Interpelli 2025, Agenzia delle Entrate alla prova della Riforma del reddito professionale

Le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate nel 2025 delineano un orientamento sempre più definito sul reddito di lavoro autonomo, evidenziando come la riforma dell’art. 54 TUIR abbia avvicinato, solo in parte, il reddito professionale a quello d’impresa e lasciando emergere differenze applicative ancora significative

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi.

 

Premessa

Nel corso del 2025 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte in materia di reddito di lavoro autonomo, offrendo chiarimenti che, letti nel loro insieme, consentono di individuare un orientamento interpretativo piuttosto definito. Le risposte esaminate riguardano casi concreti e mostrano come, la riforma dell’art. 54 del TUIR abbia segnato un avvicinamento del reddito professionale al reddito d’impresa anche se l’agenzia delle entrate in via interpretativa ha accolto solo in parte tale avvicinamento. Ne deriva un quadro in cui l’intento di armonizzazione perseguito dal legislatore si intreccia con interpretazioni che, su taluni profili, mantengono o persino accentuano le differenze tra le due categorie reddituali.

Le pronunce dell’Agenzia non si limitano a risolvere singole fattispecie, ma contribuiscono a delineare una disciplina sostanziale del lavoro autonomo sempre più centrata sul collegamento economico tra il provento e l’attività esercitata. In questa prospettiva, assumono rilievo sia la natura del componente reddituale, sia la documentazione che ne sostiene la qualificazione fiscale. Il risultato è una lettura della materia in cui la sostanza economica prevale frequentemente sulla mera qualificazione formale delle somme percepite.

Interessi passivi da ravvedimento speciale

Un primo profilo di interesse riguarda la deducibilità degli oneri connessi alla regolarizzazione fiscale. Nella risposta n. 56 del 3 marzo 2025 l’Agenzia affronta il caso di un professionista che aveva aderito al ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale. Il contribuente chiedeva se gli interessi pagati nell’ambito della procedura fossero deducibili dal reddito di lavoro autonomo.​

L’Agenzia nega tale possibilità, sostenendo che gli interessi non sono inerenti all’attività professionale, ma rappresentano la conseguenza di una irregolarità fiscale. Essi non costituiscono un costo necessario alla produzione del reddito, bensì un onere collegato a un comportamento non conforme agli obblighi tributari.

In particolare l’agenzia afferma che “La qualificazione di ”interessi moratori’ attribuibile agli interessi da ravvedimento operoso, in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte, pone detti interessi in termini di accessorietà rispetto all’obbligazione principale (i.e. il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale. Pertanto, nel caso di specie, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’indeducibilità delle imposte ravvedute (IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP), fa sì che anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, debbano ritenersi indeducibili.

La posizione, secondo l’agenzia, si distingue da quella seguita nel reddito d’impresa, dove gli interessi passivi sono normalmente trattati come oneri finanziari deducibili, pur restando indeducibili le sanzioni. Nel lavoro autonomo, invece, l’Agenzia tende a ricondurre anche gli interessi nell’area degli oneri non deducibili quando derivano da una violazione fiscale. Ne emerge una differenza sistematica tra le due categorie reddituali, che conferma la maggiore severità applicativa riservata al reddito professionale.

Ci sia consentito dire che la posizione dell’Agenzia delle Entrate, espressa nella risposta n. 56/2025, appare francamente discutibile. Non convince, in particolare, l’assimilazione degli interessi da ravvedimento a un onere “patologico”, sanzionatorio, quando invece si tratta di componenti aventi natura compensativa del ritardo nel pagamento del tributo. A nostro avviso, il criterio dell’inerenza viene interpretato in modo erroneamente restrittivo, finendo per escludere costi che, pur originati da un’irregolarità, restano comunque indiscutibilmente connessi all’attività professionale. Inoltre, la differenza di trattamento rispetto al reddito d’impresa non sembra trovare un solido fondamento sistematico. Tale impostazione risulta coerente con la prassi dell’Agenzia delle Entrate formatasi in materia di reddito d’impresa (cfr. circ. n. 98/E/2000; circ. n. 42/E/2016; ris. n. 178/E/2001), nella quale gli interessi per ritardato pagamento dei tributi sono ricondotti agli oneri finanziari deducibili, a differenza delle sanzioni. Ne deriva una lettura che rischia di penalizzare ingiustificatamente il lavoro autonomo.

Cessione del credito da parte del professionista

La risposta n. 68 del 7 marzo 2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale della cessione pro soluto di un credito professionale. Il caso riguarda un professionista che, dopo aver emesso parcella per un compenso (es. €100) nei confronti del cliente, cede il relativo credito a una società terza per €90.

Secondo il principio di cassa (art. 54 TUIR), il reddito di lavoro autonomo si considera percepito quando il professionista incassa effettivamente la somma dal cessionario, ossia il prezzo di cessione del credito (€ 90), qualificato come provento conseguito in sostituzione del credito professionale originario ex art. 6, comma 2, TUIR.

La società cessionaria opera come sostituto d’imposta e applica la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 DPR 600/1973) sull’importo pagato al professionista (€ 90), con tutti gli adempimenti conseguenti (versamento F24, CU, certificazioni). Le successive somme incassate dal cliente del professionista alla società cessionaria non generano reddito di lavoro autonomo per quest’ultima, ma costituiscono proventi d’impresa non soggetti a ritenuta.

In definitiva, per il professionista il reddito imponibile a fronte della fattura emessa di 100 è pari a 90 (importo percepito dal cessionario al netto della ritenuta). Non sussiste peraltro alcuna perdita o differenza su crediti da recuperare, poiché nel regime di cassa rileva solo quanto effettivamente incassato, senza riferimento al valore nominale della parcella. Diverso sarebbe il caso in cui il credito dovesse comprendere anche spese anticipate sostenute (es. € 15, per totale credito € 115 ceduto a € 90); in questo caso la cosa si complica: sembra ragionevole imputare il minor incasso rispetto al valore nominale del credito (€25) fino a capienza alle spese sostenute (€ 15), considerandole così non rimborsate e deducibili ai sensi dell’art. 54-ter TUIR (riforma fiscale 2023). Il reddito netto scenderebbe quindi a €75 (€90 compenso percepito meno €15 spese non recuperate).

Sotto il profilo Iva è evidente che quella esposta in fattura concorre per il professionista ancorché cedente il credito (comprensivo di iva) a formare il debito per imposta nella liquidazione periodica.

Attività professionali non tipiche

La risposta n. 266 del 23 ottobre 2025 affronta il trattamento fiscale dei premi riconosciuti nell’ambito di concorsi di progettazione. Il punto decisivo è stabilire se tali somme debbano essere considerate redditi diversi oppure redditi di lavoro autonomo. L’Agenzia opta previa ricognizione dei presupposti per l’attività occasionale.

Nel caso di specie si tratta di un premio da riconoscere ad un soggetto iscritto all’albo degli architetti dal 2018, senza partita Iva ma iscritto alla cassa Professionale ai soli fini contributivi figurativi, domiciliato all’estero dove lavora come dipendente. Il soggetto dichiara di nn svolgere con carattere di abitualità attività di lavoro autonomo.

In particolare l’agenzia preliminarmente prende atto che l’Istante evidenzia che nella risposta ad interpello pubblicata il 29 agosto 2024, n. 177, è stato chiarito che «la corresponsione dei premi avviene nell’ambito di uno schema negoziale ai sensi del codice degli appalti, e il rapporto che si instaura tra l’Amministrazione che ha indetto il concorso e i soggetti professionisti partecipanti assume la causa tipica della funzione sinallagmatica, (…) i premi di cui trattasi risultano correlati all’esecuzione della prestazione intellettuale che i professionisti hanno svolto a favore dell’Istante, come espressamente ricavabile dall’avviso e dal disciplinare di concorso, e pertanto, ricadente nell’ambito di applicazione dell’IVA quale corrispettivo ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.”.

Ciò posto, l’agenzia preliminarmente richiama la risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88/E, ove è stato chiarito, in coerenza con quanto affermato dalla Cassazione Civile con sentenza 27 marzo 1987, n. 2297, che l’abitualità dell’esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell’albo, costituente titolo per l’affidamento di compiti in modo ricorrente. L’iscrizione all’albo, richiesta per poter esercitare l’attività, risulta indicativa, infatti, della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all’esercizio della professione (cfr. anche risoluzione 15 luglio 2020, n. 41/E).

Dunque in base a questa affermazione sembrerebbe che il soggetto debba considerarsi a tutti gli effetti un libero professionista titolare di reddito di lavoro autonomo. Dal momento che ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, «i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato» l’agenzia conclude che l’ente deve effettuare la ritenuta d’acconto Irpef del 30%.

Dal punto di vista del trattamento l’Iva l’agenzia, invece, osserva che il presupposto per il suo assoggettamento attiene all’oggetto dell’attività svolta, al soggetto che la pone in essere, e alla circostanza che le operazioni siano rilevanti nel territorio dello Stato; i tre requisiti devono ricorrere congiuntamente Ebbene, “i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo; mentre non si realizzano solo nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente occasionale. Nel caso di specie, non sembra sussistere il carattere dell’abitualità. L’agenzia conclude ritenendo che la prestazione occasionale deve essere considerata fuori dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto soggettivo e il professionista non deve emettere fattura nei confronti dell’Istante. 

Rimborsi chilometrici

La risposta n. 270 del 23 ottobre 2025 riguarda i rimborsi chilometrici addebitati dal professionista al cliente per l’utilizzo del proprio veicolo nelle trasferte. Il tema è delicato perché impone di distinguere tra un rimborso che ha natura meramente compensativa e una somma che, invece, assume natura di compenso imponibile.

L’istante indica analiticamente i criteri per il calcolo dell’importo da addebitare al committente supportati da elementi oggettivi:

  • prospetto riepilogativo delle attività svolte;
  • «i tragitti, le sedi di lavoro, gli orari di attività e i chilometri percorsi indicati nel suddetto prospetto sono veritieri e integralmente riferibili allo svolgimento dell’incarico conferito dalla società»;
  • «la distanza percorsa per ciascuna giornata di attività è verificabile tramite strumenti di mappatura stradale (es. Google Maps) e, per alcuni tragitti autostradali, mediante il tracciamento storico del Telepass intestato al sottoscritto»;
  • «il criterio di € […]/km […] risulta coerente con i valori di riferimento generalmente adottati per i rimborsi chilometrici in ambito professionale».

Ciò nonostante l’Agenzia risolve la questione in senso rigoroso: in mancanza di una documentazione analitica adeguata, il rimborso deve essere considerato un componente positivo del reddito. In sostanza, nonostante la spesa sia calcolata in modo oggettivo (Km x tariffa), ragionevole, verificabile in astratto, ciò non è sufficiente poiché la spesa medesima non assistita da documenti e non puntualmente riferibile in modo comprovato all’incarico.

In sostanza Il rimborso chilometrico non è una spesa analitica, ma un criterio forfettario/parametrico. Anche se, è preciso, è realistico è concordato col cliente, non rappresenta la spesa effettiva sostenuta, ma una sua stima.

L’orientamento evidenzia una linea interpretativa severa sul piano documentale. Il professionista non può limitarsi a qualificare l’importo come rimborso per sottrarlo alla tassazione, perché ciò che conta è la concreta struttura del rapporto e la qualità della documentazione disponibile. In assenza di elementi sufficienti, il rimborso perde autonomia e si trasforma in compenso.​

Contributi in conto impianti

Con la risposta n. 277 del 3 novembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate affronta il trattamento fiscale di un contributo pubblico in conto impianti erogato a un professionista per l’acquisto di beni strumentali (attrezzature acquistate nel 2022, contributo incassato nel 2025). L’Agenzia ritiene che il contributo non concorre direttamente al reddito di lavoro autonomo come provento per cassa (art. 54 TUIR), ma corregge retroattivamente il costo dei beni ammortizzabili:

  1. Sopravvenienza attiva 2025: il professionista deve rilevare una maggiore tassazione pari alla differenza tra:
    • quote di ammortamento già dedotte (2022-2024) sul costo pieno di acquisto
    • quote “corrette” calcolate sul costo netto (costo acquisto meno contributo)
  2. Dal 2025 in poi: le quote di ammortamento deducibili si calcolano esclusivamente sul costo netto dei beni (costo storico – contributo percepito).

Esempio

Beni strumentali acquistati 2022:     € 10.000

Contributo in conto impianti 2025:   €   3.000

Costo netto ammortizzabile:            €   7.000

 

Nel 2022-2024 sono stati già dedotti ammortamenti su €10.000

Nel 2025: Sopravvenienza attiva = differenza quote dedotte (€3 .000 × % già ammortizzato)

Dal 2025: ammortamento annuale su €7.000

 

È utile rilevare che Il trattamento fornito dall’agenzia delle entrate in via interpretativa è identico a quello previsto in via interpretativa per i redditi d’impresa (artt. 85 e 92 TUIR): i contributi in conto capitale non generano reddito immediato ma riducono il costo dei beni strumentali, con ripresa a tassazione delle eventuali deduzioni “eccessive” già operate.

Questo chiarimento sistematico conferma che i professionisti (non forfettari) applicano le regole di ammortamento dei beni strumentali con la stessa logica delle imprese, distinguendosi nettamente dal principio di cassa puro dei compensi professionali.

Conclusione

Nel loro insieme, le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate fornite nel 2025 mostrano una linea interpretativa piuttosto chiara: il reddito di lavoro autonomo viene ricostruito secondo criteri sostanziali, con particolare attenzione al nesso economico tra provento e attività professionale e con una forte selezione dei casi in cui è possibile riconoscere effetti agevolativi o neutralità fiscale. Il risultato è una disciplina applicata in modo coerente, ma tendenzialmente rigoroso, nella quale la documentazione, la prova e il collegamento funzionale assumono un ruolo decisivo. In ciò si assiste ad un avvicinamento prodotto dal legislatore della Riforma del 2023 della determinazione del reddito di lavoro autonomo al reddito d’impresa, con tuttavia, una non ancora piena omogeneità a livello interpretativo.