Pillole fiscali di maggio

A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Torna il redditometro – anzi no, per ora

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 7/5/24 (G.U. n.116 del 20/5/24) – Atto di indirizzo del 23/5/24

È stato pubblicato un decreto ministeriale che reintroduce una metodologia di accertamento del reddito delle persone fisiche basata contenuto induttivo degli elementi (spesa sostenuta e propensione al risparmio) che indicano la capacità contributiva di ciascun contribuente. In base a tali elementi può essere accertato sinteticamente il reddito o il maggior reddito complessivo delle persone fisiche da parte dell’Agenzia delle entrate, come in passato avveniva in applicazione del cd. redditometro.

Le nuove disposizioni si applicano agli accertamenti relativi ai redditi degli anni dal 2016 in poi.

L’applicazione del D.M. è stata, tuttavia, per ora sospesa. In particolare, con l’atto di indirizzo si è stabilito che l’avvio degli accertamenti basati sul nuovo redditometro è differito all’entrata in vigore dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative dell’articolo 38, co. 5, del D.P.R. n. 600/1973.        

 

Contraddittorio preventivo – il diritto non si applica agli atti emessi prima del 30 aprile 2024

Art. 7, co. 1, D.L. n. 39 del 29/3/24, convertito con Legge 23 maggio 2024, n. 67, (G.U. n. 123 del 28/5/24)

È stato confermato in sede di conversione del decreto-legge che il diritto al contraddittorio preventivo non è applicabile agli atti emessi prima del 30/4/24 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del D.lgs. n. 218/1997, emesso prima del 30/4/24.

 

Ravvedimento speciale – nuovi termini per il versamento delle somme

Art. 7, co. 6, D.L. n. 39 del 29/3/24, convertito con Legge 23 maggio 2024, n. 67, (G.U. n. 123 del 28/5/24)

È stato confermato in sede di conversione del decreto-legge che le somme dovute per il ravvedimento speciale con riferimento alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta 2022, di cui all’art. 3, co. 12-undecies del D.L. n. 215/2023, possono essere versate:

  • in un’unica soluzione entro il 31/5/24, ovvero;
  • in 4 rate di pari importo alle seguenti scadenze: 31/5/24 – 30/6/24 – 30/9/24 – 20/12/24. In questo caso, sulla 2°, 3° e 4° rata sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

 

Regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni – riaperti i termini

Art. 7, co. 7, D.L. n. 39 del 29/3/24, convertito con Legge 23 maggio 2024, n. 67, (G.U. n. 123 del 28/5/24)

È stato confermato in sede di conversione del decreto-legge che chi non ha perfezionato entro il 30/9/23 la procedura di regolarizzazione delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta 2021 e a periodi d’imposta precedenti, di cui all’art. 1, co. da 174 a 178, della legge n. 197/2022, può comunque procedere alla regolarizzazione, se entro il 31/5/24:

  • versa le somme dovute in un’unica soluzione (o, in alternativa versa, entro il 31/5/24 un importo pari a 5 delle 8 rate previste;
  • versa nei termini previsti le 3 rate residue, su cui sono applicati gli interessi del 2% annuo a decorrere dal 1/6/24);
  • rimuove le irregolarità od omissioni.

 

Contraddittorio preventivo – ambito oggettivo

Art. 7 bis, D.L. n. 39 del 29/3/24, convertito con Legge 23 maggio 2024, n. 67, (G.U. n. 123 del 28/5/24)

Il diritto al contraddittorio preventivo si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

Tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze rientrano anche quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

 

 

Per gli immobili

 

Esenzione IMU coniugi

Cassazione n. 12608 dell’8/5/24

In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, deve essere escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui – salvo l’accertamento di comportamenti elusivi – il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune.

 

Approvati i nuovi modelli di dichiarazione IMU e relative istruzioni

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 24/4/24 (G.U. n.112 del 15/5/24)

Sono stati approvati il modello (e relative istruzioni) che deve essere utilizzata per la dichiarazione IMU cartacea o telematica, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Superbonus – sconto in fattura – scarto e nuovo invio allo SDI

Agenzia delle entrate, risposta n. 103 del 13/5/24

Ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, nel caso di opzione per lo ”sconto integrale” in fattura, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI entro 12 giorni. Laddove la fattura elettronica recante lo sconto integrale sia stata inizialmente inviata al SdI il 30/12/23 e, a seguito di avvenuto scarto, nuovamente inviata nei 5 giorni successivi allo stesso, la stessa potrà considerarsi emessa nel 2023, con tutte le conseguenze del caso.              

Locazioni brevi – chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle entrate, circolare n. 10 del 10/5/24

Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire della cedolare secca con aliquota ridotta del 21%. La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse.

La cedolare secca con aliquota del 26% è applicata a partire dal 2° immobile dato in locazione. La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dal 1/1/24, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni. 

Il locatore dovrà determinare l’imposta dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.

 

Le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio spettano al detentore dell’immobile

Agenzia delle entrate, risposta n. 102 del 13/5/24

Può fruire della detrazione di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Superbonus”) il contribuente che abbia sottoscritto un contratto di comodato d’uso o di locazione regolarmente registrato, nonché il contribuente che disponga dell’immobile in forza di un diverso titolo purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale che risulti da un documento con data certa.

 

Immobili danneggiati dal terremoto nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – sconto in fattura e cessione del credito sempre più difficili

Art. 1, co. 1, lett. b), D.L. n. 39 del 29/3/24, convertito con Legge 23 maggio 2024, n. 67, (G.U. n. 123 del 28/5/24)

Si può ancora optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dal terremoto delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatosi il 6/4/09 e a far data dal 24/8/16, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate dal 30/3/24.

In sede di conversione del decreto-legge è stata esclusa l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito per gli interventi (art. 119, co. 4-ter) di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni individuati dagli elenchi allegati al D.L. n. 189/2016, e al D.L. n. 39/2009, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

La deroga, tuttavia, si applica solo entro determinati limiti di spesa per lo Stato (400.000.000 euro per il 2024, di cui 70.000.000 euro per gli eventi sismici verificatesi il 6/4/09).

 

Immobili danneggiati dal terremoto ed eventi metereologici della regione Marche – sconto in fattura e cessione del credito sempre più difficili

Art. 1, co. 1, lett. c) e co. 3, D.L. n. 39 del 29/3/24, convertito con Legge 23 maggio 2024, n. 67, (G.U. n. 123 del 28/5/24)

L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per le spese per interventi effettuati in relazione a immobili situati nella regione Marche che siano stati danneggiati:

  • nei territori colpiti da terremoti verificatisi dal 1/4/09, di cui all’art. 119, co. 8-ter, 1° periodo, del D.L. n. 34/2020, nonché
  • dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15/9/22 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

è possibile esclusivamente per le spese sostenute per gli interventi da superbonus per i quali, prima del 30/3/24 è stata:

  • presentata la CILA e/o adottata la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori (nel caso di superbonus);
  • presentata l’istanza per la concessione di contributi (requisito modificato in sede di conversione del decreto-legge).

 

Interventi per il superamento di barriere architettoniche – sconto in fattura e cessione del credito sempre più difficili

Art. 1, co. 4, D.L. n. 39 del 29/3/24, convertito con Legge 23 maggio 2024, n. 67, (G.U. n. 123 del 28/5/24)

È stato confermato in sede di conversione del decreto-legge che i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, (in quest’ultimo caso a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro), per le gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche

  • per le spese sostenute dal 1/1/24 al 30/3/24 possono optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito;
  • per le spese sostenute dopo il 30/3/24 possono esercitare le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito solo per gli interventi per i quali prima del 30/3/24:
  • è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • sono già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

 

Interventi per i quali era stata concessa la deroga al divieto di esercitare l’opzione – sconto in fattura e cessione del credito sempre più difficili

Art. 1, co. 5, D.L. n. 39 del 29/3/24, convertito con Legge 23 maggio 2024, n. 67, (G.U. n. 123 del 28/5/24)

È stato confermato in sede di conversione del decreto-legge che per gli interventi per i quali, in base alla legislazione previgente, era stato derogato al divieto di esercitare l’opzione per la sconto in fattura o la cessione del credito e consentito l’esercizio delle suddette opzioni a decorrere dal 16/2/23, non è più possibile esercitare le suddette opzioni se prima del 30/3/24 non è stata sostenuta alcuna spesa per lavori già effettuati. L’ulteriore requisito riguarda gli interventi (supebonus):

  • diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali al 16/2/23 è stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • effettuati dai condomini per i quali al 16/2/23 è stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
  • che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 16/2/23 è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Il nuovo requisito deve essere rispettato anche da chi ha effettuato interventi, diversi da quelli di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, per i quali al 16/2/23:

  • è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

 

Niente remissione in bonis per l’obbligo di comunicazione dell’opzione per sconto in fattura e cessione del credito

Art. 2, D.L. n. 39 del 29/3/24, convertito con Legge 23 maggio 2024, n. 67, (G.U. n. 123 del 28/5/24)

È stato confermato in sede di conversione del decreto-legge che la remissione in bonis, istituto che consente, al ricorrere dei requisiti, di fruire comunque di benefici fiscali o di accedere a regimi fiscali opzionali, anche nel caso in cui non sono stati eseguiti nei termini i previsti adempimenti di natura formale, non si applica all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e le cessioni del credito.

È stato, inoltre, previsto che la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, relative alle spese sostenute nel 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022, inviate dal 1 al 4/4/24, era possibile entro il 4.4.2024.

 

Superbonus – nuovo obbligo di comunicazione all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche

Art. 3, D.L. n. 39 del 29/3/24, convertito con Legge 23 maggio 2024, n. 67, (G.U. n. 123 del 28/5/24)

È stato confermato in sede di conversione del decreto-legge che chi sostiene spese per gli interventi di efficientamento energetico, agevolabili ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus), che:

  • entro il 31/12/23 ha presentato la CILA, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • ha presentato la CILA, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1/1/24;

deve trasmettere all’ENEA al fine del monitoraggio della spesa relativa agli interventi agevolabili:

  • i dati catastali relativi all’immobile su cui sono effettuati gli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 al 30/3/24;
  • l’ammontare delle spese che presumibilmente saranno sostenute dopo il 30/3/24 (anni 2024 e 2025);
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle suddette spese.

Chi sostiene spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus), deve trasmettere al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche”, già in fase di asseverazione, le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati:

  • dati catastali relativi all’immobile su cui sono effettuati gli interventi;
  • ammontare delle spese sostenute nel 2024 al 30/3/24;
  • ammontare delle spese che presumibilmente saranno sostenute dopo il 30/3/24 (2024 e 2025);
  • percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle suddette spese.

Un D.P.C.M. stabilirà il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni.

L’omessa trasmissione dei dati nei termini comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro, ovvero, per gli interventi per i quali la CILA, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 30/3/24, la decadenza dal superbonus.

 

Crediti da bonus edilizi – utilizzo limitato se si hanno iscrizioni a ruolo

Art. 4, co. 1 e 2, D.L. n. 39 del 29/3/24, convertito con Legge 23 maggio 2024, n. 67, (G.U. n. 123 del 28/5/24)

È stato confermato in sede di conversione del decreto-legge che Sono state previste limitazioni all’utilizzo dei crediti d’imposta da superbonus e altre detrazioni nel caso in cui il soggetto che fruisce dell’agevolazione abbia iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per un ammontare superiore a determinati importi.

In particolare, in caso di iscrizioni a ruolo, per importi (complessivamente):

  • superiori a 10.000 euro (se sono decorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento e non vi sono provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione) l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti d’imposta presenti nella piattaforma telematica è sospesa fino a concorrenza degli importi dei ruoli e carichi;
  • superiori a 100.000 euro (scaduti i termini di pagamento e non vi sono provvedimenti di sospensione) è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione in F24, ad eccezione dei seguenti crediti:
  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

       Queste ultime disposizioni si applicano a decorrere dal 1/7/24.

 

Detrazioni per interventi su immobili frazionate in 10 anni

Art. 4 bis, co. 4, D.L. n. 39 del 29/3/24, convertito con Legge 23 maggio 2024, n. 67, (G.U. n. 123 del 28/5/24)

Per le spese sostenute dal 2024 la detrazione è ripartita in 10 anni in relazione agli interventi:

  • da Superbonus (art. 119 D.L. n. 34/2020)
  • per il superamento di barriere architettoniche (119-ter D.L. n. 34/2020);
  • di ristrutturazione edilizia (art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013).

 

Crediti d’imposta da sconto in fattura e cessione del credito – utilizzo ripartito

Art. 4 bis, co. 5, D.L. n. 39 del 29/3/24, convertito con Legge 23 maggio 2024, n. 67, (G.U. n. 123 del 28/5/24)

Sono ripartiti in 4 o 5 quote annuali i crediti d’imposta che derivano dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, relativi a spese sostenute dal 2024 in relazione agli interventi:

  • da Superbonus (art. 119 D.L. n. 34/2020) – 4 quote annuali di pari importo;
  • per il superamento di barriere architettoniche (119-ter D.L. n. 34/2020)5 quote annuali di pari importo;
  • di ristrutturazione edilizia (art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013)5 quote annuali di pari importo.

 

Cessione del credito – rate residue non fruite

Art. 4 bis, co. 7, D.L. n. 39 del 29/3/24, convertito con Legge 23 maggio 2024, n. 67, (G.U. n. 123 del 28/5/24)

Dal 28/5/24 non è più possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni che derivano dalle spese per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

 

Spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica di edifici – la detrazione si riduce dal 2028

Art. 9-bis, co. 8, D.L. n. 39 del 29/3/24, convertito con Legge 23 maggio 2024, n. 67, (G.U. n. 123 del 28/5/24)

Scenderà al 30% l’aliquota per la detrazione per le spese per interventi sugli immobili (recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica) sostenute dal 1/1/28 al 31/12/33.

La riduzione non impatta sulle spese sostenute per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione per le quali la detrazione resterà del 50%.

 

Superbonus – spese per interventi su immobile parzialmente inagibile per danni da eventi sismici del 2016

Agenzia delle entrate, risposta n. 119 del 31/5/24

L’unità immobiliare oggetto degli interventi di ricostruzione ubicata in un Comune interessato dagli eventi sismici del 2016, può beneficiare del Superbonus entro il 31/12/25, termine previsto dall’art. 119, co. 8-ter, del D.L. n. 34/2020. Il Superbonus spetta per la parte di spesa effettivamente rimasta a carico; pertanto, dovranno essere sottratti i contributi ricevuti dall’ammontare di spesa su cui applicare la detrazione.

 

Demolizione fabbricato collabente

Agenzia delle entrate, risposta n. 112 del 23/5/24

Per la demolizione del fabbricato con il consenso espresso dei venditori spetta la detrazione di cui all’art. 16 bis del Tuir essendo assicurata la disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente oggetto degli interventi agevolabili.

Occorre indicare in dichiarazione i dati catastali identificativi dell’immobile (in corso di demolizione) nonché gli estremi di registrazione dell’atto di acquisto dello ius aedificandi tratto dal predetto cespite immobiliare.           

 

Varie

 

Imposta di registro – chi richiede la registrazione di un atto è tenuto al pagamento dell’imposta

Cassazione n. 13807 del 17/5/24

Colui che richiede volontariamente la registrazione di un atto è tenuto anche al pagamento della relativa imposta (in misura fissa o proporzionale) ancorché non sia parte sostanziale del rapporto.

 

Imposta di registro – caparra penitenziale

Cassazione n. 12398 del 7/5/24

Ai fini dell’imposta di registro, la caparra penitenziale, che è un negozio accessorio, da cui deriva l’attribuzione del diritto di recesso a fronte della previsione di un corrispettivo per il suo esercizio, ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 28 del D.P.R. 131/1986, in quanto l’esercizio del diritto di recesso ha gli stessi effetti della risoluzione.

All’ammontare previsto quale corrispettivo del recesso si applica l’aliquota del 3% di cui all’art. 9 della parte I della tariffa del D.P.R. n. 131/1986, ma solo al momento del suo eventuale esercizio e dello scioglimento del vincolo contrattuale, riconducibile alla clausola contrattuale, salva, da un lato, l’applicazione dell’aliquota dello 0,5% di cui all’art. 6 della parte I della tariffa del D.P.R. n. 131/1986 in presenza di quietanze e, dall’altro lato, l’imputazione dell’imposta pagata a quella principale dovuta per la stipulazione del contratto definitivo, laddove il diritto di recesso, conferito in un contratto preliminare, non sia esercitato e la somma corrisposta a titolo di caparra penitenziale si traduca in un acconto o saldo del prezzo.