di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi.
Per la professione
Trasformazione di associazione professionale in STP – riattribuzione di ritenute degli associati all’associazione e utilizzo da parte della STP
Agenzia delle entrate, risposta n. 85 del 26/3/26
Un’associazione professionale ha percepito compensi nel 2025 assoggettati a ritenuta d’acconto, attribuita pro‑quota ai soci in dichiarazione. L’associazione si trasforma in STP S.r.l. dall’1/1/26 e si chiede se, nella compilazione del modello Redditi SP 2026 e dei modelli Redditi PF 2026 dei soci, sia ancora possibile riattribuire all’associazione le ritenute eccedenti.
L’Agenzia ritiene che:
- i soci possono riaccreditare all’associazione le ritenute eccedenti che erano state loro imputate;
- la trasformazione dell’associazione in STP S.r.l. non impedisce alla nuova società di subentrare nel diritto di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6830.
Professionista non residente e cessione del credito derivante da prestazione svolta quando era residente in Italia
Agenzia delle entrate, risposta n. 75 del 10/3/26
Il caso riguarda un avvocato italiano che, dopo aver svolto attività professionale in Italia, si è trasferito stabilmente negli Stati Uniti diventando non residente in Italia. Il professionista vantava un credito verso una società italiana, poi ceduto a un terzo; la società debitrice è stata cancellata dal Registro delle imprese senza pagare, ma il cessionario ha successivamente recuperato il credito e riversato l’importo al professionista.
L’Agenzia chiarisce che:
– la prestazione originaria è stata resa in Italia e la successiva residenza estera non modifica la territorialità IVA;
– l’incasso tramite cessionario non costituisce un nuovo corrispettivo, ma il pagamento del compenso originario;
– il reddito professionale si considera prodotto nel luogo in cui è stata svolta l’attività, quindi è reddito di fonte italiana anche se oggi il professionista è residente negli USA;
– la cancellazione della società debitrice non estingue il credito professionale;
– il professionista deve mantenere la partita IVA per definire i rapporti ancora pendenti dopo la cessazione dell’attività.
Responsabilità del professionista – trasmissione telematica della dichiarazione
Cassazione civile, ordinanza n. 5638 del 12 marzo 2026
In tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone, di cui all’ art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997, è configurabile in capo al commercialista per violazioni tributarie relative alla società-cliente, con o senza personalità giuridica, allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, compia azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie, il che si può ravvisare anche nel caso di attività di incaricato della trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi della società, non redatte materialmente dallo stesso, implicando la posizione professionale di consulente tributario, anche in tale veste, qualora incaricato altresì della tenuta delle scritture contabili, l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge, dovendosi la diligenza nell’adempimento valutare con riguardo alla natura dell’attività esercitata ex art. 1176 , comma 2, c.c. (Conformi anche nn. 5635, 5636 e 5639).
Per gli immobili
Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale – edificio oggetto di interventi agevolati
Agenzia delle entrate, risposta n. 86 del 27/3/26
La vendita di un bene condominiale può generare una plusvalenza imponibile ai sensi degli artt. 67, co. 1, lett. b‑bis, e 68, co. 1 TUIR, se avviene entro 10 anni dalla conclusione di lavori agevolati che ne hanno incrementato il valore e in assenza di cause di esclusione (abitazione principale, successione, ecc.).
Poiché il bene comune non ha un proprio prezzo di acquisto, occorre:
- ricostruire il costo originario proporzionato ai millesimi;
- aggiungere le spese documentate sostenute dal condominio, comprese quelle agevolate;
- ricorrere, se necessario, a una perizia giurata.
L’Agenzia chiarisce che la plusvalenza non è imputata al condominio, ma deve essere verificata per ciascun condòmino in base alla propria quota e alla propria situazione soggettiva.
Coefficienti IMU – fabbricati gruppo catastale D
Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 6 marzo 2026
Sono stati aggiornati i coefficienti da applicare alla rendita catastale per i fabbricati a valore contabile (opifici industriali e alberghi) agli effetti IMU e IMPI (imposta sulle piattaforme marine), dovuti per il 2026.
Varie
Servizi di estetica – soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e agli altri adempimenti fiscalmente previsti ai fini IVA
Agenzia delle entrate, risposta n. 83 del 23/3/26
Una società dispone di un negozio con un’area dedicata ai servizi di estetica e intende affidarne la gestione a un operatore esterno che utilizza personale qualificato proprio, adotta i propri prodotti e protocolli, opera sotto la direzione di un proprio direttore tecnico e gestisce autonomamente le prenotazioni.
La società vorrebbe, tuttavia, continuare a incassare i corrispettivi, emettere i documenti commerciali a proprio nome, trasmettere i dati tramite il proprio registratore telematico e curare gli adempimenti IVA.
L’Agenzia respinge tale impostazione, precisando che il soggetto obbligato agli adempimenti IVA è colui che esegue materialmente il servizio, e non chi si limita a mettere a disposizione gli spazi o a incassare per conto terzi.
Nuovo regime dei lavoratori impatriati – continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero in caso di smart working
Agenzia delle entrate, risposta n. 82 del 20/3/26
Un cittadino italiano, iscritto all’AIRE e residente in Finlandia da oltre 30 anni, trasferirà la residenza fiscale in Italia nel 2026 continuando a lavorare in smart working per lo stesso datore di lavoro finlandese.
L’Agenzia conferma che potrà beneficiare del nuovo regime impatriati previsto dall’art. 5 del D.lgs. n. 209/2023 dal 2026 e per i successivi quattro periodi d’imposta. La continuità del rapporto con il datore estero non rileva, essendo ampiamente soddisfatto il requisito della residenza all’estero per il periodo minimo richiesto.
Poiché ha tre figli minori, i redditi prodotti in Italia concorreranno al reddito complessivo nella misura del 40%, a condizione che i figli siano residenti in Italia durante il periodo agevolato.
Il fatto che diventino maggiorenni dopo il rientro non comporta la perdita del beneficio fino alla scadenza del quinquennio.
Fatture elettroniche – codice identificativo dei prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali
Agenzia delle entrate, provvedimento n. 93628 del 19/3/26
È introdotto l’obbligo di indicare nelle fatture elettroniche il codice identificativo CUN per i prodotti monitorati dalle Commissioni Uniche Nazionali. La misura è finalizzata a garantire maggiore trasparenza nelle filiere agroalimentari e a consentire la trasmissione dei dati necessari alle CUN per l’elaborazione dei report ufficiali.
Costi di telefonia – Limiti di deducibilità
Agenzia delle entrate, risposta n. 71 del 9/3/26
Quando un’impresa (ma i contenuti sono estendibili anche al reddito di lavoro autonomo) è in grado di distinguere, tramite un sistema analitico di rilevazione, i costi di telefonia che rappresentano una quota di autoconsumo (ossia costi che incidono solo indirettamente sull’attività) da quelli che invece sono direttamente collegati ai ricavi tassati, l’Agenzia chiarisce che:
– i costi riferibili all’autoconsumo restano soggetti ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 102, co. 9, TUIR;
– le spese di telefonia fissa, mobile e trasmissione dati che costituiscono costi per commessa, integrati nel servizio reso ai clienti, non sono soggette a tali limitazioni, purché non siano suscettibili di uso promiscuo e siano direttamente collegate ai ricavi dell’esercizio.
Regime speciale per i lavoratori impatriati – successivo trasferimento della residenza in un’altra regione
Agenzia delle entrate, risposta n. 76 dell’11/3/26
Un lavoratore rientrato in Italia e residente inizialmente in una regione del Mezzogiorno beneficia della riduzione dell’imponibile al 10% prevista dal precedente regime impatriati.
Se successivamente trasferisce la residenza in una regione non agevolata, il beneficio del 90% viene meno.
La perdita dell’agevolazione comporta:
- il ricalcolo delle imposte già determinate con l’aliquota ridotta;
- il recupero della maggiore imposta dovuta.
Il trasferimento fuori dalla regione agevolata interrompe quindi il regime potenziato e riporta il contribuente al regime ordinario degli impatriati.
Trattamento convenzionale del corrispettivo ricevuto a fronte di prestazioni artistiche nel territorio dello Stato
Agenzia delle entrate, risposta n. 66 del 6/3/26
Un cantante lirico residente all’estero ha stipulato un contratto con un teatro italiano per quattro rappresentazioni e riteneva che, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, il compenso dovesse essere tassato solo nel Paese di residenza.
L’Agenzia richiama l’art. 23, par. 3, della Convenzione, secondo cui lo Stato estero può esentare i redditi che, in base all’accordo, sono imponibili in Italia.
Ne deriva che:
– il compenso per la prestazione artistica svolta in Italia è imponibile nel nostro Stato;
– spetta allo Stato estero eliminare l’eventuale doppia imposizione;
– il cantante non può chiedere il rimborso delle ritenute già applicate né la disapplicazione preventiva per future prestazioni artistiche in Italia.
IRES premiale – presenza di lavoratori stagionali
Risposta a interrogazione parlamentare 5‑05143
È stato segnalato che il meccanismo dell’IRES premiale (art. 1, co. 437, legge n. 207/2024 applicabile anche alle STP di capitali) risulta penalizzante per le imprese che impiegano lavoratori stagionali, poiché questi sono inclusi nella media occupazionale dei tre anni ma non nel dato puntuale di fine anno.
È stato confermato che:
– la norma, così come formulata, è coerente con il quadro degli incentivi all’occupazione del D.lgs. n. 150/2015;
– anche in presenza di lavoratori stagionali, il calcolo dell’incremento occupazionale deve essere effettuato secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori.
Comunicazioni di domicilio digitale – esclusione da imposta di bollo
Agenzia delle entrate, risposta n. 67 del 6/3/26
L’Agenzia chiarisce che la pratica telematica al Registro delle imprese riguardante esclusivamente l’indicazione o la variazione della PEC degli amministratori non è soggetta a imposta di bollo, in quanto finalizzata a garantire la piena integrazione degli amministratori nel sistema delle notifiche digitali.
Documento unico di regolarità fiscale (DURF) – verifica del requisito
Agenzia delle entrate, risposta n. 63 del 10/3/26
Ai fini del rilascio del DURF, l’Agenzia precisa che:
- i versamenti effettuati a seguito di avvisi bonari sono registrati nel conto fiscale;
- tali versamenti devono essere considerati nel calcolo della soglia del 10% (debito fiscale rispetto a i versamenti effettuati nel conto fiscale nei 3 anni precedenti la richiesta del DURF);
- non rileva che il pagamento sia avvenuto dopo una comunicazione di irregolarità: ciò che conta è che il versamento sia confluito nel conto fiscale.
IVA – base imponibile permuta – decorrenza
Art. 1, Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
L’articolo 1, comma 138 della Legge di bilancio 2026 è intervenuto a revisionare la disciplina IVA applicabile alle operazioni permutative, con la sostituzione del criterio del “valore normale” con quello dei costi complessivi sostenuti per la cessione o prestazione. La norma precisa che la nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1.1.2026 e fa salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1.1.2026 nonché quelli adottati in conformità all’art. 1, co. 138, della legge n. 199 del 2025, dal 1.1.2026 al 28.3.2026.
Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d’imposta o a rettifiche rispetto all’imposta precedentemente liquidata.
Imposta di bollo sugli estratti conto
Art. 12, Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
L’importo dell’imposta di bollo dovuta in sede di invio degli estratti conto e dei rendiconti relativi a rapporti bancari o postali intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche è rideterminato in 118 euro per i documenti emessi a decorrere dal 28.3.2026.

