Pagamento Pos, ecco il regolamento

Il Consiglio nazionale degli ingegneri anticipa la bozza del decreto attuativo del Mise. Pagamenti sopra la soglia dei 20 euro e fatturato minimo di 300 mila euro L’importo minimo, oltre il quale scatta l’obbligo di accettare pagamenti con POS è di 20 euro. Solo per professionisti sopra ai 200mila euro di reddito. È questo uno
Il Consiglio nazionale degli ingegneri anticipa la bozza del decreto attuativo del Mise. Pagamenti sopra la soglia dei 20 euro e fatturato minimo di 300 mila euro

L’importo minimo, oltre il quale scatta l’obbligo di accettare pagamenti con POS è di 20 euro. Solo per professionisti sopra ai 200mila euro di reddito. È questo uno dei passaggi contenuti nel decreto attuativo elaborato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Le anticipazioni sono state diffuse dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri,che ha espresso un giudizio positivo sulla bozza di decreto. Il 17 dicembre scorso il Ministro dello sviluppo economico ha elaborato uno schema di decreto recante la disciplina relativa ai pagamenti delle prestazioni professionali attraverso le carte di debito. Lo schema è stato inviato alla Banca d’Italia per l’acquisizione del previsto parere. Il provvedimento dovrà ottenere anche il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Lo schema di decreto si compone di tre articoli. Vediamoli.

L’articolo 1 illustra le definizioni utilizzate nello schema di decreto.
L’articolo 2 del decreto definisce l’ambito di applicazione. Il comma 1 stabilisce che l’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito “si applica a tutti i pagamenti superiori alla soglia minima di 20 euro per la vendita di prodotti o la prestazione di servizi”. Il comma 2 precisa che l’obbligo “si applica limitatamente ai pagamenti effettuati all’interno dei locali destinati allo svolgimento dell’attività di vendita o di prestazione di servizio, ed esclusivamente nel caso in cui il fatturato del soggetto che effettua l’attività (…), per la parte riferibile alle sole transazioni con consumatori o utenti, è superiore a 300 mila euro”.
Il comma 3, inoltre, stabilisce che “decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il limite di cui al comma 2 è ridotto a 200 mila euro”.
L’articolo 3, infine, precisa che “il presente decreto entra in vigore decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”. 

Finora, l’assenza del decreto attuativo ha determinato l’impossibilità di attenersi ad un obbligo (quello di accettare il pagamento elettronico dal cliente, come precisato dalla Banca d’Italia) vigente dal 1° gennaio di quest’anno.

 

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