Con l’adozione del Regolamento (UE) 2026/1139, firmato il 20 maggio 2026, l’Unione europea compie un passo significativo verso una protezione più proattiva del mercato del lavoro. Finora il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (EGF) interveniva solo dopo i licenziamenti; con la riforma, invece, l’obiettivo diventa anticipare le crisi occupazionali, accompagnando i lavoratori verso nuove opportunità professionali prima della perdita effettiva dell’impiego.
Le nuove regole si applicheranno alle imprese che prevedono almeno 200 esuberi e potranno coinvolgere anche i dipendenti di aziende fornitrici o partner collegati alla stessa filiera produttiva.
Dal punto di vista operativo, la procedura coinvolge imprese, Stati membri e Commissione europea. Il processo si avvia quando un’azienda comunica formalmente ai rappresentanti dei lavoratori l’intenzione di procedere a licenziamenti collettivi. Da quel momento, l’impresa ha 14 settimane per presentare domanda di sostegno alle autorità nazionali. Lo Stato membro verifica la documentazione e trasmette la richiesta alla Commissione europea entro 15 giorni lavorativi. La Commissione dispone poi di 50 giorni lavorativi per valutarla. Una volta approvato il finanziamento, i fondi dovranno essere resi disponibili entro 10 giorni lavorativi, così da garantire un intervento rapido prima dell’uscita definitiva dei lavoratori dal mercato del lavoro.
Questo intervento fa parte della più ampia strategia europea di sostegno a settori chiave come automotive e acciaio, oggi particolarmente esposti agli effetti della transizione verde e digitale, alle tensioni geopolitiche e alla crescente concorrenza globale. Per tale ragione, il sostegno dell’EGF non si limita a indennità economiche, ma prevede anche un pacchetto coordinato di servizi personalizzati per il reinserimento professionale. Tra le misure finanziabili figurano: programmi di formazione (in ambito digitale, green e specialistico); certificazione delle competenze; orientamento professionale; assistenza nella ricerca di lavoro; mentoring e supporto all’imprenditorialità. Non saranno invece finanziate misure passive di sostegno al reddito o strumenti di cassa integrazione.
L’attuazione delle misure resterà in capo all’impresa richiedente, che dovrà anche garantire il cofinanziamento della quota non coperta dall’UE. Al termine del programma, l’azienda dovrà trasmettere alle autorità nazionali una relazione finale e raccogliere il feedback dei lavoratori coinvolti sull’efficacia degli interventi.
La modifica dell’EGF si inserisce nella più ampia revisione degli strumenti sociali europei ed è stata proposta parallelamente alle modifiche del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), già rivisto dal Consiglio nel settembre 2025 durante la verifica intermedia della politica di coesione.
Le nuove disposizioni resteranno in vigore fino alla fine del 2027, in linea con l’attuale quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea. In definitiva, Bruxelles punta a rafforzare la competitività europea senza lasciare indietro i lavoratori, nel contesto delle profonde trasformazioni industriali ed economiche in corso.

