Regime dei Minimi 2015: per i professionisti una doppia opzione

Per l’anno 2015, i professionisti che rispettino determinati requisiti hanno la facoltà di scegliere tra due distinti regimi fiscali agevolati Accogliendo le rimostranze provenienti da tutto il mondo del lavoro autonomo, di cui Confprofessioni si è fatta portavoce, infatti, Il decreto legge milleproroghe (d.l. n. 192/2014, convertito in l. n. 11/2015) ha formalmente prorogato per
Per l’anno 2015, i professionisti che rispettino determinati requisiti hanno la facoltà di scegliere tra due distinti regimi fiscali agevolati

Accogliendo le rimostranze provenienti da tutto il mondo del lavoro autonomo, di cui Confprofessioni si è fatta portavoce, infatti, Il decreto legge milleproroghe (d.l. n. 192/2014, convertito in l. n. 11/2015) ha formalmente prorogato per l’anno 2015 il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (di cui all’articolo 27 del d.l. n. 98/2011 e all’articolo 1, commi 96-115 della legge 244/2007). Tale disciplina, pertanto, coesisterà, per il solo 2015 (salvo ulteriori proroghe), con il nuovo regime forfettario introdotto con la legge di stabilità 2015.

Il momento decisivo ai fini dell’adesione ad uno o all’altro regime è rappresentato dall’emissione della prima fattura. In entrambi i casi, invero, occorrerà barrare nella dichiarazione di inizio attività la casella del regime di vantaggio, così come indicato dall’agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 31 dicembre scorso. Sarà però sulla prima fattura emessa che bisognerà precisare la diversa norma che permette l’esclusione dall’applicazione dell’Iva: l’articolo 1, comma 100, della legge 244/2007 per i vecchi minimi; l’articolo 1, comma 58 per i nuovi forfettari.

Presentiamo di seguito gli elementi caratterizzanti i diversi regimi, di modo da facilitare la decisione del professionista.

 

Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, d.l. n. 98/2011)

 

Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (c.d. regime dei minimi) è destinato a coloro che intraprendano un’attività d’impresa, arte o professione, o l’abbiano intrapresa posteriormente al 31 dicembre 2007, a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività esercitata non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui questa consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro

Il beneficio spetta, per i primi 5 anni di attività e comunque fino a 35 anni di età del contribuente, qualora:

  • nell’anno solare precedente i ricavi e i compensi non abbiano superato i 30.000 euro;
  • non siano state effettuate cessioni all’esportazione, né siano state sostenute spese per lavoratori dipendenti, collaboratori ed associati in partecipazione;
  • gli investimenti effettuati per acquisti di beni strumentali, nel triennio solare precedente, non siano stati maggiori di euro 15.000.

Non spetta invece a coloro che sono soggetti ad un regime Iva speciale e ai non residenti.

L’adesione al regime comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva (dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali) nella misura del 5% sul reddito calcolato come differenza tra ricavi e costi sostenuti, secondo il principio di cassa. Per i compensi dei lavoratori autonomi in regime dei minimi non è prevista la ritenuta d’acconto del 20%. A ciò si aggiunga che il beneficiario del regime dei minimi è esonerato dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri vincoli imposti dal d.P.R. n. 633/1972, vale a dire: la registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti, la tenuta e la conservazione dei registri e dei documenti; la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA. I minimi sono inoltre esclusi dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri ed esenti dall’IRAP.

Gli unici adempimenti obbligatori sono:

  • la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • la certificazione dei corrispettivi;
  • l’annotazione sulle fatture emesse della dicitura “Operazione senza l’applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 100 della Legge n. 244/2007, regime fiscale di vantaggio dell’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex artt. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011”;
  • il versamento dell’Iva dovuta per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l’inversione contabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
  • la presentazione degli elenchi Intrastat;
  • la presentazione del modello UNICO e il relativo versamento dell’imposta sostitutiva.

La cessazione dal beneficio può avvenire per comportamenti concludenti (ad es. l’addebito dell’imposta sul valore aggiunto ai propri cessionari o committenti, ovvero l‘esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta), o per il venir meno dei requisiti stabiliti dalla legge. In quest’ultima circostanza, il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni, fatto salvo il caso in cui il limite dei 30.000 euro di compensi sia superato di oltre il 50% (45.000 euro), nel quale la decadenza avviene nell’anno in corso.

 

Regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, l. n. 190/2014)

 

La legge di stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime fiscale agevolato che presenta caratteristiche significativamente differenti rispetto a quello preesistente.

Possono applicare il regime forfettario i contribuenti che dal 2015 iniziano una nuova attività imprenditoriale o professionale ad eccezione di:

  • coloro che sono soggetti a regimi speciali Iva o anche a regimi forfettari di determinazione del reddito (ad es. attività agricole, Tabacchi, etc..),
  • dei soggetti non residenti, salvo quelli che risiedono negli Stati membri dell’Unione Europea a patto che il reddito complessivo sia per il 75% prodotto nel territorio Italiano;
  • dei soggetti che in via esclusiva, o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di essi ivi compresi i terreni edificabili;
  • degli esercenti attività in forma individuale che, contemporaneamente, partecipano a società di capitali ed associazioni tra professionisti.

Hanno inoltre accesso all’agevolazione i professionisti che nel periodo di imposta precedente svolgevano un’attività in forma autonoma, a patto che per tale anno:

  • abbiano conseguito compensi annuali per un importo non superiore a 15.000 euro;
  • abbiano sostenuto spese per lavoro, accessorio, dipendente, di collaborazione per associati in partecipazione, compensi ai familiari, per un ammontare non superiore a 5.000,00 euro lordi;
  • rilevino un costo complessivo per beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000,00 euro (per i beni in leasing rileva il costo sostenuto da concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei beni; per i beni utilizzati in modo promiscuo si applica il 50% del valore; non rilevano i beni di costo inferiore a € 516,46).

L’adesione al regime forfettario comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva (dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali) nella misura del 15% sul reddito, calcolato applicando all’ammontare dei compensi percepiti dai professionisti (in regime di cassa) un coefficiente di redditività del 78%. Per i compensi dei lavoratori autonomi in regime forfettario non è prevista la ritenuta d’acconto del 20%.

Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, il reddito imponibile, per l’anno di avvio e per i due successivi, è ridotto di un terzo, a patto che:

  • il contribuente che inizia la nuova attività non abbia esercitato nel triennio precedente, qualunque attività artistica, professionale ovvero d’impresa anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non sia, in alcun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, eccezion fatta per l’obbligatorio periodo di pratica professionale per l’esercizio di arti e professioni;
  • qualora l’attività da esercitare consista in una prosecuzione di attività svolta da altro soggetto, l’ammontare dei compensi realizzati nell’esercizio precedente non siano superiori 15.000 euro.

Chi applica il regime forfettario è anche esonerato dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri vincoli imposti dal d.P.R. n. 633/1972, vale a dire: la registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti, la tenuta e la conservazione dei registri e dei documenti; la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA. I contribuenti sono inoltre esclusi dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri ed esenti dall’IRAP.

Gli unici adempimenti obbligatori sono:

  • la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • la certificazione dei corrispettivi;
  • l’annotazione sulle fatture emesse della dicitura ” Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 58 della Legge 190/2014″;
  • il versamento dell’Iva dovuta per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l’inversione contabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
  • presentazione degli elenchi Intrastat;
  • presentazione del modello UNICO e relativo versamento dell’imposta sostitutiva.

La cessazione dal beneficio può avvenire per opzione, o per il venir meno dei requisiti stabiliti dalla legge. Nel primo caso, la scelta del contribuente di applicare l’imposta nei modi ordinari, é valida per almeno un triennio e va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla decisione operata. Trascorso tale periodo triennale minimo, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo fino ad eventuale nuova opzione per l’applicazione del regime forfettario. Nel secondo, il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo a quello in cui vengano a mancare le condizioni.

 

Nuovo regime forfettario e vecchi regime dei minimi a confronto

 

 

REGIME FORFETTARIO

REGIME DEI MINIMI

Limite temporale

Dal 1° gennaio 2015

Sino al 31 dicembre 2015

Limite compensi

15.000 euro

30.000 euro

Requisiti oggettivi

Nessuno

Non aver già esercitato nei tre anni precedenti; non proseguire attività già svolte come dipendenti e collaboratori

Beni strumentali

Costo sino a 20.000 euro a fine anno, esclusi gli immobili

15.000 su base triennale (affitto dell’immobile compreso)

Costo del lavoro

Ammesse sino a 5.000 euro annui

Nessun costo ammesso

Applicazione dell’Iva

Esclusa ex articolo 1, comma 58, l. n. 190/2014

Esclusa ex articolo 1, comma 100, l. n. 244/2007

Ritenute d’acconto

Non subite

Non subite

Determinazione del reddito

Su base forfettaria per cassa

Su base analitica per cassa

Imposta sostitutiva

15%

5%

Studi di settore/IRAP

Non soggetto

Non soggetto

Regime speciali Iva

Incompatibile

Incompatibile

Scritture contabili

Non obbligatorie

Non obbligatorie

Documenti contabili

Obbligo di conservazione

Obbligo di conservazione

Fuoriuscita dal regime

Sempre dall’anno successivo

Dall’anno successivo, o dall’anno in corso se supera i 45.000 euro di compensi