: deducibilità al 20%;

  • autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta: deducibilità al 70%.

Per le autovetture sopra elencate il costo fiscale a cui applicare la maggiorazione del 40% deve soggiacere alle limitazioni previste in termini di soglie – maggiorate però anch’esse del 40%, e di aliquote di deducibilità. Si veda al riguardo la tabella sotto riportata.

 

 

Utilizzo veicoli

Deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi

Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta

  • 70% di tutti costi senza limiti di importo

Situazioni diverse dalle precedenti (ad es. veicolo non assegnato a dipendenti)

  • 20% e fino al limite elevato a € 25.306

  • per il leasing canoni deducibili in proporzione al limite di € 25.306

Utilizzati da artisti e professionisti

  • 20% e fino al limite elevato a € 25.306

  • per il leasing canoni deducibili in proporzione al limite di € 25.306

 

In definitiva il costo dell’autovettura (incrementato dell’Iva non detratta) è maggiorato del 40%, con l’intesa che a seguito della maggiorazione non ci si può attestare ad un importo superiore a € 25.306,00.

 

 

Il requisito della novità

Il bene deve essere nuovo.

In conformità a consolidate interpretazioni dell’agenzia delle entrate, il requisito della novità, esso è soddisfatto se il bene:

  • è acquistato dal produttore;

  • è acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 90/E/2001)

  • è esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (cfr. circolari Agenzia delle Entrate n. 4/E/2002, n. 44/E/2009, 5/E/2015, in materia di agevolazioni “Tremonti”);

  • per i beni complessi alla cui realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto (cfr. circolari Agenzia Entrate n. 5/2015 e n. 44/2009).

 

Cumulabilità con altre agevolazioni

In assenza di una espressa indicazione nel testo della norma, è ragionevole ritenere che vige il principio dell’alternatività rovesciata nel senso che occorre verificare, per ciascuna agevolazione concessa da altre norme (statali, regionali e comunitarie), se esista o meno un espresso divieto di cumulo con altre agevolazioni: qualora si riscontrasse tale divieto si dovrebbe infatti concludere che i benefici fiscali dell’agevolazione in oggetto non potrebbero cumularsi con il contributo della legge analizzata.