Codice rosso per i reati sulla sicurezza sul lavoro: accelerare le indagini, ma chi guida davvero la riforma?

Le proposte della Commissione Sisto puntano a procedure più rapide e tutele rafforzate per le vittime, ma restano aperti interrogativi su risorse, capacità operative e sostenibilità del nuovo modello

di  Pasquale Morelli, Avv. di Vasto

La commissione Sisto, è stata istituita al fine di analizzare l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro e conseguentemente per verificarne limiti, criticità e prospettive per un ponderato intervento legislativo. Ebbene, dopo aver illustrato una prima lettura delle proposte modifiche normative al codice penale, è utile proseguire l’illustrazione dei risultati emersi dalla commissione di studio, su quelle che sono state le proposte di modifica al codice di procedura penale, per i reati che dovessero scaturire dalla violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si riconosce, infatti, che gli eventi delittuosi, sorti a seguito di infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono caratterizzati spesso da dinamiche complesse, plurifattoriali e che coinvolgono una molteplicità di soggetti.

Per questo, si rende necessario uno strumento processuale che:

  1. assicuri la tempestività dell’intervento investigativo per preservare le fonti di prova;
  2. tuteli le vittime ed i loro familiari;
  3. serva a ricostruire i fatti per individuare le condotte delittuose e le conseguenti responsabilità attraverso un’attività di indagine mirata ed efficace.

Ebbene, si devono opportunamente considerare i reati in materia di SSL per la loro natura grave e delicata in termini di conseguenze sulle vite delle persone, nonché per la loro complessità in punto alla normativa da applicare ed agli aspetti tecnici da considerare. Conseguentemente lo strumento processuale che deve essere dedicato in siffatti casi, si ritiene, debba essere speciale, mutuando i caratteri dal cd “codice rosso”.

La previsione di introdurre nel comma 1-ter all’art. 362 c.p.p. i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche nell’elenco dei delitti per i quali è previsto un termine perentorio di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato per l’assunzione di informazioni dalla persona offesa, rappresenta il riconoscimento della particolare rilevanza sociale di questa categoria di illeciti e della necessità di una risposta processuale adeguata alla loro gravità.

La tempestività dell’intervento, infatti, è essenziale per evitare la dispersione o l’alterazione delle evidenze d’indagine, considerata la particolare natura dei luoghi di lavoro e la possibilità che le condizioni che hanno determinato l’evento vengano rapidamente modificate. Sotto diverso profilo, garantire un ascolto immediato alla vittima e delle persone che hanno presentato denuncia, rappresenta un importante presidio di tutela, assicurando che le loro dichiarazioni vengano raccolte in un momento in cui la memoria degli eventi è ancora nitida e prima che possano subire condizionamenti esterni. Infine, l’immediatezza dell’assunzione di informazioni consente di efficientare al massimo l’attività investigativa.

L’introduzione dei delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro nel comma 2-bis all’art. 370 c.p.p. completa il quadro delle misure acceleratorie, tant’è che la polizia giudiziaria dovrà “procede senza ritardo” al compimento degli atti delegati, così rispendendo a quelle esigenza di immediatezza, sopra accennate. L’obiettivo è quello di rispondere alle esigenze di giustizia della vittima, con strumenti veloce in mano al PM che vanno tempestivamente attuati dalla PG, con l’obiettivo anche di salvaguardare le prove che in siffatti contesti sono facilmente alterabili o disperdibili.

La persona offesa, poi, è riservata una particolare garanzia processuale con l’introduzione del comma 3 bis all’art. 408 c.p.p. In caso di richiesta di archiviazione, infatti, a cura del PM l’atto deve essere in ogni caso notificato alla persona offesa, anche quando nell’atto di denuncia o querela, tale richiesta ex art. 408 cpp, non è stata proposta. Inoltre, alla persona offesa, è riservato un termine più ampio per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, che passa dai tradizionali venti giorni a trenta giorni.

In conclusione, quello che è possibile notare dall’esame delle proposte di modifica, è che il focus è incentrato sulla celerità e speditezza delle prime battute d’indagine, con l’obiettivo di dare una spinta di efficienza all’intero procedimento penale. Aver compreso che per una disciplina complessa ed articolata, sia necessario un processo speciale, può intendersi come positiva presa di posizione rispetto al fenomeno dei reati conseguenti al violazione delle norme in materia di SSL.

Ma le criticità che ci sono per il codice rosso, verosimilmente potranno riguardare anche i reati da SSL, ed alle tradizionali criticità legate al sovraccarico delle Procure, la mancanza di magistrati e personale a supporto, anche considerati i limiti tecnologici, dovrà porsi attenzione al personale ispettivo con funzioni di PG, che nonostante sia gravato da una strutturale carenza di organico, si troverà a dare impulso ad attività d’indagine da compiere in tempi strettissimi.