CONSIGLIO DI STATO: AMMISSIBLI LE GARE AL RIBASSO

Le prestazioni accessorie possono addirittura arrivare alla gratuita’ Alla luce delle norme e dei principi di fonte comunitaria e della relativa elaborazione giurisprudenziale, può ritenersi fermo e legittimo il carattere inderogabile delle tariffe professionali? Questo l’interrogativo attorno al quale è costruita la sentenza del Consiglio di Stato (N.1342/09, Sezione sesta) che ha stabilito che ingegneri
Le prestazioni accessorie possono addirittura arrivare alla gratuita’

Alla luce delle norme e dei principi di fonte comunitaria e della relativa elaborazione giurisprudenziale, può ritenersi fermo e legittimo il carattere inderogabile delle tariffe professionali? Questo l’interrogativo attorno al quale è costruita la sentenza del Consiglio di Stato (N.1342/09, Sezione sesta) che ha stabilito che ingegneri e architetti possono aggiudicarsi gare d’appalto di progettazione giocando al ribasso, riducendo le tariffe professionali fino al 100% per prestazioni “speciali” ( servizi professionali accessori alla vera e propria progettazione).

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che “non sia criticabile la determinazione della stazione appaltante di non tenere conto, nella lex specialis della gara, del carattere inderogabile delle tariffe relative alle “prestazioni speciali””(nella fattispecie il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione). Anzi, “un differente orientamento sarebbe da ritenere sproporzionato rispetto agli obiettivi di buona amministrazione e di tutela dell’interesse pubblico che potrebbero giustificarlo”. Partecipare dunque ad una gara offrendo uno “sconto”, al limite della gratuità, per le sole prestazioni accessorie, non compromette necessariamente la bontà dell’offerta complessiva.

Il contenzioso analizzato era insorto prima della famosa Legge Bersani e pertanto la Sezione sesta del Consiglio di Stato si rifa alle norme antecedenti le liberalizzazioni, in particolare all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea(C-94/04 e C-202/04,), un orientamento che pur riguardando le tariffe forensi viene considerato estensibile alle altre professioni. La Legge Bersani poi non ha fatto altro che recepire le indicazioni della Corte UE così che “nell’attuale assetto normativo, le tariffe professionali di ingegneri e architetti e, quindi, tra esse, anche le tariffe relative alle “prestazioni speciali” di cui qui si discute, non costituiscono più “minimi inderogabili”.
“Nell’economia complessiva della specifica procedura concorsuale di cui si tratta- è il parere di Palazzo Spada- non risultano avere assunto rilievo determinante, ben avendo potuto il concorrente modulare in termini ragionevoli la propria offerta, rinunciando a parte dei possibili compensi correlati a detti, specifici oneri”. E l’offerta, nel suo insieme, è risultata tale “da garantire non solo l’espletamento pieno del servizio messo a concorso, ma anche sufficienti margini di utile per l’imprenditore”.

 

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