Per la professione
Concordato preventivo biennale (CPB)
Art. 9 bis, D.L. 30 giugno 2025, n. 95, inserito in sede di conversione avvenuta con Legge 8 agosto 2025, n. 118 (G.U. n. 184 del 9/8/25)
L’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024 prevede un ravvedimento opzionale mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP in favore dei professionisti che:
- hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e
- hanno aderito, entro il 12/12/24, al CPB relativamente al biennio 2024-2025.
Il versamento dell’imposta sostitutiva poteva essere effettuato:
- in un’unica soluzione entro il 31/3/25 oppure
- in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi (al tasso legale) dal 31/3/25.
L’art. 9 bis, introdotto in sede di conversione del decreto-legge, stabilisce ora che si considera tempestivo il pagamento in unica soluzione o della 1° rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 31/3/25, purché il pagamento sia stato eseguito prima della notifica degli atti da parte dell’amministrazione finanziaria (processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento).
In base alla nuova disposizione, pertanto, il ravvedimento è perfezionato anche se il pagamento è stato effettuato entro il 7/4/25 (posto che il 5 e il 6 erano sabato e domenica), senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
IVA – certificazioni di competenze digitali – esenzione
Agenzia delle entrate, risposta n. 201 del 4/8/25
L’esenzione IVA si applica solo a prestazioni strettamente connesse all’insegnamento scolastico o universitario. Le certificazioni digitali, pur rilevanti per la PA e il PNRR, non rientrano tra le attività didattiche esenti e, pertanto, non sono esenti da IVA, perché non soddisfano il requisito oggettivo previsto dalla norma.
Per gli immobili
Sismabonus al 110% anche nel 2026 nelle zone colpite da eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
Art. 4, co. 2, D.L. 30 giugno 2025, n. 95, come modificato in sede di conversione avvenuta con Legge 8 agosto 2025, n. 118 (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9/8/25)
Spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2026 il superbonus di cui all’art. 119, co. 1-ter e 4-quater, del D.L. n. 34/2020, per gli interventi effettuati:
- nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici che si sono verificati in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6/4/09 e dal 24/8/16;
- in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
L’agevolazione spetta a condizione che il beneficio sia fruito mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi
Agenzia delle entrate, provvedimento n. 321370 del 7/8/25
È stata approvata la versione aggiornata del modello (con le relative istruzioni e specifiche tecniche) da utilizzare per comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, in relazione alle detrazioni spettanti (c.d. Superbonus), per le spese sostenute nel 2025 e riepiloga le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti successive alla prima opzione e di utilizzo in compensazione dei medesimi crediti tramite modello F24, anche derivanti dalle opzioni esercitate per le spese sostenute negli anni fino al 2024.
Contratto di appalto – cessione e posa in opera di infissi – opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche – aliquota IVA
Agenzia delle entrate, risposta n. 212 del 19/8/25
L’IVA agevolata al 4% è applicabile se l’intervento di cessione e posa in opera di infissi classificabili tra le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche:
- è eseguito in base a un contratto di appalto e
- gli infissi rispettano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa (D.M. 236/1989).
Diversamente, non si può applicare l’IVA al 4% in casi di mera cessione con posa in opera, anche se gli infissi sono conformi alle specifiche per l’accessibilità.
Varie
Regime del risparmio amministrato – trasferimento all’estero della residenza fiscale
Agenzia delle entrate, risposta n. 208 del 14/8/25
Il trasferimento all’estero della persona fisica non comporta automaticamente il passaggio dal regime del risparmio amministrato al regime dichiarativo. Il contribuente può continuare a beneficiare del regime amministrato, anche da non residente. Le plusvalenze latenti non sono tassate al momento del cambio di regime o di residenza; la tassazione avviene solo al momento della cessione dei titoli.

