
Via libera del Consiglio dei ministri al Ddl costituzionale che modifica l’articolo 117 della Costituzione italiana. Nella seduta del 31 marzo scorso, il governo ha infatti riportato alla competenza esclusiva dello Stato alcune materie, eliminando quelle a competenza legislativa concorrente. Lo scopo dichiarato dall’esecutivo è quello di ridurre il contenzioso tra Stato e Regioni, che negli ultimi due decenni ha esposto all’incertezza giuridica imprese, professionisti e cittadini italiani e a pesanti contraccolpi di spesa per l’Avvocatura di Stato costretta ad impugnare molte leggi regionali, che andavano oltre i limiti regolatori.
Dal 2001, quando il Titolo V della Costituzione venne riformato in chiave “federalista”, la salute e le professioni intellettuali passarono alla competenza ripartita fra lo Stato e le Regioni. Con il DDL approvato dal Governo Renzi tornano ora ad essere di competenza esclusiva dello Stato. “La revisione del Titolo V” sottolinea una nota di Palazzo Chigi “è volta a definire un sistema di governo multilivello più ordinato, in grado di bilanciare interessi nazionali, regionali e locali ed assicurare politiche di programmazione territoriale coordinate”. Il DDL prevede inoltre l’introduzione di una “clausola di supremazia” della legge statale sulle leggi regionali. Prevista, la possibilità per lo Stato di delegare, anche temporaneamente, alle Regioni la funzione legislativa nelle materie di propria competenza esclusiva”.
Salute, Lea e sicurezza alimentare. Secondo quanto stabilito dal ddl, lo Stato ha legislazione esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; inoltre le norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro tornano di esclusiva competenza dello Stato, così come la legislazione esclusiva sull’ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione.
La riforma del titolo V passa anche attraverso l’eliminazione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Nel Ddl, infatti, è stato soppresso l’articolo 117 della Costituzione, laddove si prevedeva: “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento”.
Che cosa rimane dunque alle Regioni? Secondo quando disposto dal Ddl alle Regioni spetta la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, per esempio l’organizzazione in ambito regionale dei servizi sociali e sanitari.