STP e STA: quote di utile variabili in base al lavoro svolto

L’Agenzia delle entrate consente ai soci professionisti delle STP e STA costituite come società semplici di fissare le quote di utile a consuntivo, entro la dichiarazione dei redditi, valorizzando il lavoro effettivamente svolto. Resta però ferma la quota dei soci investitori e serve comunque l’atto notarile.

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Con il principio di diritto n. 3/2026, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto alle società tra professionisti (STP) e alle società tra avvocati (STA), ma solo se costituite in forma di società semplice, la possibilità di determinare le quote di partecipazione agli utili dei (soli) soci professionisti fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi della società. Il riparto può dunque essere definito a consuntivo, tenendo conto dell’apporto personale effettivamente reso da ciascun professionista nel corso dell’anno. La possibilità riguarda però soltanto questi soci: la quota degli eventuali partecipanti non professionisti resta soggetta alle regole ordinarie e non può essere modificata a posteriori per il periodo già decorso o in corso.

Il fatto che la presa di posizione sia circoscritta alla società semplice assume rilievo anche per un’altra ragione: come noto il reddito della sua attività professionale è determinato, in via ordinaria, per cassa, mentre nelle STP in forma commerciale soggette al regime ordinario d’impresa opera la competenza. In queste ultime, i corrispettivi professionali effettivamente maturati a favore dei soci possono incidere sul risultato dell’esercizio anche prima del pagamento; nella società semplice la sola fattura non produce lo stesso effetto fiscale posto che i costi si deducono per cassa. L’imputazione del costo per competenza, riduce però l’utile residuo e può incontrare l’opposizione dei soci tecnici e finanziatori perché suscettibile di ridurre la quota distribuibile.

L’apertura dell’Amministrazione Finanziaria oggetto del presente contributo risponde a un’esigenza concreta degli studi professionali: due soci possono avere investito lo stesso capitale e, tuttavia, avere svolto nel corso dell’anno attività di peso diverso:

  • uno ha seguito più incarichi
  • l’altro ha affrontato pratiche più complesse
  • uno ha lavorato direttamente con il cliente
  • l’altro ha coordinato l’esecuzione professionale affidata a un gruppo.

La partecipazione al capitale non misura questo contributo e il chiarimento dell’Agenzia consente di valorizzare il lavoro effettivo, ma richiede a monte di comprendere quale lavoro sia stato svolto, come debba essere organizzato e condividerne il metodo di imputazione. Assegnazione degli incarichi, responsabilità, impiego dei collaboratori e informazioni al cliente diventano quindi il contesto nel quale leggere e applicare la nuova interpretazione.

Perché conta la forma di società semplice: cassa e competenza

La soluzione dell’Agenzia riguarda soltanto la società semplice. La forma prescelta incide sia sulle regole di attribuzione del reddito, sia sui criteri con cui quel reddito viene determinato. Il confronto con le STP organizzate come società commerciali chiarisce il perché la flessibilità del riparto è circoscritto alle società semplici professionali.

Ebbene, l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, consente l’esercizio delle professioni regolamentate mediante i modelli societari dei titoli V e VI del libro V del codice civile. La STP è quindi una qualificazione della società, non un ulteriore tipo autonomo: può assumere, ricorrendone i presupposti, la forma di società semplice, società commerciale di persone, società di capitali o cooperativa. La scelta condiziona amministrazione, responsabilità patrimoniale e disciplina tributaria.

La società semplice presenta un interesse particolare per le attività professionali. Ai sensi dell’articolo 2249 del codice civile, essa si colloca nell’area delle attività non commerciali, quali appunto attività di lavoro autonomo. La sua struttura risulta particolarmente adatta a quelle organizzazioni nelle quali il lavoro personale dei soci conserva un ruolo centrale.

Questa considerazione non elimina, tuttavia, la necessità di valutare il concreto oggetto dell’attività, le norme professionali speciali e l’esposizione patrimoniale collegata alla forma scelta.

La STP società semplice che esercita attività professionale produce reddito di lavoro autonomo, determinato secondo l’articolo 54 e seguenti del TUIR. Compensi incassati e spese sostenute rilevano, in via generale, nel periodo di incasso/pagamento, ferme le specifiche deroghe. La cassa riguarda la determinazione del reddito della struttura; la trasparenza riguarda invece la sua attribuzione ai soci, che avviene anche senza materiale distribuzione come per tutte le società di persone.

Le STP costituite come SNC, SAS, Srl o Spa, viceversa, producono reddito d’impresa in ragione della forma societaria (articoli 6, comma 3, e 81 del TUIR). Nel regime ordinario, l’articolo 109 prevede il criterio generale di competenza. Per SNC e SAS occorre però verificare il regime adottato: nella contabilità semplificata l’articolo 66 prevede un sistema improntato alla cassa, con specifiche eccezioni. La contrapposizione tra società semplice e società di persone non vale quindi indistintamente per tutte le società commerciali di persone.

L’atto costitutivo deve rispettare le condizioni previste dalla disciplina delle STP:

  • esercizio esclusivo dell’attività professionale da parte dei soci
  • requisiti dei partecipanti
  • modalità di esecuzione degli incarichi
  • assicurazione
  • disciplina dell’esclusione del socio definitivamente cancellato dall’albo.

È ammessa la presenza di soci non professionisti per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Il loro ingresso può sostenere l’organizzazione, ma rende ancora più importante delimitare il ruolo del capitale rispetto al contributo professionale.

Il fatto che la società deve essere composta da una maggioranza qualificata di professionisti merita un richiamo aggiornato. L’articolo 1, comma 24, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, in vigore dal 3 gennaio 2026, ha modificato l’articolo 10, comma 4, lettera b). Il numero dei soci professionisti oppure, in alternativa, la loro partecipazione al capitale deve assicurare la maggioranza dei due terzi nelle decisioni, secondo le regole del modello prescelto. La verifica riguarda, dunque, anche il funzionamento delle decisioni; non si risolve in una generica affermazione sulla prevalenza dei professionisti.

La società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale dell’albo o registro dell’ordine competente. Per la STP multidisciplinare, l’articolo 8 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, individua l’ordine relativo all’attività indicata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. L’iscrizione della società si affianca ai requisiti dei singoli soci: la presenza nella stessa struttura di professionisti diversi non consente a ciascuno di eseguire qualsiasi prestazione riservata; ognuno ha le proprie prerogative riservate dall’ordinamento professionale.

Le società tra avvocati sono disciplinate dall’articolo 4-bis della legge n. 247/2012, introdotto dalla legge n. 124/2017. L’esercizio societario della professione forense segue questa disciplina speciale e non può essere ricondotto indistintamente alle STP dell’articolo 10 della legge n. 183/2011. Senonché, il CNF, nel parere n. 25 del 27 marzo 2026 sul quesito del Consiglio Ordine Avvocati di Trieste, ammette la partecipazione dell’avvocato che nella STP eserciti esclusivamente attività di consulente del lavoro secondo la legge n. 12/1979. La verifica riguarda, dunque, l’attività esercitata e i relativi requisiti. Un’eventuale partecipazione dell’avvocato quale mero investitore richiede comunque il rispetto delle incompatibilità forensi, soprattutto se accompagnata da funzioni gestorie; non autorizza a esercitare prestazioni forensi nella STP.

Le tre categorie di soci e il riparto del residuo

La legge prevede tre categorie di soci nelle STP:

  • soci professionisti
  • soci non professionisti per prestazioni tecniche
  • soci non professionisti per finalità di investimento.

I soci delle ultime due categorie possono partecipare alla società, ma non possono eseguire le prestazioni professionali riservate.

Le prestazioni tecniche sono attività di supporto alla struttura. Il CNDCEC, nel documento “La disciplina delle società tra professionisti”, paragrafo 5, pagina 13, parla di mansioni ancillari e cita la gestione delle risorse umane e dei sistemi informatici.

Si propongono alcuni esempi con premessa che le attività di servizi generali riportate nelle tabelle che seguono applicano questo criterio in via interpretativa: non sono figure che la legge elenca espressamente.

 

Categoria Caratteristica dell’apporto
Soci professionisti Sono iscritti a ordini, albi o collegi ed eseguono le prestazioni professionali per le quali possiedono i requisiti richiesti.
Soci per prestazioni tecniche Forniscono servizi tecnici di supporto all’attività dei professionisti e al funzionamento della struttura.
Soci per finalità di investimento Apportano capitale, senza partecipare all’esecuzione delle prestazioni professionali.

 

Esempio: STP tra commercialisti e consulenti del lavoro

Categoria Figura esemplificativa Apporto alla società
Socio professionista Commercialista Segue consulenza tributaria, bilanci e operazioni societarie nell’ambito delle proprie competenze.
Socio professionista Consulente del lavoro Segue gli incarichi in materia di lavoro, previdenza e amministrazione del personale.
Socio per prestazioni tecniche Responsabile software Gestisce applicativi contabili e paghe, integrazioni, archivi digitali e sicurezza informatica.
Socio per prestazioni tecniche Responsabile della segreteria organizzativa Organizza raccolta documentale, appuntamenti, scadenziari e flussi operativi, senza assumere valutazioni professionali.
Socio per prestazioni tecniche Addetto ai servizi generali e al supporto organizzativo Cura protocollo, corrispondenza, spedizioni e consegne; accede agli uffici pubblici per depositare o ritirare documenti, con delega quando richiesta, senza svolgere attività riservate.
Socio per finalità di investimento Pensionato statale Conferisce esclusivamente denaro

 

Esempio: STP tra ingegneri, architetti e geometri

Categoria Figura esemplificativa Apporto alla società
Socio professionista Ingegnere Esegue progettazione, calcoli e altri incarichi per i quali possiede i requisiti richiesti.
Socio professionista Architetto Cura progettazione architettonica e ulteriori prestazioni rientranti nelle proprie competenze.
Socio professionista Geometra Segue rilievi, pratiche catastali e altri incarichi nei limiti delle proprie competenze.
Socio per prestazioni tecniche Responsabile software Gestisce gli applicativi CAD e BIM e sviluppa automazioni a supporto della progettazione.
Socio per prestazioni tecniche Visurista Reperisce visure, planimetrie e documenti, lasciando ai professionisti le valutazioni tecniche e giuridiche.
Socio per prestazioni tecniche Disegnatore CAD o specialista in rendering Predispone elaborati grafici e rappresentazioni su indicazione dei professionisti, senza assumere prestazioni riservate.
Socio per prestazioni tecniche Addetto ai servizi generali e al supporto organizzativo Cura protocollo, corrispondenza, spedizioni e consegne; accede agli uffici pubblici per il deposito o il ritiro di documenti e per altri adempimenti materiali, munito, quando richiesta, di apposita delega, senza svolgere attività riservate ai soci professionisti.
Socio per finalità di investimento Insegnante Apporta esclusivamente capitale.

 

Il principio separa chiaramente il lavoro dei soci professionisti dagli apporti dei soci non professionisti o finanziatori. Per questi ultimi continua a valere il comma 2 dell’articolo 5: la quota deve risultare dall’atto di costituzione nelle forme richieste oppure da un successivo atto pubblico o da una scrittura privata autenticata formati prima dell’inizio del periodo d’imposta. Se manca una determinazione valida, si applicano le presunzioni di legge. Non si può quindi cambiare la loro quota a posteriori per l’anno già trascorso o ancora in corso.

Non ogni contributo dato allo studio può, dunque, essere trattato come una prestazione professionale. Un socio tecnico può essere essenziale per i sistemi informatici o per l’organizzazione, ma questo non basta a estendergli la deroga fiscale, se non è un socio professionista nel senso richiesto dalla norma.

Occorre quindi verificare la qualifica del socio, oltre al valore economico del suo lavoro.

Quando nella società ci sono categorie diverse di soci, il riparto si fa in due passaggi.

  • prima si determina la quota dei soci non professionisti, applicando le regole ordinarie.
  • poi si divide il risultato che resta tra i soci professionisti, a consuntivo, in base al loro contributo personale.

Questo riparto non deve modificare, neppure indirettamente, la percentuale già attribuita ai finanziatori.

Esempio

  • STP società semplice con due soci professionisti, A e B, e un socio investitore, C.
  • La composizione della società e i diritti di voto rispettano la disciplina ordinamentale e che la quota di C sia stata validamente fissata al 20% prima dell’inizio dell’esercizio.
  • Il reddito imponibile da attribuire ai soci è di 200.000 euro.
  • Quindi a C spettano 40.000 euro.
  • Restano 160.000 euro da attribuire ai professionisti.
  • Valutando il lavoro svolto nell’anno, nell’esempio si decide di assegnare ad A il 60% cento di questo residuo e a B il 40%.
  • Ad A vengono così imputati 96.000 euro e a B 64.000 euro.
  • Se rapportiamo questi importi all’intero reddito della società, le quote finali sono il 48% per A, il 32 per cento per B e il 20% per C.

Bisogna quindi distinguere le percentuali applicate al residuo da quelle riferite al reddito complessivo. L’anno successivo, se cambia il lavoro svolto dai due professionisti, può cambiare anche il rapporto tra A e B nella divisione del residuo. La quota di C resta invece quella stabilita per quell’anno secondo i termini ordinari. Non si potrebbe ridurla a consuntivo al 10% per lasciare più reddito ai professionisti, neppure se questi avessero lavorato più del previsto.

L’attribuzione del reddito per trasparenza è immediata e non aspetta il pagamento.

Se il socio ricevesse soltanto 70.000 euro, nell’esempio gli verrebbero ugualmente imputati 96.000 euro: è l’effetto della trasparenza che caratterizza le società di persone.

Anche per fissare le quote dei professionisti resta necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata. La deroga, dunque, cambia il termine entro cui formare l’atto, ma non la forma richiesta. Un foglio di calcolo, un verbale interno non autenticato o una scrittura semplicemente firmata non bastano ai fini fiscali.

Quale apporto professionale remunerare

Il cliente paga la struttura alla quale ha affidato l’incarico. Il risultato da dividere tra i soci dipende poi anche dai costi comuni e dalle regole interne. Perciò, anche quando un professionista ha svolto la parte principale del lavoro su una pratica, non è detto che l’intero compenso del cliente debba diventare il suo utile personale.

Per le società semplici bisogna considerare anche l’articolo 2263 del codice civile. Se non è previsto diversamente, guadagni e perdite si presumono proporzionali ai conferimenti; se questi non sono determinati, le quote si presumono uguali. Per il socio che conferisce la propria opera, se il contratto non ne stabilisce la partecipazione, decide il giudice secondo equità. I soci devono inoltre rispettare il divieto del patto leonino previsto dall’articolo 2265. Il chiarimento fiscale dell’Agenzia non cambia queste regole e non prende il posto di un valido accordo societario.

Sul piano fiscale, la forma del contratto sociale e l’iscrizione nel registro delle imprese sono due cose diverse.

La società semplice può essere costituita senza atto notarile, salvo le forme richieste dai beni conferiti, come prevede l’articolo 2251 c.c. Ma una scrittura privata non autenticata non rende efficaci, ai fini dell’articolo 5, comma 2, le diverse percentuali di utile concordate. Neppure l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sostituisce l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata richiesti dalla norma fiscale.

Se le quote non sono state stabilite nelle forme richieste dal fisco, si applicano le presunzioni dell’articolo 5: proporzione al valore dei conferimenti e, solo se questo valore non è determinato, quote uguali.

L’assenza di un atto notarile, quindi, ha effetti sostanziali per nulla banali: se, ad esempio, i conferimenti sono di 60.000 e 40.000 euro, il riparto presunto è del 60 e del 40%. Se invece il valore dei conferimenti non è determinato, per due soci si presume una divisione a metà. Per i professionisti della STP società semplice, il principio n. 3/2026 consente di formare l’atto richiesto fino alla presentazione della dichiarazione ma in ogni caso è richiesta l’assistenza del notaio (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Criteri di riparto

Si può pensare a un riparto tra i professionisti composto da una parte comune e da una parte legata al contributo professionale di ciascuno. È una scelta organizzativa da valutare nel singolo studio, non una regola imposta dalla legge. La parte comune può riconoscere il valore della struttura e del lavoro condiviso; quella variabile può considerare gli incarichi, la loro complessità e la collaborazione tra soci.

Il fatturato riferibile a ciascun socio è utile, ma non è pienamente indicativo. Un incarico ben remunerato può richiedere molto lavoro dei collaboratori; uno con un compenso più basso può comportare valutazioni particolarmente difficili. Anche coordinare un gruppo può liberare tempo per gli altri soci. Portare nuovi clienti ha certamente un valore economico, ma non coincide con l’esecuzione personale della prestazione alla quale si riferisce il principio di diritto.

Un metodo ragionevole può mettere insieme numeri e valutazioni motivate. Ore registrate, attività concluse, documenti prodotti e responsabilità sulle pratiche possono aiutare a ricostruire il contributo dei soci, ma nessuno di questi indicatori è obbligatorio in sé. Concordare prima i criteri e misurare i risultati a fine anno rende il riparto più comprensibile e non foriero di polemiche postume. È una scelta compatibile con il chiarimento dell’Agenzia: stabilire in anticipo il metodo non significa necessariamente fissare prima dell’esercizio le percentuali finali dei professionisti.

Occorre poi tenere distinti l’utile civilistico, il reddito imponibile e le somme effettivamente pagate. Le regole fiscali possono portare a un reddito diverso dal risultato contabile. L’attribuzione per trasparenza avviene anche se il socio non ha incassato, quando il pagamento dipende dalla liquidità disponibile e dalle decisioni della società. Per questo, gli acconti ricevuti durante l’anno vanno riconciliati con il riparto definitivo.

I compensi fatturati dal socio alla società – occorre totale condivisione

Il professionista può lavorare soltanto nella STP oppure mantenere anche un’attività individuale con una propria partita IVA. Se il socio ha una propria partita Iva può fatturare alla STP nell’ambito di un rapporto di prestazione d’opera distinto e valido, ma quella fatturazione chiaramente impatta con il risultato dell’esercizio che è la base per la divisione degli utili.

Se i professionisti hanno una partita IVA personale, si può così valutare un’altra modalità di remunerazione: riconoscere loro compensi per il lavoro svolto, anziché cambiare le quote di utile. Serve però un rapporto distinto, coerente con i patti sociali. Non basta emettere (e incassare) a fine anno una fattura dell’importo necessario a ottenere il reddito personale desiderato.

La risposta dell’Agenzia delle entrate n. 128 del 27 dicembre 2018 riguarda una STP in forma di Srl che vuole stipulare contratti di prestazione d’opera con soci dotati di partita IVA personale. Senza pronunciarsi sulla validità civilistica dell’organizzazione proposta, l’Agenzia considera quei compensi redditi di lavoro autonomo per i soci e costi deducibili dal reddito d’impresa della società; richiama anche l’obbligo della ritenuta d’acconto. In sostanza viene distinto il pagamento della prestazione dalla partecipazione agli utili, ma non consente di modificare arbitrariamente il risultato della società. In sostanza la prestazione svolta dal socio alla società deve essere certa e documentata.

Nel regime ordinario d’impresa, il costo deve rispettare le regole di competenza, effettività, inerenza, certezza e obiettiva determinabilità. Se la prestazione è stata conclusa nell’anno e il compenso è determinato e dovuto in base a un valido accordo, il costo può incidere sul reddito della STP (società di capitali o società di persone non in semplificata) anche quando il pagamento avviene l’anno dopo. Conta la prestazione, con i suoi requisiti, non semplicemente la data della fattura. Il socio professionista, invece, determina il proprio reddito per cassa e considera il compenso quando lo incassa.

Nella STP società semplice il momento impositivo cambia. Sempre che il rapporto e la deduzione siano ammissibili, e che non si stia pagando una prestazione già dovuta come conferimento, la sola maturazione del compenso o l’emissione della fattura non consentono la deduzione per competenza. Occorre il pagamento, secondo le regole del lavoro autonomo. Una fattura non pagata, dunque, non dà lo stesso effetto fiscale che può dare nella società commerciale in regime ordinario. Non c’è un divieto assoluto di pagare compensi separati: è diverso il momento in cui assumono rilievo fiscale.

 Esempio

  • Una STP ha un risultato economico di 200.000 euro, prima degli ulteriori compensi ai soci
  • un investitore ha diritto al 20% per cento degli utili
  • supponiamo che risultato e imponibile coincidano e trascuriamo l’IVA, contributi e altri effetti fiscali.
  • La società riconosce compensi professionali effettivi e legittimi per 60.000 euro, quindi l’utile da dividere scende a 140.000 euro.
  • All’investitore spettano allora 28.000 euro, anziché 40.000. La sua percentuale resta il 20%, ma si applica a un importo più basso.

È facile capire, quindi, perché i soci tecnici e finanziatori possano opporsi. Cambiare il modo in cui i professionisti dividono il residuo già spettante loro è diverso dall’introdurre costi che riducono il risultato da distribuire anche agli altri soci. Il principio n. 3/2026 consente la prima operazione, lasciando ferma la quota dei non professionisti. Per riconoscere compensi autonomi occorre invece un distinto fondamento contrattuale e societario.

Se i 60.000 euro dell’esempio maturano nell’anno N e sono pagati in N+1, nella STP commerciale in regime ordinario la deduzione può spettare in N, se ne ricorrono i requisiti.

Nella società semplice, invece, l’ordinaria deduzione per cassa avviene in N+1. L’utile civilistico e il reddito fiscale possono così essere diversi e vanno riconciliati. La cassa fiscale, infatti, non determina automaticamente anche i diritti economici dei soci sul piano civilistico.

Il vantaggio specifico del riparto a consuntivo sta proprio qui: permette di assegnare ai professionisti percentuali coerenti con il lavoro svolto, senza introdurre soltanto per questo scopo nuovi costi che riducono il risultato comune che potrebbero creare criticità con i soci non professionisti.

Gli incarichi: scelta del cliente e lavoro dei soci

La ripartizione dell’utile tra socie professionisti merita un approfondimento di ciò che vi è a monte. Per ripartire l’utile tra i soci professionisti occorre considerare anzitutto come vengono assegnati e svolti gli incarichi. Nella STP il cliente si rivolge alla società, ma la prestazione riservata deve essere eseguita da soci con i requisiti necessari. L’articolo 10, comma 4, lettera c), della legge n. 183/2011 attribuisce al cliente la scelta del professionista; se non lo indica, il nominativo deve essergli comunicato preventivamente per iscritto.

La società deve rispettare questa scelta, concordando con il cliente eventuali cambiamenti dovuti a disponibilità o necessità di altre competenze. In assenza di designazione, può assegnare gli incarichi secondo specializzazione, esperienza, disponibilità e assenza di conflitti. Non è necessario che il numero o il valore delle pratiche siano proporzionali alle quote sociali.

Va poi distinta la responsabilità professionale dalle attività preparatorie. Il socio incaricato può coordinare un gruppo senza svolgere personalmente ogni operazione, purché sia chiaro chi assume le valutazioni e controlla il risultato. L’articolo 5 del D.M. n. 34/2013 consente l’impiego di ausiliari sotto la sua direzione e responsabilità e, per particolari attività legate a esigenze sopravvenute non prevedibili, di sostituti. I nominativi devono essere comunicati secondo la disposizione; il cliente può manifestare per iscritto il proprio dissenso entro tre giorni.

Per le STA, l’articolo 4-bis conferma il carattere personale della prestazione, affidata a soci professionisti abilitati, indipendenti e imparziali, con dichiarazione degli eventuali conflitti o incompatibilità. La responsabilità della società e dei soci non esclude quella dell’esecutore. Le disposizioni informative del D.M. n. 34/2013 riguardano invece le STP e non vanno trasferite automaticamente alle società tra avvocati.

Informative e responsabilità: le garanzie al cliente

L’articolo 4 del D.M. n. 34/2013 impone alla STP, già al primo contatto, di informare il cliente sulla scelta dei professionisti, sull’esecuzione dell’incarico da parte dei soci abilitati e sugli eventuali conflitti di interesse, anche collegati agli investitori. Devono essere consegnati gli elenchi scritti dei soci professionisti, con titoli o qualifiche, e dei soci investitori. L’informazione e l’eventuale scelta del cliente devono risultare da atto scritto. A queste indicazioni si aggiungono quelle previste dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1/2012: complessità della prestazione, oneri prevedibili, dati della polizza e compenso mediante preventivo di massima, comunicati in forma scritta o digitale. È utile precisare anche attività comprese, documenti necessari e tempi dipendenti dalla collaborazione del cliente, considerando separatamente le discipline speciali, inclusa quella forense. La polizza dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), deve coprire i danni causati ai clienti dai soci nell’attività professionale ed essere adeguata alle prestazioni rese: la sola polizza personale del socio non dimostra che lo sia anche la copertura della struttura. Restano inoltre le responsabilità disciplinari del socio e della società previste dall’articolo 12 del D.M. n. 34/2013. La gestione comune dei fascicoli deve rispettare segreto professionale e protezione dei dati. L’articolo 10, comma 7, consente al socio di opporre il segreto agli altri soci; gli investitori non hanno quindi accesso indiscriminato alle informazioni. L’informativa privacy deve descrivere il trattamento effettivo secondo gli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679.

Come ricostruire il lavoro dell’anno ai fini del riparto

Il principio dà rilievo all’attività personale, ma non impone un metodo preciso per misurarla. Spetta quindi alla società trovare un collegamento attendibile tra il lavoro svolto e le quote attribuite. Guardando il lavoro svolto, si può ricostruire chi ha fatto le valutazioni, chi ha preparato gli elaborati e chi ha coordinato l’attività professionale. Il nome indicato all’inizio è importante, ma non prova, da solo, che quel socio abbia fatto tutto il lavoro.

Immaginiamo una consulenza per una riorganizzazione societaria affidata ai soci A e B, sulla base della scelta del cliente o delle comunicazioni richieste:

  • A segue il coordinamento professionale
  • B gli approfondimenti tributari.

I documenti individuano fin dall’inizio entrambi e i rispettivi compiti. La rendicontazione può quindi riconoscere il contributo effettivo di ciascuno, senza contraddire quanto comunicato al cliente. Se deve intervenire un altro esecutore, occorre prima regolarizzare il rapporto secondo le regole applicabili. Il rendiconto economico non sana un cambiamento che non è stato oggetto delle comunicazioni dovute.

Anche la rendicontazione interna deve rispettare il segreto professionale e la riservatezza. Per spiegare una quota di utile non è necessariamente indispensabile mettere ogni documento e ogni dettaglio del fascicolo a disposizione di tutti i soci. Si possono usare descrizioni delle attività e dati economici adatti allo scopo, prevedendo accessi diversi. Il principio fiscale non elimina i limiti alla circolazione delle informazioni del cliente e non amplia i diritti dei soci investitori.

La gestione dei disaccordi

È da suggerire come affrontare gli eventuali disaccordi: chi controlla i dati, come si correggono gli errori e come si raggiunge l’accordo richiesto dai patti sociali. Il socio che scopre il criterio applicato al proprio lavoro soltanto quando si firma l’atto finale pianterà certamente una grana. Condividere prima il metodo consente di tutelare i rapporti tra soci.

Sono suggerimenti organizzativi, non nuovi obblighi documentali imposti dal principio n. 3/2026. Servono a rendere chiaro che il riparto si basa sul lavoro professionale. A fine anno si misura un contributo che è stato effettivamente dato e che si può spiegare; non si cerca una motivazione soltanto dopo aver scelto le percentuali più convenienti sul piano fiscale.

Una scheda di incarico può aiutare a ricostruire la scelta del cliente, le comunicazioni fatte, le attività assegnate e il contributo dei soci. È uno strumento organizzativo consigliabile, non un nuovo registro obbligatorio introdotto dal principio fiscale. Può essere utile anche a fine anno, quando bisogna valutare quanto ha contribuito ciascun professionista.

Formalizzazione del riparto e limiti dell’interpretazione

Dunque, l’atto che determina le quote dei professionisti nelle STP società semplici deve essere formato entro la presentazione della dichiarazione, anche quando questa viene trasmessa prima della scadenza ordinaria. La deroga riguarda il termine, non la forma: occorrono sempre l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata. Il principio non permette di rivedere senza limiti le percentuali attraverso dichiarazioni integrative.

Il riparto deve rispettare i patti sociali e le regole con cui si prendono le decisioni. La flessibilità fiscale non autorizza l’amministratore a cambiare da solo i diritti dei soci. È quindi opportuno coordinare i vari passaggi: ricostruzione del lavoro, determinazione della quota dei non professionisti, accordo sulle percentuali, atto formale e dichiarazioni.

La deroga non vale per le STP e le STA costituite in forme diverse dalla società semplice. Non bastano né la trasparenza di SNC e SAS né il peso del lavoro nelle società di capitali per estenderla automaticamente. I compensi per prestazioni d’opera seguono regole proprie e hanno effetti diversi e oltremodo delicati.

In pratica, i professionisti di una STP o STA società semplice possono stabilire le proprie quote in base a ciò che hanno fatto durante l’anno, rispettando il termine, la forma dell’atto e i diritti degli altri soci. L’organizzazione degli incarichi, la tutela del cliente e la documentazione del lavoro non sono ulteriori condizioni formalmente introdotte dal principio. Aiutano però a dare concretezza alla ragione del chiarimento: riconoscere il contributo professionale realmente prestato.