Le trasferte escono dalle deduzioni fiscali

Nel pacchetto semplificazioni del governo le spese di vitto e alloggio del professionista non costituiscono compensi. Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce.  Le spese di trasferta pagate dal committente non sono un compenso. Pertanto, il professionista
Nel pacchetto semplificazioni del governo le spese di vitto e alloggio del professionista non costituiscono compensi.

Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. 

Le spese di trasferta pagate dal committente non sono un compenso. Pertanto, il professionista non dovrà più “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

La misura fa parte del “pacchetto semplificazioni” approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì 20 giugno. La norma serve ad evitare le complicazioni prodotte dall’articolo 54, comma 5 del Tuir, secondo cui le spese sono deducibili al 100% ( e non solo al 75%- peraltro nel limite complessivo del 2% dell’ammontare dei compensi annui percepiti) se “sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. L’interpretazione di questa disposizione prospettata dall’agenzia delle Entrate ha sempre contrariato i professionisti, perché attribuendo la natura di compenso alle spese di trasferta di sui si fanno carico i clienti/committenti li costringe ad un tour de force di calcoli e documentazione.

A legislazione vigente le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista vengono fatturate e quindi da quest’ultimo integralmente dedotte. La norma troverà applicazione dal 2015 e non gli anni d’imposta ancora aperti.