Riforma Sicurezza sul Lavoro: le novità della Commissione Sisto

Verso una nuova concezione della normativa prevenzionistica, tra innovazioni normative, inasprimenti di pena e premialità da compliance. Prima lettura della relazione della Commissione Sisto in materia di SSL.

di avv. Pasquale Morelli (Foro di Vasto).

É stata elaborata una proposta di riforma in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, attraverso il lavoro compiuto dalla Commissione di studio, all’uopo istituita presso il Ministero della giustizia con DM 27.03.2024, presidura dal Vice Ministro Sen. Avv. Francesco Sisto.

La premessa generale e metodologica attuata, è stata quella di partire dall’attuale complesso normativo, principalmente incentrato ad imputare al datore di lavoro ed al coordinatore per la sicurezza, il possibile difetto organizzativo, ponendo la valutazione del rischio come momento centrale dell’attività preventiva, anche a discapito della verifica del nesso causale. L’attuale approccio, quindi, è stato criticato, ritenuto inadeguato alla complessità del tema e dei fenomeni che di verificano.

Sono state quindi avanzate una serie di proposte di modifica che interesserebbero il codice penale, di procedura penale, nonchè lo stesso dlgs 81/2008. Non solo, sono stati ipotizzati contesti premiali, laddove l’evento dovesse verificarsi in ambiti aziendali che hanno adottato, per tempo, modelli di organizazione e gestione, creando un attento collegamento tra il dlgs 231/2001 e l’art. 2086 cc riguardo agli adeguati assetti organizzativi, che rafforza ulteriormente l’idea sempre più convincente, sull’obbligatorietà di un mog, benchè l’attuale normativa non lo preveda.

Partendo dalle modifiche al codice penale, con questo contributo, al quale ne seguiranno altri nel prosieguo, si procederà ad una illustrazione per gradi della proposta di modifica elaborata dalla Commissione, il cui ambizioso obiettivo e quello di voler trasformare il diritto penale da strumento prevalentemente “punitivo” a leva preventiva e premiale, capace di incentivare buone prassi organizzative e una reale cultura della sicurezza.

Gli interventi suggeriti dalla Commissione sul codice penale, muovono su tre piani: a) inasprimento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose derivanti da violazioni delle norme antinfortunistiche; b) introduzione di nuove attenuanti pensate per riflettere la natura spesso multifattoriale degli infortuni; c) forte incentivo all’adozione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, secondo la logica dei sistemi ex d.lgs. 231/2001 e art. 30 d.lgs. 81/2008.

Centralissimo, in questa prospettiva, è il ruolo del grado della colpa e degli adempimenti organizzativi della persona giuridica.

Uno dei punti più immediatamente percepibili della proposta di riforma è il ritocco delle pene previste per:

  • l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2 c.p.), per il quale la pena minima passerebbe a 2 anni e 6 mesi di reclusione, mentre la pena massima arriverebbe fino a 8 anni;
  • lesioni personali colpose aggravate dalle stesse violazioni (art. 590, comma 3 c.p.), sarebbe previsto un è previsto un aumento delle pene base e un significativo innalzamento del massimo in caso di lesioni gravissime (fino a 4 anni).

Nel contempo, però, coerentemente la proposta ipotizza nuove circostanze attenuanti per riflettere la complessità causale degli infortuni, in quanto in materia di infortuni sul lavoro, raramente l’evento deriva da una sola condotta isolata, ma più spesso si tratta di una concatenazione di fattori, quali: scelte organizzative, carenze di coordinamento, errori individuali o mancanza di formazione e di controlli adeguati.

La riforma prende atto di questa realtà introducendo, negli artt. 589 e 590 c.p., specifiche attenuanti (nuovi commi 2‑bis e 3‑bis) quando l’infortunio è il risultato di una pluralità di cause e il ruolo di uno dei soggetti è marginale. Il giudice, così, potrà disporre di uno strumento normativo chiaro per graduare meglio la pena. È una scelta coerente con l’esigenza di proporzionalità e con soluzioni già sperimentate in materia di omicidio e lesioni stradali (artt. 589‑bis e 590‑bis c.p.).

Il vero punto di svolta è l’introduzione nel codice penale dell’art. 590‑septies, intitolato “Responsabilità del datore di lavoro per colpa grave”, in forza del quale il datore che ha adottato un MOG ex art. 30 (con rimando al dlgs 231) egli risponderà dei reati di omicidio o lesioni colpose da violazione di norme antifortunistiche, solo se ha agito con colpa grave. La presenza di un MOG adeguato, non solo genera vantaggio all’ente, ma comporta una limitazione della responsabilità del datore di lavoro persona fisica, solo in caso di colpa grave. Tanto, quindi, al fine di fortemente incentivare le aziende all’implementazione di un MOG ex art 30 dlgs 81/08 e dlgs 231/2001.

Ai fini di un’uniformità di interpretazione del concetto di colpa grave, la proposta individua dei criteri guida, quali: la gravità della violazione della regola cautelare; la prevedibilità ed evitabilità dell’evento; la condizioni e qualità personali dell’agente (formazione, ruolo, esperienza); la motivazioni che hanno ispirato la condotta. Accanto a questi criteri, assumono particolare rilievo inoltre specifiche asseverazioni e certificazioni in materia di sicurezza e strumenti che permettano anche alle imprese di minori dimensioni, non sempre in grado di adottare modelli complessi, di dimostrare un serio impegno di compliance.

La proposta di riforma, tuttavia, contempla ipotesi che escludono qualsiasi valutazione discrezionale del giudice. In determinati casi, infatti, la colpa sarà sempre grave, ovvero quando, manca:

  • la nomina del medico competente e del RSPP e l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
  • la valutazione dei rischi;
  • l’elaborazione del DVR e l’attuazione delle misure ivi previste;
  • l’aggiornamento della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione in caso di mutamenti aziendali, evoluzione tecnica o novità normative;
  • la fornitura dei DPI;
  • l’informazione e la formazione adeguate dei lavoratori, anche sui rischi specifici.