Il Decreto Aprile e lo tsunami delle notifiche rinviato a ottobre

Il comunicato Ungdcec Fra le misure preannunciate nel prossimo Decreto di Aprile (esulando da DPCM del 26/04/2020 ad oggi non ancora pubblicato) sarebbe previsto il rinvio dal 31 maggio al 30 settembre della notifica di 25,5 milioni di atti (8,5 milioni gli avvisi di accertamento e 17 milioni le cartelle di pagamento) in scadenza a
Il comunicato Ungdcec

Fra le misure preannunciate nel prossimo Decreto di Aprile (esulando da DPCM del 26/04/2020 ad oggi non ancora pubblicato) sarebbe previsto il rinvio dal 31 maggio al 30 settembre della notifica di 25,5 milioni di atti (8,5 milioni gli avvisi di accertamento e 17 milioni le cartelle di pagamento) in scadenza a dicembre di quest’anno.

 

Premesso che bisognerebbe capire – tra questi – in che misura si tratti di avvisi bonari, di inviti al contraddittorio, di avvisi di accertamento, di liquidazioni formali delle dichiarazioni o di cartelle di pagamento di diversa genesi, l’UNGDCEC si interroga sull’opportunità di un invio massivo, come parrebbe previsto. Il mero ed esclusivo rinvio di atti (già pronti per essere notificati) rappresenta davvero la modalità migliore?

 

Oppure il citato rinvio rappresenterà un mero propagandistico palliativo, durante l’emergenza Covid, traducendosi in un caos generale dal primo ottobre?

 

Se da un lato il contribuente, fino al 30 settembre 2020, sarà certo di non ricevere atti/comunicazioni, dal primo ottobre 2020 le cose potrebbero complicarsi non poco.

 

Non infatti è tutto oro quello che luccica!

 

Ogni atto che viene notificato ha bisogno di essere letto, riletto, studiato, analizzato ed ad ogni contribuente deve essere riconosciuto il diritto al contraddittorio e ad un’adeguata difesa, affidandosi al difensore che ritiene più qualificato ad espletare quel particolare incarico.

 

Tutto questo, dal primo ottobre potrebbe essere a rischio!

 

Durante la lunga sospensione generata dall’emergenza Covid, mentre tutta (o quasi) l’Italia si è fermata, gli Uffici hanno continuato a lavorare per generare accertamenti e cartelle di pagamento (25,5 milioni!!!).

 

Il primo ottobre – per la prima volta – davvero basterà un semplice click per “scatenare l’inferno”: tutti gli atti che nella normalità sarebbero stati notificati in un arco temporale di ben 6 mesi e mezzo, arriveranno contemporaneamente, prima, a tutti i contribuenti italiani e, successivamente, sulle scrivanie di tutti i dottori commercialisti. 

 

La notifica simultanea di ben 25,5 milioni di atti consentirà al professionista di garantire l’erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, con diligenza e dedicando a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, al fine di acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi atto e/o consulenza?

La domanda è quasi retorica..

 

Appare infatti lapalissiano come la notifica contemporanea di tutti questi atti potrebbe non garantire il diritto alla difesa ed al contraddittorio del contribuente!

 

Fermo restando il diritto/dovere di controllo dell’Agenzia delle Entrate e la necessaria attività di notifica degli atti, potrebbe risultare opportuno dal primo giugno notificare quegli atti che – come più volte comunicato dalla stessa Agenzia delle Entrate – sono già pronti, sospendendo i termini d’impugnazione fino al 30 settembre e di conseguenza, il pagamento preteso.

 

In questo modo, nel più lungo periodo di sospensione, i difensori potranno, anche a distanza, depositare atti, richiedere istanze di annullamento, effettuare contraddittori mentre gli Uffici potranno garantire la lavorazione delle pratiche (cosa che con la notifica degli atti simultaneamente sarebbe impossibile) in tempi congrui. In questo modo si potrebbero evitare dispendiosi ed ingiusti contenziosi che dal primo ottobre 2020, stante la notifica simultanea di un numero spropositato di atti, risulterebbero inevitabili, venendo meno – in concreto – i tempi per tentare strade stragiudiziali alternative.

 

L’ipotesi formulata dall’UNGDCEC garantirebbe al singolo contribuente il giusto diritto di difesa sancito dalla nostra Costituzione ed il rispetto della nostra categoria professionale, con benefici effetti anche per l’Amministrazione finanziaria, avendo un termine più ampio per comprendere, in un proficuo contraddittorio, la legittimità o meno delle pretese avanzate.

 

Tenuto infatti conto del diritto/dovere di controllo dell’Agenzia delle Entrate, appare equo consentire ai professionisti di svolgere la propria attività di assistenza in modo proficuo ed a condizioni accettabili, garantendo non di meno il rispetto di un diritto costituzionalmente riconosciuto!