A cura di Giulia Martini (Direttivo A.N.F.)
La figura del danno da perdita di chance rappresenta una creazione sostanzialmente giurisprudenziale del diritto civile, che ha trovato ampio spazio e riconoscimento all’interno del nostro ordinamento.
Con le espressioni “perdita di chance” o “perdita di probabilità” si indica il danno derivante dal fatto che l’illecito ha fatto venir meno una semplice probabilità di conseguire un vantaggio futuro. Non si tratta, quindi, del risultato finale mancato – come la guarigione in ambito medico, la promozione lavorativa o il superamento di un concorso – ma della concreta opportunità, già presente, secondo tale teorizzazione giurisprudenziale, nel patrimonio giuridico del soggetto, che è stata oggetto di lesione.
Un esempio classico è quello del lavoratore illegittimamente escluso da una selezione interna: non possiamo sapere con certezza se avrebbe superato il concorso, ma l’illegittima esclusione gli ha certamente fatto perdere la possibilità di parteciparvi, e quindi la chance di ottenere il risultato.
Dottrina e giurisprudenza si sono divise sulla qualificazione di questo danno. Secondo una corrente, la chance costituisce un autonomo bene giuridico preesistente nel patrimonio del soggetto e, dunque, è risarcibile alla stregua di un danno emergente (c.d. tesi ontologica). Altra parte della dottrina la considera solo un mancato guadagno futuro, negandole qualsivoglia autonomia (c.d. tesi eziologica).
All’interno del nostro ordinamento, la chance, tuttavia, assume principalmente rilevanza nel contesto della dimostrazione del danno, rectius del nesso di causalità che, ex art. 2043 del Codice Civile, deve necessariamente sussistere tra evento lesivo e danno ingiusto subito. Per ottenere il risarcimento integrale, il danneggiato deve perciò dimostrare, secondo la regola del “più probabile che non”, che l’evento finale di danno sia dipeso causalmente dalla condotta illecita, ossia con probabilità superiore al 50%. In caso contrario, non è riconosciuto alcun risarcimento. Tale regola è alla base della cosiddetta “all or nothing rule”: se la probabilità favorevole è maggiore alla contraria, il risarcimento è integrale; altrimenti, nulla.
In questo quadro, la chance, se considerata autonomamente risarcibile, entra in contrasto con il tradizionale sistema di risarcimento del danno, legato, come noto, alla regola del “più probabile che non”. Da un lato, è uno strumento di misurazione del nesso causale; dall’altro, può assumere la veste di danno autonomamente risarcibile: in altre parole, la chance viene ad essere reificata e ad assumere il valore di autonomo bene esistente nella sfera giuridica del soggetto.
La giurisprudenza di legittimità più recente ha, pertanto, cercato di dirimere questo contrasto: con la pronuncia n. 13509 del 2022, la Cassazione ha stabilito che il danno da perdita di chance o da probabilità perduta è risarcibile solo nelle ipotesi di c.d. insanabile incertezza causale, ossia quando non è possibile dimostrare, secondo il tradizionale meccanismo del “più probabile che non”, che l’evento finale di danno sia dipeso dall’illecito.
Tale scenario si verifica, ad esempio, in ambito medico, dove fattori causali concorrenti (c.d. concause) possono influire sull’evento finale. In questi casi marginali, la chance mantiene una sua autonoma dignità e riconoscimento come forma di tutela del patrimonio giuridico del soggetto danneggiato.
In definitiva, il danno da perdita di chance rappresenta una sfida concettuale e pratica per il diritto civile: non più solo il risultato finale, ma la probabilità stessa diventa oggetto di tutela. La giurisprudenza ha così tracciato un delicato equilibrio tra certezza causale e riconoscimento della perdita di opportunità, offrendo al nostro ordinamento una risposta raffinata alle incertezze del mondo reale. In questo senso, la tutela della chance non è solo una questione di calcolo delle probabilità, ma un riconoscimento concreto della dignità giuridica del soggetto che ha visto leso il proprio patrimonio di opportunità.

