di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi.
La quinta versione della rottamazione è stata varata con la manovra di bilancio (legge 199 del 2025), con delle importanti variazioni rispetto al passato. Se da un lato vi è stata una estensione delle rateazioni possibili, con anche maggiore flessibilità sulla decadenza, dall’altro vi è stato un notevole restringimento del perimetro applicativo, limitato solo alle casistiche di omissioni dei versamenti, sia di imposte che di contributi, oltre che agli esiti dei controlli formali.
In tanti hanno sperato/auspicato che con il c.d. milleproroghe, ossia il classico decreto affiancato alla manovra, in sede di conversione in legge fossero recepite le modifiche invocate, dall’allargamento temporale dei ruoli interessati all’assorbimento delle varie casistiche interessate dai medesimi ruoli, come per gli accertamenti o le imposte di registro, ma invece tutto è rimasto immutato.
Al che diviene possibile riassumere gli aspetti principali della nuova rottamazione, per fare qualche considerazione pratica operativa.
L’obiettivo ed il perimetro della rottamazione: cosa cambia
È noto che la rottamazione permette significativi risparmi in termini di interessi e sanzioni applicate negli atti che hanno originato i ruoli. Per esplicita previsione normativa, i ruoli inclusi nella rottamazione possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio. In termini pratici, è necessario versare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
La scelta del legislatore nella versione quinquies, però, è stata però quella di limitare tale opportunità soltanto a coloro che “spontaneamente” avevano già evidenziato gli importi dovuti, non riuscendo poi ad ottemperare alle ordinarie date di versamento. Chiara la distinzione rispetto al passato: si agevola chi ha dichiarato i propri debiti al fisco, ma non è riuscito ad adempiere, mentre si esclude chi invece è stato accertato dal fisco ed è stato ritenuto “pericoloso” in quanto evasore che ha “occultato” i propri dati.
Nel dettaglio, secondo quanto previsto dal comma 82 dell’articolo 1 della legge 199 del 2025:
- Sono rottamabili i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Si rammenta sul punto che non rileva la notifica della cartella di pagamento al contribuente da parte dell’agente della riscossione, ma deve andarsi ad osservare l’affidamento del ruolo dall’ente creditore (Agenzia Entrate o Inps) all’agente della riscossione. Ad ogni buon conto è la stessa Agenzia della Riscossione che se interrogata al riguardo evidenzia al contribuente i ruoli “rottamabili”. In tanti auspicavano un allargamento periodale fino a tutto il 2024, ma al momento così non è;
- Come anticipato, quale prima importante novità i ruoli devono derivare dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 (controllo automatizzato degli esiti delle dichiarazioni e controllo formale ai fini delle II.DD), e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR 633/72 (analoghi controlli n materia IVA), ovvero derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS.
È evidente pertanto la grandissima differenza rispetto al passato e degli esempi concreti possono aiutare. Un contribuente che ha prodotto la dichiarazione per il 2020, ha spontaneamente evidenziato in dichiarazione di essere a debito di 10 mila euro ma non ha versato le imposte a debito alle ordinarie scadenze ed ha ignorato l’avviso bonario, ritrovandosi un ruolo affidato a dicembre 2023, può rottamare; di contro, un contribuente che ha ricevuto un accertamento per il 2020, ha subito il recupero di 10 mila euro di imposte e 10 mila di sanzioni, ha fatto ricorso e subito le iscrizioni a ruolo provvisorie, magari anche in presenza di sentenza di primo grado negativa con iscrizione dei due terzi di sanzione (essendo pertanto un soggetto fortemente interessato alla rottamazione), con la versione quinquies è escluso.
Lo stesso dicasi per altri ruoli riferiti ad altre casistiche (come molto diffusi i recuperi delle imposte indirette tipo quelle di registro).
La procedura da seguire
Il meccanismo della rottamazione può ormai definirsi “conosciuto dagli operatori e collaudato”, potendo già al momento fare riferimento alle informazioni rinvenibili sul sito dell’Agente della Riscossione sia per comprendere quali ruoli sono rottamabili, sia per produrre la relativa domanda. La domanda, in particolare, può essere prodotta entro il 30 aprile 2026, è modificabile fino alla medesima data ed è “libera”, nel senso che il contribuente può decidere cosa rottamare, in quale modalità (anche con più domande separate in funzione dei ruoli) e con quante rate (tenendo conto che in ogni caso la singola rata non potrà essere di ammontare inferiore a 100 euro).
Sul piano pratico, è consigliabile separare le domande soprattutto se il contribuente ritiene di poter non avere nel tempo le occorrenze necessarie per adempiere per intero. In tal modo, in caso di eventuale incapienza parziale, potrà comunque mandare avanti le rateazioni delle rottamazioni più rilevanti e con maggior risparmio.
Nel contesto della rateazione si incrocia poi la seconda grande novità della nuova rottamazione. Ferma restando la possibilità di pagare anche in unica soluzione, per quanto concerne il numero delle rate si può giungere fino ad un massimo di 54 rate bimestrali a decorrere dal 31 luglio 2026. Ovvio trattasi di rottamazioni particolarmente durature, in quanto scegliendo per il massimo delle rate si giunge fino al 31 maggio 2035. Gli interessi sono dovuti nella misura del 3% annuo e si calcolano dal 1° agosto 2026 in poi; nel 2026 le rate sono previste al 31 luglio, al 30 settembre e al 30 novembre, dopo di che si avrà una cadenza a mesi “dispari” (fine mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre).
La rottamazione si perfeziona con il completo pagamento di quanto dovuto ed eventuali pagamenti incompleti “costano” carissimo, dato che in simili ipotesi l’agente della riscossione è autorizzato a richiedere gli importi dei ruoli “originari”.
Sul fronte della decadenza si registra la terza novità rilevante della rottamazione quinquies. Fatta eccezione per il caso “rata unica”, dove evidentemente se non si paga non si rottama (e aggiungiamo “meno male”), nonché per il caso che ci permettiamo di definire patologico di mancato pagamento dell’ultima rata (della serie, tutto può accadere, ma non crollare sul traguardo), nel mezzo delle rateazioni il legislatore ha previsto che la decadenza si concretizza solo nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
Occhio sul punto: la rottamazione quinquies non ammette tolleranze in caso di pagamento in ritardo, ma porta alla decadenza solo se non si pagano due rate. Al che, evidentemente, in caso di mancato pagamento di una rata bisogna sempre ricordarsi di pagarla in un qualsiasi ulteriore momento disponibile, ma prima che si incappi nel mancato pagamento di un’altra rata. Ad esempio, potrei nel periodo natalizio non avere i soldi per pagare la rata di novembre, mentre da gennaio in poi riprendo ad essere regolare; non è necessario pagare la rata di novembre entro gennaio, posso anche aspettare la prima occasione utile, l’importante è che da gennaio in poi siano rispettate le scadenze ed è possibile riallinearsi, pagando la rata saltata di novembre, anche a giugno (tornando ad una situazione con tutte le rate pagate). Una volta che si ritorna ad una posizione di regolarità, il conteggio riparte da zero, avendo nuovamente un “bonus” di eventuale non pagamento eseguito alla scadenza prevista.
Considerato che nella rottamazione viene chiesto di fatto il pagamento del solo importo “capitale” dovuto, potrebbe anche accadere che il contribuente abbia già corrisposto tale ammontare nel corso delle “normali” rateazioni dei ruoli ricevuti.
Deve dirsi, in franchezza, che con la versione quinquies tale evenienza sembra molto rara, non soltanto in quanto è l’ennesima riproposizione e presumibilmente i ruoli rottamabili sono “giovani”, con dunque ridotti periodi di rateazione ordinaria, ma soprattutto perché essendo ruoli legati alle omissioni spontanee, con sanzioni contenute, avranno nella stragrande maggioranza dei casi delle rate ordinarie con elevata incidenza della quota capitale e scarso peso delle sanzioni. Nel passato invece la casistica poteva essere diffusa: si pensi proprio alla citata ipotesi del ruolo collegato al primo grado di giudizio di un contenzioso tributario, con cartella di pagamento composta da 1/3 di imposte e 2/3 di sanzioni e interessi. In queste ipotesi l’eventuale rateazione ordinaria avrebbe potuto già esaurire il “debito” necessario per la rottamazione.
Ad ogni buon conto una simile evenienza la si nota osservando il prospetto offerto dall’Agenzia della Riscossione, che appunto evidenzia l’ammontare originario del ruolo e l’importo necessario per rottamare. La cosa importante da ricordare è però che se anche non siano dovuti importi, comunque è obbligatorio presentare la domanda di rottamazione, non esistendo alcun automatismo. In definitiva, massima attenzione sul punto: se per la rottamazione non è dovuto alcun importo, la domanda va comunque prodotta, altrimenti nulla accade e rimane da pagare l’importo in termini di sanzioni, interessi, aggi, etc del ruolo originario.
Residua a questo punto una domanda innocente, ma dalla risposta invero scontata: ma se nel tempo il contribuente ha pagato addirittura in eccesso rispetto al quantum richiesto per rottamare, per caso e di grazia qualcosa gli verrà restituito? Non se ne parla proprio, si adotta il famoso principio: chi ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato. In questi casi si rottama presentando la domanda, non si paga nulla, ma niente viene rimborsato.
Resta poi immutata, come nel passato, la specifica disposizione di dover rinunciare ai contenziosi pendenti sui ruoli oggetto di rottamazione. Se qualcuno ha impugnato i ruoli ricevuti, in sede di domanda dovrà “fleggare” la relativa casella, con ciò confermando la sua volontà di rinunciare al contenzioso; dopo di che a seguito del pagamento della prima rata si “completa e perfeziona” tale rinuncia, in tal modo divenendo inefficace tutte le eventuali sentenze pronunciate nel processo ed ancora non passate in giudicato .
Sul piano procedurale infine si rammenta che:
- entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato, come nel passato, mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore, ovvero mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, o ancora presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
I vantaggi della rottamazione
La rottamazione porta in dote non soltanto un importante risparmio di interessi, sanzioni e altri oneri minori, ma anche una serie ulteriori di effetti che sono di sicura rilevanza, come disciplinati dai commi 91 e 94 dell’articolo 1 della Legge 199 del 2025. Come per le rottamazioni precedenti, infatti, anzitutto a seguito della presentazione della dichiarazione:
- sono sospesi sia i termini di prescrizione e decadenza, sia, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione e non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ed è possibile ottenere il rilascio del Durc.
Inoltre, una volta prodotta la rottamazione, alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni, mentre il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
I soggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni e l’ancora (parziale) di salvataggio della nuova procedura
Un aspetto molto controverso attiene alla decadenza delle vecchie rottamazioni. I contribuenti interessati, che sono incappati nella inefficacia delle sanatorie precedenti alla data del 30 settembre 2025 (con dunque al momento nessuna possibilità per chi è decaduto in data successiva), possono accedere alla nuova edizione in commento, ma con una condizione di fondo ben precisa: deve trattarsi di ruoli rientranti nel perimetro oggettivo della rottamazione quinquies. Questo significa che le vecchie rottamazioni decadute, oggi “salvabili” nella nuova, sono soltanto quelle riferite a:
- ruoli emessi per i controlli automatizzati (omessi versamenti, anche parziali) e formali delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA;
- ruoli emessi per gli omessi versamenti dei contributi.
Restano invece fuori tutte le altre casistiche di rottamazioni precedenti decadute. Ad esempio, se qualcuno ha fatto la rottamazione di un ruolo connesso ad un contenzioso tributario e poi è decaduto, oggi non ha la possibilità di accedere alla rottamazione quinquies (e trattasi di un “danno” non indifferente), potendo solo riattivare, se possibile, la rateazione ordinaria ma in riferimento ai complessivi importi ancora dovuti sul ruolo “ante rottamazione” (con dunque interessi, sanzioni e altri orpelli).
La rottamazione per le violazioni stradali
Per esplicita previsione normativa, poi, per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato, la rottamazione esplica effetti limitatamente agli interessi, comunque denominati, nonchè alle somme maturate a titolo di aggio
La possibilità concessa alle regioni e agli enti locali
Infine, nei commi da 102 a seguire della manovra, è prevista anche la possibilità di meccanismi premiali finalizzati alla riduzione delle sanzioni stabiliti da regioni ed Enti Locali, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità. Tali enti infatti possono introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni; il legislatore prevede al riguardo che tale definizione deve avvenire entro un termine appositamente fissato da ciascun ente che deve essere non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale. Peraltro, ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. La sola limitazione prevista è che possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali, mentre sono ammesse a forme di definizione agevolata le entrate di natura patrimoniale.

