Tra ISA e futuri controlli – gioie e dispiaceri

È tempo di stretta finale sulla dichiarazione dei redditi; fervono le ultime fasi della compilazione e come è noto impazza il “caos” ISA, dove se ne sono viste di cotte e di crude. In merito va preliminarmente tutta la nostra solidarietà, comprensione e sostegno morale a coloro che si occupano dell’assistenza professionale in tale delicato

È tempo di stretta finale sulla dichiarazione dei redditi; fervono le ultime fasi della compilazione e come è noto impazza il “caos” ISA, dove se ne sono viste di cotte e di crude. In merito va preliminarmente tutta la nostra solidarietà, comprensione e sostegno morale a coloro che si occupano dell’assistenza professionale in tale delicato settore: la soglia del dolore viene elevata anno dopo anno, quasi che fosse una sorta di “test di resistenza”, eppure i “nostri impavidi” tengono botta riuscendo (augurabilmente) anche questa volta a reggere l’urto del noto adagio “armiamoci e partite” (della serie: come amministrazione finanziaria pensiamo le cose da fare, poi a farle ci pensate voi e i fatti sono vostri).

Non è dato sapere come finirà la vicenda per la dichiarazione riferita all’anno 2018, ma in ogni caso gli ISA caratterizzeranno il prossimo futuro e occorre giocoforza farcene una ragione, dovendoli conoscere al meglio perché saranno utilizzati al fine di individuare i contribuenti “meritevoli” di maggiori controlli. Ma attenzione ed è bene fissare tale concetto: gli ISA non possono essere utilizzati per l’accertamento e soprattutto non potranno mai essere un meccanismo automatico di controllo. Il che tradotto significa che il contribuente è perfettamente libero di non adeguarsi. Questo non significa che non bisogna interessarsi del tema e tra poco faremo delle riflessioni, ma di certo è possibile affermare che gli ISA non mettono estrema paura sul piano del controllo. Di contro,  è giunta anche la circolare n. 19 del 2019, che contiene gli indirizzi operativi per l’attività di verifica dei contribuenti. Trattasi di un documento di prassi di estremo interesse perché anticipa le modalità con cui l’amministrazione finanziaria farà le proprie scelte ed in merito si ritiene di poter affermare che se si viene selezionati, la preoccupazione deve essere maggiore. L’insieme delle diverse vicende consente comunque di fare un’analisi complessiva della situazione, per comprendere nei limiti del possibile (e conseguentemente cercare di contenere), quali sono i parametri di rischio che verranno valutati dall’amministrazione finanziaria.

 

La tormentata prima stagione degli ISA

Non vi aspettate da chi scrive un commento “lamentoso” sul tema. Non ci compete.

Proviamo piuttosto a dire la nostra sul piano tecnico, prescindendo da qualsiasi valutazione politica e cercando di essere oltremodo concreti e pratici. Gli ISA giungono al termine di un lungo iter di revisione degli studi di settore, caratterizzato soprattutto da una presa di coscienza, avallata dalla Corte di Cassazione, secondo cui gli stessi non erano in grado di reggere l’azione di accertamento, essendo il risultato di elaborazioni statistiche. In tale direzione la scelta del legislatore è stata chiarissima ed è utile rimarcarlo: gli ISA non potranno mai essere utilizzati, nelle loro mere risultanze, per accertare un contribuente.

Al che la prima reazione potrebbe essere “ma allora non ci interessano”.

 

Come verranno utilizzati i voti in pagella

Ebbene, non è proprio così, posto che, come preannunciato, gli ISA verranno analizzati soprattutto per individuare i contribuenti meritevoli dell’azione di controllo (verifiche e/o accertamenti a tavolino). Il provvedimento attuativo sottolinea che le posizioni potenzialmente analizzate in tale ottica saranno quelle con risultati non superiori a 6, ma deve subito dirsi che data l’ampia platea sia di coloro che devono applicare gli ISA, sia inevitabilmente di quelli che avranno risultanze non superiori a 6, giocoforza l’attenzione sarà rivolta ai soggetti con inattendibilità e incongruenze più accentuate e magari anche con ulteriori elementi di pericolo segnalati dalle banche dati di cui dispone l’amministrazione finanziaria.

Ovvio che il limite “6” fungerà da iniziale spartiacque, ma si è pronti a scommettere che saranno davvero pochi i contribuenti selezionati con valori prossimi al 6.

 

Voto basso e anomalie

A questo punto diviene necessario essere pratici. Se una elaborazione ISA attribuisce un voto molto basso, salvo casistiche di evidente cattivo funzionamento in rapporto al caso analizzato, allora il rischio di selezione è molto elevato. Ricordando le informazioni emerse nel tempo in relazione ai risultati “più clamorosi” in termini di anomalie degli studi di settore ed escludendo il mondo professionale, potrebbe essere il caso, ad esempio, dei ristoranti che a furia di eliminare i beni strumentali risultavano aver operato senza forni e cucine (della serie: il miracolo!!!), ovvero di coloro che registravano rimanenze iniziali diverse da quelle finali del periodo precedente (praticamente evaporate o moltiplicate durante i festeggiamenti di capodanno). Insomma, a fronte di forti anomalie, la selezione per il controllo è il minimo.

Se, invece, le anomalie sono contenute (si pensi ad un voto attestato a 5,50), è lecito ritenere che il rischio selezione sia bassissimo, se non inesistente in funzione dei soli ISA. Ovvio però che se il contribuente è segnalato per altri motivi (si immagini un considerevole flusso in entrata sui conti correnti, non corrispondente al fatturato dell’anno e nemmeno ad altre potenziali entrate note all’amministrazione finanziaria), la convocazione è dietro l’angolo.

Ma attenzione: si tratta pur sempre di una mera convocazione/selezione, dovendo poi il fisco effettuare tutti i controlli del caso e determinare eventuali recuperi impositivi. In merito sia consentito dire che in questo si sostanzia il vero pericolo indiretto degli ISA, ossia proprio la circostanza che gli uffici non procederanno sulla base di un mero calcolo statistico, che offriva svariate possibilità difensive, ma si assisterà ad un controllo analitico o analitico induttivo ancorato ai dati del contribuente così come ricostruiti dai verificatori. In sostanza avremo ricostruzioni “più mirate” dei ricarichi praticati, applicazione di medie ponderate riferite alla reale situazione del contribuente, recupero di costi non inerenti etc.

Riassumendo il tutto è possibile sintetizzare come segue:

  • gli ISA non obbligano nessuno ad adeguarsi;
  • il solo rischio è quello di entrare in liste selettive, ma non possono essere eseguiti in automatico accertamenti sulla base dei valori emergenti dagli ISA;
  • come rovescio della medaglia, se un contribuente sarà selezionato verrà sottoposto ad un controllo puntuale della sua posizione, con ricostruzioni che non saranno più meramente statistiche.

 

Il regime premiale

Fin qui gli ISA sul fronte “controllo”, ma sul tema deve rimarcarsi anche l’elemento positivo, ossia il regime premiale. Per coloro che infatti hanno raggiunto, anche a seguito di adeguamento dichiarativo, livelli da 8 a salire, gli ISA riconoscono una serie di agevolazioni, tra cui molto importante appare il livello 8,5 con cui si ottiene l’immunità dagli accertamenti analitici induttivi di cui all’articolo 39, primo comma, lett. d) del DPR 600/73.

A beneficio dei non tecnici, sia consentito un esempio nel mondo professionale.

Il classico accertamento analitico induttivo è quello che prova a ricostruire l’attività svolta (si pensi, nel caso dei geometri, al numero delle pratiche che l’agenzia delle entrate può determinare, come nel caso degli accatastamenti), determinando il relativo prezzo mediamente praticato (situazione in cui spesso i verificatori non riconoscono gli accordi di vario genere che riguardano parentato, clienti storici, amici, affini e varie ed eventuali, situazioni dove solitamente il professionista non cava un ragno dal buco e forse nemmeno un “grazie”). Ebbene onde evitare spiacevoli equivoci e conseguenze peggiori, il posizionamento ad 8,5 elimina qualsiasi dubbio: il fisco non potrà adottare una simile tecnica accertativa. Al più potrà fare controlli analitici pratica per pratica (ad esempio chiedendo al cliente quale sia stato il corrispettivo realmente pagato), potrà contestare analiticamente la correttezza di un costo, ma non potrà “lanciarsi” in ricostruzioni deduttive.

Appare pertanto evidente l’importanza del regime premiale, circostanza che ha convinto chi scrive che la migliore conclusione della vicenda ISA per l’attuale stagione dichiarativa sarebbe quella di prevedere l’applicazione solo “sperimentale” degli stessi per quanto concerne l’attività di selezione, che dovrebbe essere impedita in questo “complicato” primo anno applicativo, lasciando intatto il regime premiale, in modo sia di riconoscere giustamente un vantaggio ai contribuenti virtuosi che di mantenere intatto l’effetto compliance che è altrettanto importante per incrementare il gettito erariale.

Peraltro, un assetto simile avrebbe consentito ai contribuenti a “maggiore rischio” dati i risultati bassi degli ISA di correggere il comportamento per il 2019, con inevitabile effetto indiretto compliance. Le chiacchiere però al momento stanno a zero, sembra che tutto sia consolidato, come confermato anche da una risposta del MEF ad una question time  ed allora i suggerimenti che diamo sono i seguenti:

1) se i “voti degli ISA” sono davvero pessimi, guardate la vostra situazione complessiva e preparate adeguate giustificazioni;

2) se i voti non sono particolarmente negativi, analizzate la vostra situazione per verificare eventuali ulteriori incongruenze ed eventualmente potete decidere di raggiungere un voto superiore a 6 (se possibile e magari con sforzo finanziario contenuto);

3) se avete già più di 6, dormite sonni tranquilli e solo se siete vicini ad un livello premiale interessante valutate con attenzione l’adeguamento (in termini pratici, se non costa molto è importantissimo portare a casa il voto 8,5).

 

Gli indirizzi operativi per il controllo dei lavoratori autonomi

Il paragrafo 2.3 della circolare 19 del 2019 contiene degli interessanti riferimenti per l’attività di controllo che sarà svolta dall’amministrazione finanziaria nei confronti dei professionisti. Oltre a rimarcare l’invio di quasi 400 mila lettere di compliance entro il 2019 per favorire l’eventuale ravvedimento a fronte di potenziali anomalie che risultano nelle banche dati del fisco, il documento di prassi illustra anche gli elementi che sono analizzati per scorgere potenziali sacche di evasione.

Va evidenziato che le segnalazioni di anomalia riguarderanno anche i soggetti nei regimi agevolati (ossia minimi e forfettari). Per quanto a breve si dirà le segnalazioni di anomalia sono particolarmente interessanti e devono essere valutate ed esitate con attenzione: il mancato riscontro, infatti, anche in termini di spiegazioni all’amministrazione finanziaria, apre la strada a futuri controlli.

Spesometro – a partire dall’anno 2015, per l’attività di selezione si prendono in considerazione non soltanto i compensi certificati dai sostituti d’imposta, ma anche le informazioni trasmesse dal contribuente stesso mediante il “Modello polivalente comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA” (cosiddetto spesometro), con particolare riferimento alle prestazioni effettuate nei confronti di consumatori finali che non abbiano agito quali sostituti di imposta, per avere un quadro d’insieme più ampio.

Archivio dei rapporti finanziari – Sul piano pratico, l’attenzione sarà rivolta, almeno nelle intenzioni, a concrete situazioni di rischio, evitando di impegnare risorse in contestazioni di natura essenzialmente formale. In tale direzione un importante step sarà effettuato con riferimento ai soggetti con più elevato rischio evasione, analizzando i dati comunicati “all’Archivio dei rapporti finanziari per le persone fisiche per il periodo d’imposta 2014” ed utilizzando nello specifico la tecnica di controllo delle indagini finanziarie (laddove si rammenta che nel mondo professionale è possibile presumere che i versamenti non giustificati siano dei compensi non fatturati, mentre è venuta meno la presunzione ancorata ai prelevamenti).

Studi di settore – Resta poi ferma, per il passato, l’attenzione alle posizioni segnalate dagli studi di settore, laddove è ritenuta “sensibile” la posizione dei contribuenti che, seppure dichiarino un ammontare elevato di compensi, deducono un importo cospicuo di costi che abbattono in maniera significativa il reddito imponibile (il timore evidente in questi casi è che i costi siano “gonfiati” ad hoc ed è inutile dire che le conseguenze spiacevoli in tal caso sono maggiori perché possono sorgere anche contestazioni di carattere penal-tributario).

Redditi esteri – Uno specifico settore di controllo sarà infine dedicato ai redditi percepiti all’estero, dove verrà dato risalto ai flussi informativi spontanei ed automatici provenienti dai Paesi UE o aderenti all’OCSE (e riscontri pratici in tal senso si sono già registrati, come ad esempio nel caso delle segnalazioni provenienti dal Regno Unito che riguardano già l’anno 2016 e che hanno condotto all’invio di specifiche comunicazioni di anomalie dichiarative).

Mancate giustificazioni ad anomalie comunicate- Come anticipato, però, l’attenzione maggiore si concentra sui contribuenti che non hanno giustificato l’anomalia comunicata o non hanno modificato il loro comportamento a seguito della ricezione della comunicazione (nel documento di prassi si legge chiaramente che tali controlli dovranno essere incrementati “al fine di consolidare la percezione da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono che la mancata comunicazione all’Agenzia di elementi utili a giustificare l’anomalia segnalata o il mancato ravvedimento operoso comportano sempre un elevato rischio di essere sottoposti a controllo”).  Nello specifico, la circolare segnala che i soggetti che per l’anno d’imposta 2014 non hanno giustificato le anomalie riscontrate o non hanno corretto gli errori commessi sono già confluiti negli applicativi che sono utilizzati per l’accertamento parziale e che derivano, solitamente, dalla mancata indicazione di redditi percepiti (il caso classico nel mondo professionale è l’anomalia derivante dai dati comunicati dai sostituti d’imposta e l’ammontare dei compensi dichiarati). Peraltro, il documento di prassi segnala che in detti applicativi sono già stati inseriti i soggetti per i quali il fisco ha ritenuto non necessaria la segnalazione di anomalia sul 2015, avendo (si desume), la certezza che hanno percepito e non dichiarato, in tutto o in parte, uno o più redditi appartenenti a diverse categorie reddituali.

Redditometro – In ultimo, resta viva la possibilità di applicare il redditometro fino a tutto il 2015, nell’attesa che venga elaborata la nuova metodologia da applicare dal 2016 in poi.

Sottotitolo:
30/09/2019
Autore/i:
Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi