Pillole fiscali agosto 2026: dal fringe benefit auto all’IMU

Le principali novità fiscali di agosto 2026: riforma del fringe benefit auto aziendale, nuova dichiarazione IMU telematica, plusvalenze immobiliari e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su IVA e lavoro sportivo.

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo – Chiarimenti

Agenzia delle Entrate, circolare n. 7 del 7 agosto 2026

Con la circolare n. 7 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un articolato quadro interpretativo delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021 in materia di sport e lavoro sportivo, chiarendo numerosi aspetti concernenti sia il trattamento fiscale dei compensi sia il regime tributario applicabile agli enti sportivi.

L’Agenzia evidenzia innanzitutto che l’agevolazione prevista per i redditi derivanti da attività sportiva opera direttamente nella determinazione della base imponibile e trova applicazione indipendentemente dalla natura del rapporto instaurato, estendendosi quindi anche al lavoro subordinato. Le somme eccedenti la soglia annuale di 15.000 euro restano invece soggette al regime ordinario previsto per i redditi di lavoro dipendente.

Particolare attenzione è dedicata ai volontari sportivi. Viene infatti precisato che i rimborsi forfetari riconosciuti in occasione di manifestazioni e competizioni sportive, entro il limite di 400 euro mensili, devono essere considerati ai fini della verifica della soglia di esenzione. Ne consegue che, qualora il soggetto abbia già superato il limite annuale di 15.000 euro per altri compensi sportivi, i successivi rimborsi forfetari diventano integralmente imponibili.

Con riferimento alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperative, la circolare chiarisce che l’inserimento statutario delle clausole relative al cosiddetto lucro attenuato non è sufficiente a garantire l’accesso alle agevolazioni fiscali. Ai fini della decommercializzazione dei corrispettivi specifici continua infatti a essere necessario il rispetto del divieto assoluto di distribuzione indiretta degli utili previsto dall’articolo 148 del TUIR.

L’Agenzia conferma inoltre che il regime di esclusione dalla base imponibile entro il limite di 85.000 euro annui trova applicazione a tutte le collaborazioni coordinate e continuative dell’area dilettantistica, comprese quelle aventi carattere amministrativo e gestionale.

Per quanto riguarda l’IVA, viene precisato che le prestazioni esenti rese dagli enti sportivi dilettantistici possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione a condizione che sia stata effettuata la preventiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria. Rimane invece soggetta al regime ordinario dell’imposta la cessione del contratto relativo alla prestazione sportiva di un atleta effettuata da un’associazione o società sportiva dilettantistica a favore di una società sportiva professionistica.

 

Pensione di sicurezza sociale tedesca erogata a pensionato residente in Italia – trattamento fiscale

Agenzia delle Entrate, risposta n. 164 del 24 agosto 2026

L’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito al regime impositivo delle pensioni di sicurezza sociale corrisposte dalla Germania a cittadini italiani residenti in Italia che abbiano precedentemente avuto la propria residenza fiscale in Germania.

Pur ricordando che, in linea generale, le pensioni percepite da soggetti residenti concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia ai sensi degli artt. 3 e 49 del TUIR, la risposta richiama le disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania.

In particolare, l’art. 19, paragrafo 4, della Convenzione riserva l’imposizione esclusiva allo Stato della fonte soltanto qualora il percettore possieda la cittadinanza di tale Stato e non quella dello Stato di residenza. Nel caso di soggetti residenti in Italia e titolari della cittadinanza italiana, la potestà impositiva spetta invece all’Italia.

Tuttavia, il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione stabilisce che, per i soggetti già residenti in Germania, la tassazione italiana possa colpire esclusivamente la quota della pensione che sarebbe imponibile secondo la normativa tedesca.

A tal fine assume rilievo l’accordo amichevole raggiunto tra i due Stati nel novembre 2025, efficace dal 1° gennaio 2025, in base al quale l’ufficio fiscale di Neubrandenburg rilascia una certificazione attestante la quota della prestazione pensionistica non imponibile in Germania.

L’Agenzia conclude che la quota certificata come esente dall’autorità fiscale tedesca non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF del residente italiano, mentre resta assoggettata a tassazione esclusivamente la parte che risulterebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.

 

Rimborso delle spese relative al ricovero in RSA di un familiare nell’ambito di piani di welfare aziendale – reddito di lavoro dipendente

Agenzia delle Entrate, risposta n. 163 del 14 agosto 2026

La risposta affronta il caso di un dipendente che ha sostenuto spese per il ricovero della madre presso una residenza sanitaria assistenziale e chiede se il relativo rimborso possa beneficiare del regime di esenzione previsto dall’art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR anche in assenza di convivenza con il familiare interessato.

L’Agenzia ricorda che il reddito di lavoro dipendente è normalmente determinato secondo il principio di onnicomprensività, che comporta l’imponibilità di tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore, salvo specifiche deroghe previste dalla legge.

Tra tali deroghe rientrano i servizi e le prestazioni destinati all’assistenza di familiari anziani o non autosufficienti.

Nel ricostruire il quadro normativo, la risposta evidenzia che il D.Lgs. n. 192/2025 aveva introdotto, in alcune fattispecie, il requisito della convivenza, generando dubbi interpretativi anche nell’ambito dei piani di welfare aziendale. Successivamente, il D.Lgs. n. 148/2026 ha eliminato tale requisito quando le disposizioni fiscali richiamano genericamente i familiari individuati dall’art. 12 del TUIR.

Di conseguenza, il rimborso delle spese sostenute per il ricovero della madre presso una RSA può beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR anche in assenza di convivenza e non concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente.

 

Reddito erogato ad un lavoratore transfrontaliero residente in Francia dalla Banca d’Italia – Rettifica della risposta n. 132

Agenzia delle Entrate, risposta n. 154 del 6 agosto 2026

L’Agenzia delle Entrate è tornata sul trattamento convenzionale applicabile alle retribuzioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un dipendente residente in Francia, rettificando il precedente orientamento espresso nella risposta n. 132 del 2026. In particolare, viene chiarito che la Banca d’Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non può essere qualificata come Stato, suddivisione politica o ente locale ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia.

Di conseguenza, le retribuzioni erogate ai dipendenti della Banca d’Italia non rientrano nel regime convenzionale previsto per i dipendenti pubblici, ma devono essere disciplinate dalle regole ordinarie contenute nell’articolo 15 della Convenzione relative al lavoro subordinato.

L’Agenzia esclude inoltre l’applicazione del regime dei lavoratori frontalieri, osservando che il contribuente non si reca quotidianamente in Italia per svolgere la propria attività, ma esegue una parte rilevante della prestazione lavorativa in modalità di telelavoro dalla Francia. Pertanto, in assenza dei requisiti richiesti dalla disciplina dei frontalieri, le retribuzioni devono essere assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole convenzionali applicabili al lavoro dipendente.

 

Somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell’interesse dei familiari – Trattamento fiscale

Agenzia delle Entrate, risposta n. 159 del 10 agosto 2026

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un lavoratore che beneficia, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, del rimborso delle spese sostenute per l’istruzione dei propri familiari. Il dubbio interpretativo riguardava la possibilità di applicare l’agevolazione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR quando il pagamento della spesa sia stato materialmente effettuato dal coniuge del dipendente e non dallo stesso lavoratore.

Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia ha chiarito che la disposizione agevolativa non attribuisce rilevanza all’identità del soggetto che ha effettuato il pagamento, bensì alla natura della spesa e alla circostanza che il servizio educativo sia stato fruito da un familiare individuato dall’articolo 12 del TUIR.

Ne consegue che il rimborso erogato dal datore di lavoro mantiene il proprio regime di esenzione anche nell’ipotesi in cui la spesa sia stata sostenuta dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato del dipendente. Resta tuttavia necessario che la spesa sia adeguatamente documentata e che sia possibile individuare con certezza il familiare beneficiario del servizio.

L’Agenzia richiama inoltre il principio che impedisce la duplicazione dei benefici fiscali. Pertanto, sulle medesime spese che hanno già formato oggetto di rimborso in ambito welfare non possono essere successivamente fruite detrazioni o deduzioni fiscali da parte del dipendente o del coniuge.

 

Somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per mancata pausa durante i turni di guardia e mancato riconoscimento di buoni pasto o mensa

Agenzia delle Entrate, risposta n. 156 del 7 agosto 2026

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il trattamento fiscale delle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa pranzo durante i turni di servizio e per il conseguente mancato riconoscimento dei buoni pasto o del servizio sostitutivo di mensa.

Nel richiamare i principi generali in materia, l’Amministrazione finanziaria ricorda che assumono rilevanza reddituale soltanto le somme che sostituiscono redditi non percepiti, ossia i risarcimenti aventi natura di lucro cessante. Restano invece escluse da tassazione le somme che compensano un danno effettivamente subito dal contribuente, qualificabile come danno emergente.

Nel caso esaminato, le sentenze che avevano riconosciuto il diritto all’indennizzo avevano accertato la lesione del diritto del lavoratore alla pausa durante i turni superiori a sei ore, utilizzando il valore dei buoni pasto esclusivamente quale parametro di quantificazione equitativa del pregiudizio subito.

L’Agenzia conclude pertanto che le somme corrisposte non hanno funzione sostitutiva della retribuzione e mantengono una natura esclusivamente risarcitoria. Conseguentemente, gli importi riconosciuti per la mancata pausa, per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio mensa sostitutivo, nonché le somme corrisposte a titolo di interessi o rivalutazione monetaria, non assumono rilevanza reddituale e non sono soggetti a imposizione fiscale.

 

Trattamento fiscale dei familiari a carico

Art. 1, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

La disposizione interviene sul concetto di familiari rilevante ai fini delle norme tributarie che richiamano l’art. 12 del TUIR, come avviene, ad esempio, per alcune misure di welfare aziendale previste dall’art. 51 del medesimo testo unico.

In tali ipotesi, continuano a essere considerati familiari, anche quando non spetta la detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli e i soggetti a essi assimilati. Rientrano inoltre tra i familiari rilevanti i soggetti indicati dall’art. 433 c.c., tra cui genitori, ascendenti, adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle.

La novità consiste nell’eliminazione, per le disposizioni fiscali che rinviano genericamente all’art. 12 del TUIR, del requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2025. Tale condizione continua invece a rilevare ai fini della qualificazione di tali soggetti come familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR.

 

Fringe benefit auto aziendale

Art. 2, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

La norma modifica i criteri utilizzati per quantificare il valore imponibile delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Resta ferma la determinazione forfetaria del fringe benefit sulla base delle tabelle ACI e delle percentuali già previste dalla legge di bilancio 2025, pari al 50% del valore convenzionale per i veicoli ordinari, ridotto al 20% per gli ibridi plug-in e al 10% per quelli esclusivamente elettrici.

La modifica riguarda il presupposto applicativo del regime. Non assume più rilievo la circostanza che il veicolo sia di nuova immatricolazione al momento dell’assegnazione al dipendente. La misura della tassazione viene invece collegata esclusivamente all’età del mezzo.

Il regime agevolato continua pertanto a trovare applicazione, secondo le regole già previste per il 2025, per i veicoli che non abbiano superato i cinque anni di anzianità.

 

Regime forfetario

Art. 21, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

Il decreto elimina il beneficio che riconosceva ai contribuenti forfetari che emettono esclusivamente fatture elettroniche una riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

La soppressione riguarda i controlli relativi ai periodi d’imposta decorrenti dal 2026.

 

PLUSVALENZE IMMOBILIARI

 

Cessione di quote immobiliari tra comproprietari – Determinazione della plusvalenza imponibile

Agenzia delle Entrate, risposta n. 158 del 10 agosto 2026

La risposta affronta il tema della plusvalenza derivante dalla cessione di quote di immobili interessati da interventi edilizi agevolati con il Superbonus 110 per cento, soffermandosi sulle conseguenze derivanti dal fatto che i costi degli interventi siano stati sostenuti da un comproprietario diverso dal soggetto che procede alla vendita.

L’Agenzia chiarisce innanzitutto che la disciplina della plusvalenza introdotta dalla legge di bilancio 2024 trova applicazione anche quando gli interventi agevolati siano stati effettuati da soggetti diversi dal cedente. La circostanza che il proprietario che vende non abbia sostenuto direttamente le spese non è quindi sufficiente a escludere l’applicazione della norma.

Viene tuttavia confermato che la quota dell’immobile acquisita per successione continua a essere esclusa dal campo di applicazione della nuova disposizione. Di conseguenza, nelle ipotesi in cui il contribuente abbia acquisito parte dell’immobile per successione e parte mediante acquisto a titolo oneroso, la tassazione riguarda esclusivamente la quota di plusvalenza riferibile alla parte acquistata.

Nel caso specifico, non essendo disponibile un’adeguata documentazione idonea a dimostrare il costo storico di acquisto o di costruzione dell’immobile, l’Agenzia riconosce la possibilità di utilizzare il valore risultante da una perizia giurata quale costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile.

Viene infine precisato che le spese sostenute esclusivamente da un altro comproprietario per interventi edilizi e lavori agevolati con il Superbonus non possono incrementare il costo fiscalmente riconosciuto della quota ceduta da un diverso comproprietario.

 

Contratto preliminare stipulato prima del decorso del quinquennio – Determinazione della plusvalenza imponibile

Agenzia delle Entrate, risposta n. 157 del 10 agosto 2026

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di due contribuenti residenti all’estero che avevano acquistato nel 2021 un immobile abitativo e un campo da tennis e che, successivamente, nel 2025, avevano acquistato un campo da padel qualificato come pertinenza dell’abitazione. Nello stesso anno è stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita, mentre il rogito definitivo era programmato per il 2026.

La questione riguardava la verifica del quinquennio previsto dall’articolo 67 del TUIR ai fini dell’imponibilità della plusvalenza immobiliare.

L’Agenzia ha ricordato che il termine quinquennale deve essere verificato autonomamente con riferimento a ciascun bene oggetto di cessione. Pertanto, la vendita dell’abitazione e del campo da tennis, acquistati nel 2021 e ceduti decorso il periodo di cinque anni, non genera plusvalenza imponibile.

Diversamente, il campo da padel acquistato nel 2025 viene ceduto prima del decorso del quinquennio e determina pertanto una plusvalenza imponibile, anche se trasferito contestualmente all’immobile principale e ancorché qualificato come pertinenza.

La risposta chiarisce inoltre che il contratto preliminare non assume alcuna rilevanza ai fini del calcolo del quinquennio. Analogamente, anche l’eventuale incasso di una caparra non anticipa il momento di realizzazione della plusvalenza, che continua a coincidere esclusivamente con la stipula del contratto definitivo di compravendita.

 

IVA

 

Liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto nel caso di dichiarazioni omesse

Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026

Con il provvedimento in commento vengono definite le fonti informative che l’Amministrazione finanziaria può utilizzare per determinare l’IVA dovuta nei casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale.

A tal fine rilevano i dati acquisiti mediante fatture elettroniche, corrispettivi telematici, comunicazioni delle liquidazioni periodiche e versamenti eseguiti dal contribuente.

Il provvedimento disciplina anche le modalità di comunicazione degli esiti della liquidazione, prevedendo l’invio mediante PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente eletto; in mancanza di tali recapiti, la comunicazione viene effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Unitamente alla comunicazione, il contribuente riceve un prospetto contenente il dettaglio degli elementi utilizzati per la ricostruzione dell’imposta dovuta. La stessa documentazione viene resa disponibile in formato elettronico all’interno del Cassetto fiscale, nella sezione denominata “L’Agenzia scrive”.

L’attività di assistenza è affidata alle Direzioni Provinciali territorialmente competenti ovvero, con riferimento ai grandi contribuenti, alle competenti Direzioni Regionali.

 

Detrazione IVA: ampliamento dei termini per l’esercizio del diritto e per la registrazione delle fatture

Art. 12, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

Il decreto amplia il periodo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

In precedenza la detrazione doveva essere esercitata entro la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto era sorto. Con la nuova disciplina il contribuente dispone di un termine più ampio, potendo esercitare il diritto fino alla dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo.

Per coordinare tale estensione, vengono modificati anche gli obblighi di registrazione delle fatture di acquisto. I documenti ricevuti possono essere annotati entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione.

È, inoltre, prevista un’apposita sezione del registro acquisti destinata alle fatture ricevute in un determinato periodo d’imposta ma riferite a operazioni per le quali il diritto alla detrazione era sorto nell’esercizio precedente.

 

ACCERTAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

 

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

Art. 31, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

La norma amplia le finalità per le quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può utilizzare i dati contenuti nelle fatture elettroniche transitati attraverso il Sistema di Interscambio.

L’utilizzo delle informazioni non è più limitato alle attività di vigilanza e controllo già previste dalla normativa, ma viene esteso alle analisi di rischio e ai controlli di natura fiscale e doganale rientranti nelle competenze istituzionali dell’Agenzia.

I dati possono quindi essere impiegati sia nella selezione dei contribuenti da sottoporre a verifica sia nello svolgimento delle attività istruttorie e ispettive.

 

Sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri

Art. 33, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

La disciplina viene coordinata con i nuovi obblighi di integrazione tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico.

La normativa richiede che i dati relativi ai pagamenti elettronici siano acquisiti e conservati nell’ambito del processo di certificazione fiscale delle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali.

In caso di inosservanza trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 471/1997, inclusa una sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna violazione, nel limite massimo di 1.000 euro per trimestre, oltre alle sanzioni accessorie in caso di reiterazione.

La novità consiste nell’introduzione di una soglia di tolleranza: le sanzioni non si applicano quando lo scostamento tra il numero delle operazioni trasmesse e quello dei pagamenti elettronici registrati non supera il 5%.

 

RISCOSSIONE

 

Accertamento esecutivo relativo ai tributi regionali

Art. 8, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

Il decreto introduce, anche per i tributi regionali, il sistema dell’accertamento esecutivo già previsto per i tributi degli enti locali. La nuova disciplina si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2027 oppure, se antecedente, dalla diversa data eventualmente individuata da una legge regionale.

In base alle nuove regole, l’avviso di accertamento acquista efficacia esecutiva una volta decorso il termine per proporre ricorso, senza che sia necessario notificare preventivamente una cartella di pagamento o un’ingiunzione fiscale. Trascorsi trenta giorni dall’ultimo giorno utile per il pagamento, il credito può essere affidato al soggetto competente per la riscossione coattiva.

L’avvio dell’esecuzione forzata resta sospeso per centottanta giorni dalla data di affidamento del credito. Tale periodo è ridotto a centoventi giorni quando la riscossione è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’atto, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

In assenza di una specifica disciplina regionale, il debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica può richiedere la dilazione del pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili.

 

Estensione del privilegio generale sui beni mobili ai tributi regionali

Art. 10, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

Il decreto estende ai crediti tributari delle regioni il privilegio generale sui beni mobili del debitore già riconosciuto ai crediti relativi ai tributi degli enti locali.

La modifica rafforza la tutela del credito tributario regionale, consentendo alle regioni di beneficiare dello stesso grado di prelazione già previsto per gli altri enti territoriali nell’ambito delle procedure esecutive e concorsuali.

 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 

Compensazione delle spese nel processo tributario

Corte di Cassazione, ordinanza n. 24655 del 15 agosto 2026

La controversia riguardava un avviso di accertamento IRPEF fondato sulle risultanze di un modello 770. Il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’accertamento ma contestava la compensazione delle spese di giudizio disposta dai giudici di merito.

La Cassazione ha ribadito che la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, sancita dall’art. 92, secondo comma, codice procedura civile, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, ricomprende anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; tuttavia, il sindacato della Corte di Cassazione non può giungere sino a misurare gravità ed eccezionalità, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata.

 

IMPOSTE INDIRETTE

 

Conferimento di beni e diritti mediante trust o altri vincoli di destinazione

Art. 14, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

La disposizione interviene sul regime opzionale applicabile ai conferimenti effettuati in trust o attraverso altri strumenti caratterizzati da un vincolo di destinazione.

Viene espressamente chiarito che l’opzione per l’assolvimento anticipato dell’imposta può riguardare non soltanto l’imposta sulle successioni e donazioni, ma anche le imposte ipotecaria e catastale.

Pertanto, il disponente del trust oppure, nel caso di trust testamentario, il trustee, possono esercitare l’opzione in occasione del conferimento dei beni o dell’apertura della successione con riferimento a tutte le imposte coinvolte nell’operazione.

 

Imposta di successione: decorrenza degli interessi sulla maggiore imposta

Art. 13, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

La norma modifica il momento a partire dal quale maturano gli interessi sulla maggiore imposta di successione accertata dall’Amministrazione finanziaria.

In base alla nuova disciplina, gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta autoliquidata dal contribuente, ossia novanta giorni dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione.

Viene dunque superata la precedente regola che faceva decorrere gli interessi dalla notifica dell’atto di liquidazione emesso dall’ufficio.

 

Pubblicità immobiliare: controllo dei tributi autoliquidati

Art. 20, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

Viene introdotta una disciplina specifica per il controllo dei tributi autoliquidati relativi alle formalità di pubblicità immobiliare richieste telematicamente da soggetti diversi dai pubblici ufficiali.

La disposizione interessa gli atti che richiedono adempimenti pubblicitari senza essere soggetti a registrazione, come le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie, le trascrizioni di domande giudiziali e le formalità relative a provvedimenti cautelari.

L’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza degli importi autoliquidati e, in caso di omissioni o versamenti insufficienti, notifica un avviso di liquidazione ai soggetti che hanno richiesto la formalità.

L’azione di recupero deve essere esercitata:

  • entro tre anni dall’esecuzione della formalità;
  • entro cinque anni dalla scadenza del termine entro cui la formalità avrebbe dovuto essere richiesta, se questa non è stata eseguita.

L’avviso richiede il pagamento entro sessanta giorni e comprende imposta, interessi e sanzioni.

È, inoltre, prevista una definizione agevolata: se il contribuente versa quanto richiesto entro il termine indicato nell’avviso, la sanzione è ridotta a un terzo di quella ordinaria.

 

TRIBUTI REGIONALI E LOCALI

 

Tassa automobilistica – cessione del veicolo a operatori professionali del commercio

Art. 17, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

Il decreto chiarisce che la cessione di un veicolo a un operatore che esercita professionalmente attività di commercio di autoveicoli determina la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica soltanto se il trasferimento è regolarmente trascritto presso il PRA.

Non producono invece tale effetto la semplice consegna del veicolo accompagnata da procura a vendere, l’emissione della fattura nei confronti del concessionario o l’acquisto non seguito dalla relativa trascrizione.

La sospensione dell’obbligo tributario decorre dal periodo d’imposta successivo a quello della cessione e permane fino al mese antecedente la successiva rivendita del veicolo.

Per l’annotazione è dovuto un diritto fisso pari a 1,55 euro per ogni veicolo, salvo diversa decisione dell’ente competente. Qualora la trascrizione venga effettuata oltre sessanta giorni dalla cessione, il beneficio non si estende ai periodi precedenti alla data dell’effettiva annotazione.

 

Regime sanzionatorio dei tributi regionali e locali

Art. 12, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

La riforma uniforma il sistema sanzionatorio relativo ai tributi regionali e locali alla disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative tributarie dal D.Lgs. n. 472 del 1997, estendendo altresì l’applicazione delle disposizioni sul ravvedimento operoso.

Per le ipotesi di omesso o insufficiente versamento trova applicazione l’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, che prevede una sanzione pari al 25 per cento dell’importo non versato. La sanzione è ridotta alla metà qualora il ritardo non superi novanta giorni e, per i ritardi non superiori a quindici giorni, beneficia dell’ulteriore riduzione pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

Con riferimento al ravvedimento operoso, trova applicazione l’articolo 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Pertanto, il contribuente può beneficiare delle riduzioni sanzionatorie purché la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali egli abbia avuto formale conoscenza.

 

Tassa automobilistica – Individuazione della regione competente

Art. 14, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

Il decreto chiarisce i criteri per individuare la regione destinataria del gettito derivante dalla tassa automobilistica.

Per le persone fisiche la competenza e il gettito del tributo sono determinati in ogni caso con riferimento alla residenza del soggetto passivo. Per le persone giuridiche rileva, invece, la sede legale.

Tuttavia, quando la sede legale non coincide con il luogo in cui viene svolta in via principale la gestione ordinaria dell’ente, assume rilevanza quest’ultima. Per gestione ordinaria deve intendersi il luogo nel quale vengono svolte in modo continuativo e coordinato le attività di amministrazione corrente dell’ente nel suo complesso.

Per le società con sede legale all’estero e più sedi secondarie in Italia, la competenza è attribuita alla sede secondaria presso la quale viene esercitata prevalentemente la gestione ordinaria.

I soggetti già iscritti presso la Camera di commercio sono tenuti ad aggiornare le informazioni contenute nel REA entro novanta giorni dal 12 agosto 2026, indicando la sede della gestione ordinaria quando diversa dalla sede legale. In caso di mancato aggiornamento, l’amministrazione potrà comunque individuare come sede rilevante quella di effettiva gestione ordinaria.

 

Tassa automobilistica – modalità e termini di pagamento

Art. 15, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

A decorrere dal 1° gennaio 2028, il soggetto passivo della tassa automobilistica sarà individuato con riferimento al primo giorno del periodo tributario e non più alla data di scadenza del pagamento.

La tassa continuerà a essere dovuta annualmente e in un’unica soluzione per un periodo di dodici mesi decorrente dal mese di immatricolazione del veicolo. Il primo versamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione, mentre i pagamenti successivi dovranno essere eseguiti entro l’ultimo giorno del mese corrispondente a quello di immatricolazione.

Le regioni potranno introdurre, mediante apposita disciplina, forme di pagamento quadrimestrale per particolari categorie di veicoli.

Per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2027 restano applicabili le scadenze vigenti, salvo eventuali differenti disposizioni regionali.

 

Tassa automobilistica – utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente

Art. 16, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

La riforma individua espressamente come soggetti passivi della tassa automobilistica gli utilizzatori di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

La qualifica di soggetto passivo deve risultare dal contratto di locazione annotato presso il Pubblico Registro Automobilistico e permane per tutta la durata del contratto. Non assume più rilievo, invece, la mera annotazione nei registri di immatricolazione.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2027, ai contratti precedenti oggetto di rinnovo o proroga successivamente al 31 dicembre 2026 e ai contratti stipulati prima di tale data la cui esecuzione abbia inizio dal 1° gennaio 2027.

 

Tassa automobilistica – versamento della tassa automobilistica – ente incompetente

Art. 18, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

Il decreto disciplina le ipotesi in cui la tassa automobilistica sia stata versata a un ente diverso da quello effettivamente competente.

In tali casi, l’ente che ha ricevuto erroneamente il pagamento, anche a seguito di una comunicazione del contribuente, è tenuto ad attivare tempestivamente le procedure necessarie per trasferire le somme all’ente titolare del tributo.

Per agevolare tali operazioni, gli enti impositori devono mettere a disposizione dei contribuenti specifici modelli o strumenti informatici attraverso i quali comunicare i dati del pagamento, l’importo versato e gli estremi del veicolo cui il versamento si riferisce.

 

Tassa automobilistica – fermo amministrativo

Art. 19, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

Viene espressamente confermato che il fermo amministrativo disposto dall’agente della riscossione o dal concessionario incaricato non determina la cessazione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.

Pertanto, anche durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a fermo, il tributo continua a essere dovuto secondo le regole ordinarie.

 

Tassa automobilistica – noleggio con conducente

Art. 21, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

Il legislatore chiarisce che la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica già prevista per le autovetture adibite a noleggio da rimessa si applica anche ai veicoli utilizzati nell’attività di noleggio con conducente.

Resta invece confermato che i veicoli concessi in locazione senza conducente non beneficiano di tale agevolazione e continuano a essere assoggettati al pagamento integrale della tassa automobilistica.

 

Dichiarazione IMU

Art. 26, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

La dichiarazione IMU dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile oppure si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La trasmissione telematica costituisce l’unica modalità valida per l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo.

La dichiarazione conserva efficacia anche per gli anni successivi, fino a quando non intervengano variazioni che incidano sull’ammontare del tributo dovuto.

Un successivo decreto ministeriale individuerà le fattispecie nelle quali la dichiarazione deve essere presentata. Restano comunque valide, nei limiti della compatibilità con la nuova disciplina, le dichiarazioni già presentate ai fini IMU e TASI.

 

Decorrenza delle disposizioni del decreto

Art. 39, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

Salvo diversa previsione espressamente contenuta nelle singole disposizioni, le norme introdotte dal decreto legislativo n. 147 del 2026 producono effetti a decorrere dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del provvedimento.