
Alle Stp si applicherà il regime fiscale proprio degli studi associati. Poiché le Stp producono reddito da lavoro autonomo. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri che, approvando il ddl sulle semplificazioni, ha definito il regime fiscale delle stp superando una delle principali incertezze della legge di Stabilità 2012 (n. 183/2011), che ha introdotto le stp. Alle società tra professionisti si applica, anche ai fini Irap, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche. Dopo il regolamento attuativo del nuovo diritto societario, restava da risolvere il nodo fiscale. La norma contenuta nel Ddl-semplificazioni approvato ieri dal Consiglio dei Ministri è volta a completare il quadro regolamentare di uno strumento giuridico che non è decollato fra i professionisti.
Il reddito prodotto dalle stp, a prescindere dalla forma giuridica adottata, seguirà le stesse regole di quello prodotto dagli studi associati: reddito da lavoro autonomo, determinato con criterio di cassa. L’imposizione si avrà quindi in capo ai soci, che riceveranno per trasparenza i profitti in proporzione alle quote di partecipazione, mentre l’Irap sarà dovuta dalla stp.
Le disposizioni fiscali, approvate il 19 giugno scorso, riflettono le prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Secondo la nota di Palazzo Chigi, “alle società costituite ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917”.
Il nuovo dispositivo interviene per chiarire anche gli aspetti contributivi dovuti alle Casse di previdenza. La norma ha infatti accolto l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, in base al quale la fattura emessa dalla società sarà gravata dal contributo integrativo che, una volta incassato, andrà versato alla cassa di previdenza di categoria. La quota di utile incassata dall’eventuale socio non professionista seguirà invece un doppio binario: se si tratta di un soggetto non imprenditore, si resterà nel campo del lavoro autonomo, con applicazione dell’Irpef; per il socio imprenditore, l’utile (o perdita) ottenuto dalla partecipazione nella Stp si cumulerà al proprio reddito d’impresa, secondo le regole della trasparenza fiscale. Con l’entrata in vigore della nuova disciplina, gli ordini dovranno istituire all’interno dei propri albi una sezione speciale dove iscrivere le Stp dopo il passaggio dal registro delle imprese.