Termine spedizione CU – i quattro cantoni

Come noto, la Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 31 marzo (quest’anno il suddetto termine è slittato al 1° aprile essendo il 31 marzo festivo), mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario” deve essere effettuata entro il 7 marzo, sempre in via telematica. Il

Come noto, la Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 31 marzo (quest’anno il suddetto termine è slittato al 1° aprile essendo il 31 marzo festivo), mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario” deve essere effettuata entro il 7 marzo, sempre in via telematica.

Il motivo di tanta fretta risiede nel fatto che l’agenzia delle entrate utilizza tali comunicazioni reddituali per predisporre il modello 730 precompilato.

Sulla base di dette certificazioni, i contribuenti (lavoratori o pensionati) possono, peraltro, verificare i dati attestati dal sostituto d’imposta, ovvero le somme corrisposte e le ritenute operate, che sono inserite in dichiarazione dei redditi.

La scadenza, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è fissata entro 12 giorni dalla richiesta da parte del lavoratore percipiente.

 

 

Lo slittamento al 31 ottobre

Ciò detto, va aggiunto tuttavia, purtroppo, che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ovvero entro il 31 ottobre 2019.

Le stesse istruzioni al modello di Certificazione unica 2019 al paragrafo 2 prevedono: “Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 7 marzo 2019 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata)”.

 

Le sanzioni riguardanti la trasmissione telematica della CU

Il profilo sanzionatorio in materia contempla una serie di fattispecie:

  • CU omessa o tardiva: la sanzione è pari a 100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta;
  • CU errata trasmessa nei termini, ma corretta e ritrasmessa entro i successivi 5 giorni: nessuna sanzione;
  • Certificazione Unica errata trasmessa nei termini, ma corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni: 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta.

Le sanzioni devono essere versate dal sostituto d’imposta con modello F24, utilizzando il codice tributo 8906 e compilando la sezione Erario.

E’ bene sottolineare che le sanzioni riguardano solo la trasmissione telematica delle CU all’Agenzia delle entrate e non la consegna ai diretti interessati.

 

Lo slittamento al 31 ottobre – Una dilazione che non serve a nessuno

Il motivo di siffatta concessione (rinvio al 31 ottobre) riferito all’invio telematico della CU concernente sostituiti che non possono presentare il modello 730, chiesta da nessuno e foriera di rilevanti disfunzioni nella predisposizione della dichiarazione dei redditi, è evidente frutto della non conoscenza del legislatore di come si struttura il lavoro da parte degli addetti ai lavori. Beninteso, le modalità dell’organizzazione del lavoro degli studi professionali non è frutto di fantasiosi capricci o ipotetiche ispirazioni divine, ma è scandito da ben precise scadenze fiscali (dettate dall’amministrazione finanziaria) sulle quali ci potreste rimettere l’orologio per quanto sono codificate e puntuali: non è assolutamente una esagerazione dire che “nella prossima settimana gli studi iniziano a lavorare su questo o quell’altro adempimento fiscale”.

Tutti si sincronizzano, volere o volare, sull’adempimento pressoché all’unisono.

Ebbene, torniamo a noi e chiediamoci a cosa serve la messa a disposizione da parte del committente della CU, fermo restando che i dati delle ritenute operate e versate riferiti a professionisti e intermediari del commercio vengono dal sostituto annualmente comunicati con il modello 770, il cui termine è negli ultimi anni puntualmente slittato (quest’anno è stato fissato al 31 ottobre); termine che coincide con la data ultima per l’invio delle dichiarazioni dei redditi da parte dei suddetti soggetti che hanno subito la ritenuta d’acconto.

Dunque, a cosa serve la CU?

Risposta semplice: serve a consentire ai soggetti che hanno subito la ritenuta d’acconto di riconciliare i propri dati reddituali ai fini della predisposizione della dichiarazione e di avere un’evidenza delle ritenute che possono scomputarsi dall’imposta risultante della suddetta dichiarazione.

Cosa volete che se ne faccia quel professionista o quel agente di commercio della certificazione dei redditi 2018 ricevuta il 31 ottobre 2019, ultimo giorno per trasmettere la propria dichiarazione dei redditi?

Assolutamente nulla!

Ebbene, salvo incidenti di percorso (gli imprevisti di natura professionale o extra professionale, possono capitare a tutti) la maggior parte degli studi professionali, quando nel mese di febbraio primi giorni di marzo, predispongono le CU riferite all’anno precedente lo fanno per quelle dei lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi (in genere è il consulente del lavoro), nonché (il commercialista) per i collaboratori occasionali (reddito che può essere dichiarato anche nel modello 730). Tuttavia, per questione di metodo e di catena di montaggio (spiace dover utilizzare questo termine certamente avvilente), normalmente gli studi predispongono in quei giorni tutte le certificazioni, anche quelle per i soggetti dotati di partita Iva che non possono utilizzare il modello 730 precompilato e hanno l’obbligo del modello Redditi.

Ebbene, a differenza dalla Certificazione unica modello ordinario, il modello semplificato da consegnare ai dipendenti, lavoratori autonomi e intermediari del commercio non ha un termine perentorio di consegna, dal momento che essendo la consegna al sostituito un dato non rilevabile dall’Amministrazione Finanziaria, non vi sono controlli e di conseguenza non vi sono sanzioni in caso di consegna tardiva della Certificazione Unica.

E’ per questo motivo che, in via generale, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito (appunto il 31 marzo), ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacolando l’attività di controllo, ciò non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, talché la violazione è “meramente formale” e quindi non sanzionabile.

Nulla di più sbagliato.

 

Il gioco dei quattro cantoni

Come prima detto, l’invio tardivo della CU agli interessati innesca rilevanti disfunzioni amministrative, spreco di tempo e immancabili malumori, poiché si inizia un estenuante balletto:

  1. segnalazione al soggetto per cui si sta predisponendo la dichiarazione dei redditi della mancanza delle talvolta numerose CU, con tanto di analitico elenco via email;
  2. rilevante perdita di tempo da parte dell’insofferente cliente che inizia una serie estenuate, spesso infruttuosa, di richieste al soggetto dal quale ha ottenuto il pagamento delle proprie parcelle/fatture;
  3. a sua volta quest’ultimo si rivolge al proprio consulente fiscale rigirando frettolosamente la richiesta del proprio fornitore;
  4. a distanza di tempo, primi risconti del gioco dei 4 cantoni, con ulteriore email del consulente con elencate le ritenute pervenute con successo e quelle ancora mancanti;
  5. e così via fino al momento in cui le tasse vanno pagate ma le certificazioni ancora non ci sono. Puntuale l’ovvia email del commercialista del seguente tenore: “mancano queste ritenute, che faccio scomputo o abbandono? Dammi una risposta per iscritto, grazie.”.

Voglio salvare la stragrande maggioranza dei professionisti (non tutti) che in conformità ai collaudati protocolli di lavoro predispongono le CU per tempo consegnandole altrettanto tempestivamente ai propri clienti per l’inoltro a destinazione, e mi azzardo a dire che in base ad una campione statistico certamente limitato ma significativo sono più spesso le aziende di piccole dimensioni con gestione contabile interna (spesso in affanno) a tardare nella consegna della CU.

Il massimo è sentirsi dire – quando si implorano i sostituti d’imposta per ottenere la consegna della CU al fine di “dare le tasse” ai propri clienti – che la CU la si otterrà più in là visto che il termine della trasmissione telematica scade il 31 ottobre. 

Risposta indisponente e avvilente, poiché si blocca la dichiarazione dei redditi, quando è già bella e pronta e mancano solo le certificazioni.

 

L’impatto sugli ISA

La non tempestiva comunicazione telematica, peraltro, da quest’anno ha anche un ulteriore pernicioso risvolto riferito alla compilazione dei modelli ISA: infatti nei dati messi a disposizione dall’agenzia delle entrate e prelevati dal sito, per ognuno dei contribuenti interessati, vi è il campo “Numero incarichi risultanti dalla certificazione unica” e “Importo dei compensi percepiti risultanti dalla Certificazione Unica”. Dati che, è provato, sono puntualmente carenti posto che il sostituto d’imposta ha tempo per inviare all’agenzia delle entrate i relativi elementi entro il 31 ottobre prossimo. E’ vero che il contribuente può in linea di principio correggere, ma è altrettanto vero che:

  • non avendo in mano la certificazione si cadrebbe in contraddizione con il testo letterale della specifica tecnica (Provvedimento n. 126200 del 10 maggio 2019, allegato 1) che prevede vada indicato “Importo dei compensi percepiti risultanti dalla Certificazione Unica”. Ebbene l’importo non risulta posto che la certificazione unica manca;
  • è assolutamente deprimente dover sopperire alla carenza dei dati richiesti per il calcolo degli ISA messi a disposizione dall’amministrazione finanziaria con impiego notevole di risorse. C’è un limite a tutto!

 

La soluzione

Non c’è da fare la scoperta dell’acqua tiepida.

La soluzione è quella di modificare la norma anticipando la trasmissione del modello 770 al 31 marzo o al più al 30 di aprile. Trasmessa la dichiarazione del modello del Sostituto d’imposta, la relativa certificazione viene automaticamente generata dal software e pronta per essere consegnata al sostituito, il quale potrà così riconciliare il tutto con le proprie evidenze contabili avendo due mesi di tempo che, ovviamente si riducono in realtà a pochi giorni perché questo lavoro di riconciliazione, volente o nolente, viene assegnato al commercialista il quale passa un paio di mesi piuttosto convulsi.

A coloro i quali ci dovessero eccepire che in base alla Sentenza della Cassazione SSUU n. 10378 del 12 aprile 2019, le ritenute sono oramai scomputabili anche se non versate dal sostituto d’imposta, sempre che operate e ciò sia documentabile, rispondiamo compiacendoci e rinviando al nostro ”E venne il giorno” pubblicato sul sito in data 29 aprile 2019, ma dobbiamo anche segnalare che ad oggi (sono passati 5 mesi) non risulta alcun atto ufficiale dell’agenzia delle entrate direzione centrale che inviti gli uffici  ad abbandonare i contenziosi in corso.

Dispiace: basterebbe applicarsi 5 minuti, non di più, per stendere 4 righe e mettere una firma.

 

 

Autore/i:
Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi