di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi.
Per la professione
Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 3 del 23.9.2026
In via generale, nelle società di persone (società semplici, Snc e Sas) il reddito prodotto dalla società viene attribuito direttamente ai soci, anche se non è stato materialmente distribuito. Ciascun socio deve quindi dichiarare la propria quota di reddito in proporzione alla partecipazione agli utili. Di regola, la percentuale di partecipazione agli utili:
- corrisponde al valore dei conferimenti effettuati dai soci;
- può essere stabilita in misura diversa con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata;
- deve risultare da un atto formato prima dell’inizio del periodo d’imposta. Questo limite serve a evitare che i soci, dopo aver conosciuto il reddito prodotto dalla società, modifichino retroattivamente le percentuali di partecipazione per attribuire una parte maggiore del reddito ai soggetti sottoposti a una tassazione più favorevole.
Per le associazioni costituite da persone fisiche che esercitano insieme un’attività artistica o professionale (associazioni professionali) è prevista una disciplina più flessibile. In questi casi, le percentuali di partecipazione agli utili possono essere stabilite anche dopo la chiusura del periodo d’imposta, purché entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa regola più favorevole si applica anche:
- alle società tra professionisti, dette STP costituite nella forma della società semplice;
- alle società tra avvocati, dette STA costituite nella forma della società semplice.
La disciplina più flessibile non si applica, invece, alle STP o STA costituite secondo altre forme societarie.
Tuttavia, la possibilità di stabilire le percentuali dopo la fine dell’anno riguarda esclusivamente i soci professionisti. Per questi soci, la quota di partecipazione agli utili può risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata formati anche dopo la chiusura del periodo d’imposta, purché entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
La stessa flessibilità non si applica ai soci non professionisti o ai soci finanziatori.
Per questi soggetti rimane valida la regola ordinaria in base alla quale la percentuale di partecipazione agli utili deve risultare dall’atto costitutivo oppure da un altro atto pubblico o da una scrittura privata autenticata aventi data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Se manca un atto con queste caratteristiche, la quota è determinata applicando i criteri presuntivi previsti dalla legge.
Nelle ipotesi in cui nella STP società semplice sono presenti sia professionisti sia finanziatori, si procede in due fasi:
- si determina innanzitutto la quota di utile spettante ai soci finanziatori;
- l’utile che rimane viene successivamente ripartito tra i soci professionisti.

