Fisco e professioni: chiarimenti su concordato biennale, bonus edilizi e agevolazioni fiscali

Dalle modifiche al codice ATECO nel CPB alla cumulabilità delle detrazioni per il Sismabonus, passando per le agevolazioni “prima casa” e le detrazioni per figli a carico: le risposte dell’Agenzia delle Entrate aggiornano il quadro normativo per professionisti e contribuenti

Per la professione

Concordato preventivo biennale (CPB) – variazione dell’attività svolta

Agenzia delle entrate, risposta n. 236 del 10/9/25

La semplice modifica del codice ATECO o del modello ISA non determina automaticamente la fine del concordato, purché la nuova attività sia inclusa nella Tabella del CPB e abbia un modello ISA compatibile.

La cessazione del concordato avviene solo nel caso in cui l’attività svolta non rientri più tra quelle ammesse dal CPB oppure non sia più possibile applicare alcun modello ISA.

 

Per gli immobili

Sismabonus – detrazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico – detrazione per l’acquisto dell’immobile situato in un edificio oggetto di interventi di recupero – cumulabilità

Agenzia delle entrate, risposta n. 242 del 15/9/25

Anche per gli interventi antisismici agevolati (sismabonus) previsti dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013, si applica quanto stabilito dal comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR, secondo cui, se l’immobile oggetto degli interventi viene venduto, le quote di detrazione non ancora utilizzate passano all’acquirente, salvo che le parti abbiano concordato diversamente.

Di conseguenza, chi acquista un’unità immobiliare situata in un edificio sottoposto a lavori antisismici da parte dell’impresa costruttrice può, se ne ricorrono le condizioni, beneficiare contemporaneamente:

  • della detrazione IRPEF per gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti dall’impresa, qualora la detrazione venga trasferita all’acquirente ai sensi dell’art. 16-bis, comma 8 del TUIR;
  • della detrazione IRPEF per l’acquisto dell’immobile situato in un edificio oggetto di interventi di recupero, prevista dall’art. 16-bis, comma 3 del TUIR, che può essere utilizzata solo a partire dall’anno in cui sono terminati i lavori sull’intero edificio.

Il tetto massimo di spesa agevolabile, pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, è unico e si riferisce complessivamente a entrambe le detrazioni.

 

Agevolazione “prima casa” – vendita abitazione pre –posseduta

Agenzia delle entrate, risposta n. 238 del 10/9/25

Chi acquista una nuova abitazione usufruendo delle agevolazioni “prima casa” può accedere al credito d’imposta per il riacquisto, a condizione che venda l’immobile precedentemente posseduto entro due anni dal nuovo acquisto. Questo credito:

  • è personale e non può essere rimborsato in denaro;
  • può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi per abbattere l’IRPEF;
  • può essere impiegato fino all’importo dell’IVA o dell’imposta di registro versata per il nuovo acquisto;
  • deve essere suddiviso in base alle quote di proprietà in caso di comunione, successione o comproprietà.

Se l’immobile precedentemente posseduto non viene venduto entro il termine di due anni, il contribuente perde sia il beneficio “prima casa” sia il diritto al credito d’imposta

 

Agevolazione “prima casa” – termine per il trasferimento della residenza per l’acquisto dell’abitazione oggetto di interventi con il Superbonus – sospensione dei termini per COVID-19

Agenzia delle entrate, risposta n. 230 del 3/9/25

Il termine di 30 mesi previsto per il trasferimento della residenza nel Comune dove si trova l’immobile non parte dalla data di acquisto, ma dal termine della sospensione dei termini stabilita a causa dell’emergenza Covid-19. Poiché tale sospensione si è conclusa il 31 ottobre 2023, il termine per effettuare il trasferimento della residenza scadrà il 30 aprile 2026.

 

Varie

Detrazioni per spese sostenute nell’interesse del figlio fiscalmente a carico – compimento del 30° anno di età

Agenzia delle entrate, risposta n. 243 del 15/9/25

Il raggiungimento dei 30 anni di età incide esclusivamente sulla possibilità di usufruire della detrazione IRPEF fissa per figli a carico, ma non preclude la possibilità di considerarli fiscalmente a carico per altre tipologie di detrazioni.
La detrazione fissa IRPEF per figli a carico è riconosciuta solo fino al compimento dei 30 anni, a condizione che il reddito lordo annuo del figlio non superi i 2.840,51 euro.

I figli con disabilità certificata possono beneficiare di tale detrazione indipendentemente dall’età.