Ammortizzatori in deroga, 250 milioni per il 2016

Una circolare del ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni operative per la concessione della cassa integrazione e mobilità, alla luce delle recenti novità normative Dopo il via libera alla Legge di Stabilità, che ha sbloccato 250 milioni di euro per rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nel 2016,  il ministero del Lavoro , con
Una circolare del ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni operative per la concessione della cassa integrazione e mobilità, alla luce delle recenti novità normative

Dopo il via libera alla Legge di Stabilità, che ha sbloccato 250 milioni di euro per rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nel 2016,  il ministero del Lavoro , con la circolare n. 4 del 2 febbraio 2016, ha fornito indicazioni e chiarimenti operativi sulla disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce delle recenti novità normative.

 

Punto di partenza sono il decreto n. 83473 del 1° agosto 20014, che disciplina i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, e il decreto legislativo n.148 del 2015 (Jobs act), che contiene la nuova normativa in materia di integrazione salariale e in materia di fondi di solidarietà. “Le due discipline – precisa il ministero nella circolare – non si sovrappongono ma sono tra loro complementari in quanto gli ammortizzatori in deroga intervengono nei casi non previsti dalla legislazione vigente (decreto legislativo n. 148 del 2015), allo scopo di fornire tutela a lavoratori che altrimenti ne sarebbero privi”.

Destinatari degli interventi di cassa integrazione sono i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, con un’anzianità lavorativa di almeno dodici mesi, come stabilito dal decreto n. 83473.

Gli apprendisti con contratto professionalizzante possono beneficiare di:

 

– cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, se dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, limitatamente alla causale di intervento “crisi aziendale”;

– cassa Integrazione Guadagni Ordinaria se dipendenti di imprese nei casi in cui le stesse rientrino nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie;

– cassa Integrazione Guadagni in Deroga se dipendenti di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinatarie di CIGS, ma per causale di intervento diversa dalla “crisi aziendale”.

 

La circolare conferma inoltre il contributo addizionale del 9, 12 o 15%, introdotto dall’articolo 5 del Jobs act, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, e il termine di sei mesi per il conguaglio o la richiesta di rimborso all’Inps.

 

Come previsto dal comma 7 dell’articolo 2 del D.I. n.83473, l’azienda deve presentare domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

 

Per quanto riguarda il TFR, il rimborso delle quote maturate durante il periodo “ininterrotto” di sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione del rapporto di lavoro stesso non può essere rimborsato dall’INPS, ma è a carico del datore di lavoro.

 

Infine, la circolare ministeriale precisa che il trattamento di integrazione salariale può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno, mentre il trattamento di mobilità non può essere concesso ai lavoratori che abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Ai restanti lavoratori la mobilità viene messa a disposizione per non più di quattro mesi, non prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno.