di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi.
Lo scorso anno il legislatore ha introdotto una novità significativa nella fruizione delle detrazioni dall’imposta lorda per le persone fisiche, prevedendo un tetto massimo alle spese da portare in dichiarazione (con poche eccezioni, quali le spese mediche e gli oneri pluriennali sostenuti ante 2025).
Il tetto alle spese scatta anzitutto in riferimento all’ammontare del reddito del contribuente, ed è poi modulato diversamente tra i 75 e 100 mila euro di reddito, ovvero oltre 100 mila euro. Il limite di spesa però risente di un doppio parametro:
- oltre all’individuazione dell’importo fisso di riferimento
- deve poi proporzionarsi tale ammontare alla composizione del nucleo familiare, con particolare riguardo al numero dei figli a carico.
Insomma, trattasi di un meccanismo piuttosto astruso, che peraltro incrocia molteplici ulteriori regole già esistenti nei meccanismi delle detrazioni Irpef, che deve essere opportunamente “digerito”:
- sia per la corretta gestione in dichiarazione
- sia per comprendere se vi sono “vie di fuga”
- sia per ottimizzare le detrazioni per l’anno in corso (posto che la regola è a regime).
La valutazione a monte: gestire in via ottimale le detrazioni
Una premessa è d’obbligo: le detrazioni dall’imposta lorda hanno già di fondo delle regole precise, la prima delle quali riguardante la relativa fruizione, che avviene rigorosamente su base annua e fino a concorrenza (c.d. “capienza”), dell’imposta lorda del contribuente.
Non è ammesso il riporto all’anno successivo e nemmeno la genesi di crediti di sorta; se la detrazione non è fruita, in quanto eccedente l’imposta, la stessa è irrimediabilmente persa, con il corollario necessario che quando si è in presenza di detrazioni “attribuibili” a diversi aventi diritto (è il caso classico delle spese sostenute nell’interesse dei familiari a carico, ovvero delle spese condivise come mutui, interventi edilizi etc), è bene attribuire la detrazione a colui che sarà in grado di fruirne al meglio in dichiarazione.
Tale regola nel passato si è solitamente tradotta nell’attribuzione della detrazione al soggetto con reddito maggiore, ma a partire dal 2025 non è più così, in quanto come vedremo nel presente contributo con redditi almeno pari a 75 mila euro si incrocia una nuova limitazione che può divenire anche particolarmente severa.
Ebbene, i contribuenti si trovano oggi innanzi al primo bivio, ossia:
- procedere verso il soggetto con reddito basso, che dunque potrebbe avere imposta incapiente
- incrociare le nuove disposizioni penalizzanti per i redditi più elevati.
Tuttavia, il tema non si esaurisce solo in questo dilemma di fondo, posto che le detrazioni spesso e volentieri presentano limitazioni “singole” ulteriori, come ad esempio limiti di spesa (si pensi ai mutui, con le soglie previste per gli interessi detraibili nelle diverse casistiche, ovvero alle spese edilizie “classiche”), limiti di detrazioni (tipo le spese energetiche), nonché vincoli di vario genere (rate obbligatorie, eventuali limitazioni reddituali, etc).
Insomma, si tratta di un contesto particolarmente complesso che deve per forza di cose indurre ad una adeguata valutazione della scelta migliore da eseguire per massimizzare il beneficio fiscale, tenendo peraltro conto di altre variabili importanti quali le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni abbinate alle varie tipologie di redditi percepiti e gli oneri deducibili, che riducendo il reddito impattano, giocoforza, anche sulla “capienza” dell’imposta.
Il blocco alle detrazioni: attribuire la spesa, se possibile, a chi non incontra limiti
In estrema sintesi, a partire dall’anno 2025 per effetto del nuovo articolo 16 ter del Tuir, ogni singolo contribuente dovrà verificare la propria possibilità di indicare per intero o meno le spese detraibili in dichiarazione, in quanto in legislatore ha introdotto una specifica tecnica di “rimodulazione delle detrazioni”, che riguarda precise soglie reddituali. In particolare:
- I contribuenti che percepiscono un reddito non superiore a 75 mila euro, non hanno limitazioni;
- per i redditi superiori, si introducono due parametri ulteriori in forza dei quali determinare l’ammontare di spese detraibili: un limite massimo complessivo di spesa ed un meccanismo di “proporzionamento” di detto limite in funzione del numero dei figli a carico.
Il primo dato che emerge dalla norma e che la stessa si applica per i redditi da 75 mila euro a salire, è che essendo rivolta alle persone fisiche individualmente, all’interno di un nucleo familiare si renderà opportuno, laddove possibile, attribuire le spese detraibili ai soggetti non aventi limitazioni di sorta.
Ad esempio con due coniugi, di cui uno assestato ad un reddito non superiore a 75 mila euro, sarà opportuno ricondurre a quest’ultimo le spese detraibili, ricordandosi però sempre di quanto dapprima precisato circa il limite naturale esistente nel caso di redditi bassi, cui corrisponde solitamente un’imposta lorda contenuta, con elevato rischio che sia “incapiente”.
Nelle ipotesi invece di capienza dell’imposta lorda (dunque di contribuenti con redditi elevati e prossimi al limite di 75 mila euro), sarà possibile verificare l’eventuale riconducibilità delle spese a detto soggetto. Ad esempio, posto che rientrano nella nuova disposizione tutte le spese detraibili (con rare eccezioni), in presenza di spese sostenute per i familiari a carico (si pensi alle spese di istruzione), nel caso in cui le stesse siano intestate proprio al familiare a carico, si potrà indicare sulla relativa documentazione chi, tra gli aventi diritto (nel nostro caso, uno dei richiamati due coniugi), fruirà dell’intero ammontare della spesa detraibile: se il coniuge con reddito inferiore a 75 mila euro ha imposte lorde “capienti” per la fruizione delle detrazioni, allora sarà conveniente attribuire a detto soggetto le spese in argomento (con l’ulteriore corollario che durante il 2026 ed in futuro, in assenza di variazioni normative, sarà sempre conveniente far confluire le spese detraibili su detto coniuge con reddito inferiore, in modo da trarre il massimo beneficio possibile).
I parametri da considerare ai fini della nuova disposizione
Smarcata la prima regola banale ed intuitiva di cercare di evitare, per quanto possibile, la nuova limitazione, laddove si sia in presenza di contribuenti con redditi almeno pari a 75 mila euro è necessario comprendere il meccanismo di funzionamento della nuova tecnica di “rimodulazione delle detrazioni”.
Il reddito di riferimento: Il primo fattore da considerare attiene al concetto di reddito complessivo, ossia cosa si debba intendere a tal fine. In tale direzione, anzitutto per esplicita previsione normativa non rilevano i redditi dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Come chiarito dalla circolare n. 6 del 2025, vanno invece considerati altri redditi, quali quelli percepiti dai soggetti forfettari, la componente Ace detassata (norma oramai non più vigente e nel caso di specie riferibile all’imprenditore individuale) e i redditi sottoposti a cedolare secca. Dopo di che è bene rammentare che i contribuenti che hanno aderito al regime del concordato preventivo biennale, a prescindere dall’obbligo di dichiarare il reddito proposto, fruiscono delle agevolazioni fiscali in rapporto al reddito effettivo: pertanto l’eventuale blocco delle detrazioni scatterà in funzione del reddito concretamente realizzato, a prescindere da quello sottoposto a tassazione in base all’accordo.
Il tetto di spese: Determinato correttamente, ai nostri fini, il reddito del contribuente, al superamento della soglia reddituale prevista dalla norma, deve poi individuarsi il tetto teorico massimo della spesa previsto. L’importo teorico massimo delle spese da considerare è suddiviso in riferimento a due ulteriori fasce reddituali:
- tetto delle spese a 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non a 100.000 euro;
- tetto delle spese a 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Il coefficiente per figli a carico: Tale importo base (14 mila oppure 8 mila a secondo del reddito), però risente di un ulteriore passaggio; per comprendere infatti quale sarà il limite effettivo di spese detraibili del contribuente da rispettare in dichiarazione è necessario moltiplicare il limite massimo teorico per i seguenti coefficienti abbinati ai propri figli a carico:
- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre fiscalmente a carico.
Al che è evidente che l’astruso meccanismo inventato dal legislatore potrebbe rivelare particolari sorprese, in quanto, ad esempio, un contribuente con oltre 100 mila euro di reddito e senza figli a carico si ritrova con un limite di spesa di appena 4 mila euro, divenendo azzardata la scelta di attribuire ad esso spese molto rilevanti.
Cosa si intende per figli a carico, posto che diventano una variabile molto importante per comprendere il limite di spesa effettivo?
Sul punto, si deve richiamare sempre la circolare 6 del 2025, secondo cui in estrema sintesi:
- rilevano tutti i figli a carico nell’anno oggetto di dichiarazione, anche se nati all’interno di detto periodo d’imposta (anche i figli nati a dicembre);
- rilevano tutti i figli a carico, anche quelli per i quali si percepiscono assegni ovvero non si hanno detrazione, come per gli over 30: pertanto non rileva l’eventuale mancata fruizione della detrazione per carichi di famiglia;
- si conteggiano anche i figli a carico del solo coniuge deceduto.
È evidente che il “coefficiente familiare” è invero poca roba, posto che non rilevano i figli non a carico, seppur conviventi e non si devono mai considerare gli altri soggetti eventualmente a carico (coniuge, ascendenti o altri soggetti dell’articolo 433 del codice civile che possono risultare fiscalmente a carico), creandosi degli effetti palesemente distorsivi.
Esempi
Giusto per fare un esempio, si considerino le seguenti due casistiche:
- contribuente con reddito di 80 mila euro, che ha un coniuge e due figli a carico, con spese per le detrazioni (salvo le escluse dal blocco, di cui a breve si dirà), pari a 18 mila euro;
- Coniugi, di cui il primo con reddito di 80 mila ed il secondo con reddito di 70 mila euro, con spese di 18 mila euro suddivise al 50% ed un solo figlio a carico,
Nel primo caso, il contribuente detrae in rapporto ad un massimo di spesa determinato come segue: massimo 14 mila euro, moltiplicato per 0,85%, spese massime su cui detrarre pari a 11.900,00 euro. In particolare il coniuge fiscalmente a carico non sposta affatto il limite di spesa detraibile.
Nella seconda ipotesi, avremo il secondo coniuge che detrae interamente in rapporto ai suoi 9 mila euro di spesa, mentre il primo dovrà moltiplicare i propri 9 mila euro per il coefficiente di 0,70%, avendo pertanto diritto detrarre spese fino a 6.300,00 euro, per una detrazione complessiva della famiglia da calcolare su una spesa pari a 15.300,00 euro.
Di fatto, volgendo lo sguardo alla famiglia:
- la prima, composta da 4 persone, di cui solo uno percettore di reddito pari complessivamente ad 80 mila euro, si ritrova con 11.900,00 euro di tetto massimo di spesa;
- la seconda, composta da 3 persone, con due redditi per un ammontare totale di 150 mila euro, può fruire delle detrazioni fino ad un massimo di spesa di 15.300,00 euro.
Quale sia la logica di premiare la famiglia meno numerosa e con più soldi non è dato sapere, ma questo passa il convento.
Possiamo solo dire che qualcosa non funziona e la motivazione è semplice: da un lato il parametro familiare avrebbe dovuto in realtà far riferimento all’intero nucleo dei soggetti a carico e non soltanto ai figli e dall’altro si sarebbe dovuto introdurre un coefficiente reddituale “cumulativo”.
Ad ogni buon conto, molto rapidamente si sintetizzano i tetti di spesa effettivi a seconda delle casistiche familiari:
- Redditi tra 75 mila e 100 mila:
- Con zero figli, tetto a 7 mila euro;
- Con un figlio, tetto a 9.800,00 euro;
- Con due figli, tetto a 11.900,00 euro;
- Con 3 figli o con un figlio disabile, tetto pieno a 14.000,00 euro;
- Redditi oltre 100 mila euro:
- Con zero figli, tetto a 4 mila euro;
- Con un figlio, tetto a 5.600,00 euro;
- Con due figli, tetto a 6.800,00 euro;
- Con 3 figli o con un figlio disabile, tetto pieno ad 8.000,00 euro.
Gli oneri che non hanno limitazioni alla detrazione
La nuova disposizione in ogni caso pone delle limitazioni in ordine alle spese che devono essere sottoposte al nuovo limite, prevedendo anzitutto che sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri detraibili le spese sanitarie (tutte, dunque ad esempio anche quelle per il trasporto dei disabili), gli investimenti nelle start up innovative e gli investimenti nelle PMI innovative.
Dopo di che non si computano le spese “maturate” in annualità precedenti, con specifico riguardo a:
- le spese per i bonus edilizi in genere (e le rate di altri oneri, come i bonus energetici o i bonus mobili), sostenute fino al 31 dicembre 2024. Sul punto è bene precisare che la spesa rileva “per cassa”, a prescindere dall’esecuzione dei lavori. Quindi le spese fino a tutto il 2024 sono escluse dalla precedente limitazione, anche se i lavori hanno inizio nel 2025; di contro, per le spese sostenute nel 2025, pur in presenza di lavori avviati negli anni precedenti, la rata del singolo anno deve essere conteggiata nei limiti dapprima esposti (ad esempio, spesa del 2025 con detrazione pari a 40 mila euro, suddivisione in 10 rate, ammontare di 4 mila euro da conteggiare con le altre spese che consentono detrazioni per verificare l’effettiva spettanza; di contro, spesa del 2024 con detrazione di 50 mila euro, detrazione in dieci anni, ammontare di spesa di 5 mila euro detraibile senza limitazioni);
- le spese per i mutui (agrari, acquisto prima casa e ristrutturazione prima casa). Sul punto rileva la contrazione del mutuo, avvenuta entro il 31 dicembre 2024. Anche in questo caso si prescinde dagli altri requisiti normativi, dovendosi valutare solo la data di contrazione del mutuo (pertanto non ricadono nel limite le casistiche in cui il mutuo è contratto nel 2024 ma l’acquisto si perfeziona nel 2025, così come eventualmente in data successiva si sia perfezionato il requisito prima casa);
- i premi di assicurazione per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024.
Le spese che risentono della nuova disposizione
La nuova previsione non stabilisce ulteriori esclusioni, sancendo testualmente che il “tetto massimo di spesa ammesso” riguarda tutte le detrazioni dall’imposta lorda, a prescindere dalla percentuale di detrazione riconosciuta. Quindi trattasi di tutte le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 che danno diritto alle detrazioni al 19%, oltre che di quelle al 26% (come le detrazioni per i partiti politici), ovvero ancora le detrazioni al 36, 50 e 65% dei bonus edilizi in genere. Le spese con “vantaggio” fruito nel tempo (si pensi agli oneri edilizi, con ripartizione decennale), impattano nel limite massimo in considerazione della rata annuale (ovviamente tale regola si applica per le spese sostenute dal 2025: quindi con spesa di 90 mila euro del 2025 e ripartizione decennale, a partire dal 2025 e per 10 anni ai fini della nuova disposizione si dovrà considerare sempre la quota di 9 mila euro annui).
La concreta gestione della norma
La circolare n. 6 del 2025 contiene poi delle importanti esemplificazioni in merito alla nuova disposizione, che è utile richiamare in questa sede per comprendere come gestire il tetto massimo di spesa e cosa accade nell’incrocio eventuale di ulteriori disposizioni.
In premessa è bene ricordare nuovamente che ogni onere detraibile deve essere in ogni caso valutato con le sue eventuali limitazioni previste dalla normativa principale: si pensi agli interessi passivi sui mutui per l’acquisto della prima casa, il cui ammontare massimo di spesa ammesso ai fini della detrazione è già fissato a 4 mila euro.
Questo significa che ai fini della determinazione dell’effettiva spettanza dell’onere, nel caso di interessi sostenuti per 5.500 euro e contribuente ad esempio con reddito di 80 mila euro, in primo luogo si assume la spesa massima di 4 mila euro per i mutui (quindi già si eliminano i primi 1.500,00 euro di spesa eccedenti il limite previsti dalla specifica disposizione che gestisce i mutui prima casa) e poi si somma tale spesa a tutte le altre del contribuente ai fini dell’ulteriore valutazione stabilita dalle regole del riordino delle detrazioni.
Fatta questa precisazione, è poi evidente che nel rispetto del limite massimo di spesa ammessa in detrazione, bisognerà valutare l’effettivo impatto dichiarativo, con l’ovvio approdo logico di dover inizialmente imputare le spese che danno diritto ad una percentuale di detrazione maggiore (ad esempio, tra spese edilizie e spese con detrazione al 19%, è sempre preferibile usare le prime nei limiti di capienza della nuova norma e poi verificare l’eventuale utilizzo delle spese con percentuale di agevolazione inferiore).
Le casistiche della circolare n. 6 sono esemplificative.
Trattasi di 3 ipotesi invero di semplice comprensione, che però ben rappresentano i complessivi meccanismi che bisogna attivare per gestire al meglio la nuova disposizione. Nel riprendere tali esempi, ci concediamo anche qualche ulteriore licenza per essere maggiormente efficaci.
Esempio n. 1
Si considera il caso di un contribuente con reddito di 80 mila euro e 2 figli a carico.
Il limite di spesa è pertanto pari a 14.000 x 0,85% = 11.900,00 euro. Queste sono le spese che potrà riportare in dichiarazione.
Tale contribuente ha:
- spese mediche, 3.000,00 euro, escluse dalla norma;
- mutuo prima casa contratto nel 2025, spese effettive 6.500,00 euro (interessi e altri oneri notarili per la contrazione del mutuo), da considerare per l’importo di 4.000,00 euro;
- spese di istruzione per i figli, 2.000,00 euro;
- spese edilizie sulla prima casa sostenute nel 2025, per 90.000,00 euro, con rata di 9.000,00 euro (posta la ripartizione in dieci anni);
- erogazioni ai partiti politici per 4.000,00 euro.
Il totale delle spese da verificare è dato dai:
- mutui (4.000)
- istruzione (2.000)
- interventi edilizi (9.000)
- erogazione al partito (4.000)
per un totale di spese pari a 19.000,00 euro.
Come detto, la capienza è di 11.900,00 euro. Al contribuente conviene:
- anzitutto detrarre i 9.000,00 euro di spese edilizie, in modo da ottenere la detrazione al 50%, dunque 4.500,00 euro di beneficio;
- poi detrarre 2.900,00 euro (fino a concorrenza del limite totale di 11.900,00), di erogazioni ai partiti, che attribuiscono una detrazione del 26%.
In questo modo si esaurisce la capienza del limite di spesa rimodulato e dunque restano non detratte:
- 100 euro di erogazioni ai partiti;
- 000 euro di interessi passivi;
- 000 euro di spese di istruzione.
Esempio n. 2
Il secondo esempio è invece più immediato.
Con i medesimi numeri del primo esempio, si immagini che sia il mutuo prima casa che le spese edilizie siano “ante” 2025 (ad esempio mutuo contratto nel 2022 e spese edilizie pagate nel 2023).
Il limite di spesa sarà sempre 11.900,00 euro, ma in questo caso il contribuente potrà liberamente detrarre, oltre alle spese mediche, anche gli interessi passivi per 4.000,00 euro e la rata delle spese edilizie di 9.000,00 euro.
Le spese da confrontare con il limite di 11.900,00 euro sono dunque solo:
- le spese di istruzione per 2.000,00 euro
- le erogazioni ai partiti per 4.000,00 euro,
entrambe “capienti” nel limite. Il contribuente potrà dunque detrarre senza problemi.
Esempio n. 3
Il terzo esempio della circolare introduce un ulteriore tema, ossia la limitazione alle detrazioni al 19%, con eccezione delle spese mediche e dei mutui, che scatta per i redditi superiori a 120.000,00 euro, nel qual caso è necessario parametrare le detrazioni spettanti al reddito del contribuente.
Sia consentito anticipare, un vero caos rispetto al quale si auspica che il software sia in grado di gestire il tutto.
Contribuente con reddito di 150.000 euro e 3 figli a carico, con le seguenti spese:
- Mutuo, 2.000,00 euro, contratto nel 2025;
- Spese di istruzione, 3.000,00 euro;
- Erogazione al partito, 4.000,00 euro.
Con un reddito oltre 100 mila euro e 3 figli a carico, il tetto massimo di spesa è di 8.000,00 euro.
Al contribuente conviene anzitutto fruire delle erogazioni ai partiti, che danno il 26% di detrazione. Dopo di che utilizza la detrazione per gli interessi passivi (dunque 2.000 euro di spesa), con vantaggio al 19% pari a 380 euro e residuano 2.000 euro di “capienza” per le spese di istruzione (che per 1.000 euro eccedenti non sono detraibili).
Non è finita, perché per queste ultime spese scatta l’ulteriore norma secondo cui, se il contribuente ha un reddito superiore a 120 mila euro, deve parametrare le detrazioni al 19% (escluse, come detto, spese mediche e mutui) al seguente rapporto:
(240.000 -reddito contribuente)/120.000
In pratica, con il reddito a 150 mila euro, il rapporto è del 75% (240.000 – 150.000)/120.000 = 90.000/120.000 = 3/4 = 75%.
Al dunque le spese di istruzione, che rientrano in questa previsione, sul piano effettivo non solo perdono i primi 1.000 euro eccedenti il limite di spesa derivante dalla rimodulazione, ma rispetto alla detrazione di 380 euro (19% di 2.000), potranno essere fruite nella misura del 75%, pari a 285,00 euro.
Un autentico rompicapo.
Cosa fare in dichiarazione
In linea teorica l’approccio in dichiarazione dovrebbe essere “rilassato”, confidando nella capacità del software di eseguire la scelta più vantaggiosa per il contribuente. Ma è di sicuro così? Beh non è detto ed i dubbi derivano dalla scelta di introdurre nel modello una specifica casella, sia nel quadro RP del modello redditi delle persone fisiche che nel quadro E del modello 730, denominato in maniera molto eloquente “riordino delle detrazioni non automatizzato”.
Le istruzioni sul punto chiariscono che il contribuente può anche allontanarsi dalla scelta del software e decidere in maniera autonoma come rispettare il tetto di spesa riconosciuto dalla nuova disposizione. Questo però significa, molto mestamente, che “del software non vi è certezza”, con l’implicita conseguenza che il contribuente è di fronte ad un’alternativa: fregarsene e sperare che il software nel suo caso funzioni a meraviglia; preoccuparsi e farsi manualmente tutti i calcoli che in precedenza abbiamo evidenziato.
Ad esempio, riprendiamo il caso 3 del contribuente con 150 mila euro di reddito.
Limitando la scelta alla sola “capienza” delle spese nel tetto massimo di 8.000,00 euro, una volta detratte le erogazioni ai partiti, potrebbe sembrare indifferente usare i restanti 4.000 euro di spese tra le ripartizioni dapprima illustrate (2.000 euro per i mutui e 2.000 euro per l’istruzione), ovvero decidere di imputare 3.000 euro di istruzione e 1.000 di mutui, posto che in entrambi i casi si parla di detrazioni al 19%.
Invece non è così, perché interviene l’ulteriore disposizione che abbiamo visto prima in ordine ai redditi over 120 mila euro. Infatti nell’esempio esposto in precedenza si porta a casa la detrazione di 380 euro per i mutui e la detrazione effettiva di 285 euro per le spese di istruzione, per un totale di 665,00 euro. Indicando, di contro, 1.000 euro di mutui e 3.000 di istruzioni, la detrazione totale sarebbe stata di 190 per i mutui e di 570 x 75%, ossia 427,50, per un totale di 617,50. Di fatto, circa 50 euro in meno.
Al che, a voi l’ardua domanda: vi interessa dei 50 euro (ma magari sono anche di più) o volete farvi tutti i calcoli?
Buone detrazioni a tutti.

