Interpelli e prassi 2026: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su CPB, ISA e Superbonus

Le ultime risposte e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate offrono indicazioni operative su adesione e continuità nel CPB, nuovi dati ISA dal 2025 e criteri di detraibilità dei compensi nell’ambito del Superbonus, con particolare attenzione al ruolo del general contractor

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi.

 

Per la professione

Modifica della compagine associativa e adesione al CPB

Agenzia delle entrate, risposta n. 100 del 2/4/26

Uno studio professionale associato, che ha aderito al CPB per il biennio 2025–2026, segnala una variazione nella compagine sociale: il socio di minoranza cessa la partecipazione con decorrenza 1° gennaio 2025 e, nello stesso giorno, viene ammesso un nuovo socio che aveva già sottoscritto l’adesione al CPB per il biennio 2024–2025.

La questione centrale è se la sostituzione del socio determini una fattispecie di esclusione automatica dallo schema associativo.

L’agenzia osserva che occorre distinguere tra due profili:

  1. il quantitativo della compagine
  2. la continuità dell’adesione dei singoli soci.

Sul primo piano, la contemporanea uscita e immissione di un socio non altera il numero complessivo dei partecipanti; pertanto non si configura, per tale motivo, una causa di esclusione fondata sulla perdita del requisito numerico.

Sul secondo piano, la mera differenza temporale nei periodi di adesione tra i soci (disallineamento dei bienni) non integra di per sé una causa di esclusione, purché lo studio e i soci coinvolti risultino, in astratto, aderenti al CPB, seppure con scadenze diverse.

Ne consegue che, nella fattispecie descritta, non si determina una causa di esclusione immediata dal CPB. Tuttavia, qualora il nuovo socio — che aveva aderito per il biennio 2024–2025 — non provveda al rinnovo dell’adesione per il 2026, si verificherà una causa di cessazione dell’adesione dello studio associato al CPB.

 

Indici sintetici di affidabilità fiscale – ulteriori dati necessari a partire dal periodo d’imposta 2025

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 115744 del 13/4/26

A decorrere dal periodo d’imposta 2025 l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili, in via automatica, informazioni supplementari finalizzate all’applicazione corretta degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).

Tali informazioni sono destinate a supportare il calcolo del punteggio di affidabilità fiscale e a determinare l’eventuale proposta di benefici premiali riconoscibili al contribuente.

I dati saranno messi a disposizione sia dei contribuenti sia dei loro intermediari abilitati.

Le modalità concrete di accesso e fruizione saranno disciplinate mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per gli immobili

Superbonus — detraibilità dei compensi di coordinamento e ruolo del general contractor

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 17 del 29/4/26

È stata esaminata la qualificazione fiscale delle somme corrisposte al cosiddetto general contractor nell’ambito degli interventi agevolati con il Superbonus. La questione è sorta in sede di verifiche fiscali, dove il margine applicato dall’appaltatore sui prezzi dei subappaltatori è stato talvolta ricondotto a un compenso per attività di coordinamento con conseguente esclusione dalla detrazione.

Sul punto, premesso che la nozione di general contractor non dispone di una definizione autonoma nel diritto privato e la sua qualificazione dipende esclusivamente dalle obbligazioni contrattuali effettivamente assunte dall’impresa nei confronti del committente, è stato chiarito che ai fini della detraibilità, rileva la natura della prestazione resa e non la mera etichettatura contrattuale. Le spese direttamente inerenti alla realizzazione materiale delle opere sono ammissibili alla detrazione fiscale quando costituiscono parte integrante del corrispettivo dell’appalto.

Il margine praticato dall’impresa appaltatrice sui lavori eseguiti tramite subappalto integra il corrispettivo complessivo dell’appalto e, in quanto tale, non può essere automaticamente qualificato come compenso per attività di coordinamento. Pertanto, tale margine è, in linea di principio, riconoscibile ai fini della detrazione quando remunera l’esecuzione delle opere.

Sono, invece, escluse dalla detrazione le somme riconducibili a prestazioni che si esauriscono in attività di natura amministrativa o gestionale distinte dall’esecuzione materiale delle opere. Rientrano in questa categoria i compensi per la gestione dei rapporti con progettisti, direttori dei lavori, tecnici asseveratori o consulenti fiscali quando tali attività non costituiscono parte integrante dell’esecuzione tecnica dell’intervento ma configurano un servizio autonomo.

Occorre, dunque, distinguere tra il general contractor che assume l’obbligazione di risultato verso il committente e provvede all’esecuzione delle opere direttamente o mediante subappalto e il general contractor che svolge esclusivamente funzioni di coordinamento. Nel primo caso il corrispettivo rientra nel perimetro delle spese agevolabili. Nel secondo caso i compensi sono estranei alla detraibilità.