Sì alla modernizzazione, ma senza frenare gli investimenti e le tutele per i giovani. È questa la posizione espressa da Confprofessioni durante l’audizione presso la Commissione Giustizia della Camera sul DDL Delega di riforma degli ordinamenti professionali. La Confederazione ha chiesto correzioni urgenti sui due pilastri del provvedimento: società tra professionisti (STP) ed equo compenso, per contrastare una crisi generazionale che vede gli under 35 ridotti ad appena il 16% del comparto.
Confprofessioni esprime forte soddisfazione per la norma che punta a eliminare la duplicazione del contributo integrativo previdenziale nelle società, una storica battaglia confederale. Tuttavia, i nuovi limiti sul socio finanziatore rischiano di paralizzare gli investimenti nelle STP, vanificando le aperture della recente Legge sulla Concorrenza 2025. Per favorire l’apporto di capitali esterni necessari a sostenere start-up, tecnologia e internazionalizzazione, Confprofessioni chiede di riallineare la norma ancorando la soglia dei due terzi alle decisioni dei soci e non al capitale, e sopprimendo il vincolo di necessaria proporzionalità tra partecipazione agli utili e partecipazione al capitale, in tal modo «la governance resterebbe saldamente in capo ai professionisti, senza bloccare le risorse necessarie alla crescita».
Sul fronte dell’equo compenso, la Confederazione denuncia l’inefficacia della legge 49/2023, spesso elusa anche dalla Pubblica Amministrazione, e «l’assurdità di un sistema sanzionatorio che penalizza il professionista (parte lesa) anziché il committente». La richiesta confederale consiste in una revisione organica della disciplina che estenda la tutela anche alle prestazioni non regolate da convenzioni predisposte dai committenti e dimezzi le soglie dimensionali delle imprese committenti (da 10 a 5 milioni di fatturato).
Infine, piena approvazione per il superamento della gratuità dei tirocini negli studi privati, ma Confprofessioni boccia l’irragionevole divieto di compenso al tirocinante nella Pubblica Amministrazione: «Il valore della prestazione professionale non può dipendere dalla natura pubblica o privata del soggetto ospitante».

