Immobili, agevolazioni e adempimenti: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per il 2026

Superbonus, aggiornamenti catastali, detrazioni edilizie, “prima casa”, IVA, successioni e regimi speciali: una sintesi delle interpretazioni più recenti utili ai professionisti tra fiscalità immobiliare e normativa tecnica

Per la professione

 

Donazione con costituzione di usufrutto e agevolazioni per il compendio unico

Agenzia delle entrate, risposta n. 130 del 25/6/2026

L’Agenzia ha escluso l’applicabilità delle agevolazioni previste dall’art. 5-bis del D.lgs. n. 228/2001 (imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo) nel caso in cui il proprietario di un fondo agricolo costituisca, mediante donazione, un diritto di usufrutto a favore di un imprenditore agricolo professionale.

Secondo l’Amministrazione, la disciplina agevolativa riguarda esclusivamente il trasferimento di terreni agricoli o di diritti reali già esistenti e non può essere estesa agli atti diretti a costituire ex novo un diritto reale di godimento.

Nel caso esaminato, infatti, il donante non trasferisce un usufrutto preesistente, ma crea un nuovo diritto a favore del beneficiario, determinando una limitazione del proprio diritto di proprietà.

In mancanza del requisito del trasferimento richiesto dalla legge, non possono trovare applicazione le esenzioni dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo previste per il compendio unico, anche se il donatario possiede i requisiti soggettivi richiesti e si impegna alla coltivazione diretta per almeno dieci anni.

 

Trasformazione di associazione professionale in STP S.r.l. e rivalutazione delle quote

Agenzia delle entrate, risposta n. 123 del 15/6/2026

L’Agenzia ha esaminato il caso di un’associazione professionale trasformata nel gennaio 2026 in STP costituita in forma di S.r.l., chiarendo gli effetti della rivalutazione delle quote detenute dai soci ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448/2001.

È stato confermato che i soci possono rideterminare il valore fiscale delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026 ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR.

Inoltre, il valore così rivalutato conserva rilevanza fiscale anche rispetto alle partecipazioni ricevute nella società risultante dalla trasformazione. In applicazione del principio di neutralità fiscale previsto dall’art. 177-bis del TUIR, le quote della STP mantengono il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute nell’associazione professionale, comprensivo dell’eventuale rivalutazione effettuata.

 

Controlli preventivi sui modelli 730/2026 con esito a rimborso

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 182408 del 17/6/2026

Con il provvedimento sono stati definiti i criteri in base ai quali l’Agenzia delle entrate individua le dichiarazioni modello 730/2026 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo, in attuazione dell’art. 5, comma 3-bis, del D.lgs. n. 175/2014.

Possono essere selezionate le dichiarazioni che presentano modifiche rispetto al modello precompilato tali da incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che evidenziano elementi di incoerenza. Tali anomalie possono emergere, ad esempio, in presenza di scostamenti di importo rilevante rispetto ai dati risultanti dalle Certificazioni Uniche, dai modelli di versamento o dalle dichiarazioni relative agli anni precedenti, nonché quando emergono incongruenze rispetto alle informazioni comunicate da soggetti terzi.

Rientrano, inoltre, tra le posizioni potenzialmente oggetto di verifica quelle caratterizzate da particolari profili di rischio derivanti da irregolarità rilevate in precedenti annualità.

Il provvedimento richiama altresì la possibilità di attivare i controlli preventivi quando la dichiarazione modificata genera un rimborso superiore a 4.000 euro. Le verifiche possono essere effettuate indipendentemente dalle modalità di presentazione della dichiarazione, compresi i casi di trasmissione tramite CAF o professionista abilitato.

In tali circostanze, l’Agenzia può procedere a controlli automatizzati o documentali entro quattro mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. L’eventuale rimborso spettante viene erogato al termine delle verifiche e comunque entro il sesto mese successivo alla scadenza prevista per la trasmissione della dichiarazione.

 

Obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici

Art. 1-undecies, Legge 25/6/26, n. 113, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63

La disposizione modifica la disciplina relativa all’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che svolgono attività di vendita di beni o prestazioni di servizi, comprese le attività professionali.

La norma sostituisce il riferimento alla “moneta elettronica” con quello agli “strumenti di moneta elettronica” e, parallelamente, sostituisce il richiamo alla “carta di pagamento” con quello più ampio di “strumento di pagamento”.

Pertanto, i soggetti interessati sono tenuti ad accettare:

  • pagamenti effettuati mediante carte di debito;
  • pagamenti effettuati mediante carte di credito;
  • pagamenti effettuati tramite strumenti di moneta elettronica.

L’obbligo non trova applicazione esclusivamente nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

In caso di rifiuto di un pagamento effettuato mediante uno degli strumenti previsti dalla normativa, si applica una sanzione amministrativa composta da:

  • una quota fissa pari a 30 euro;
  • una quota variabile pari al 4% del valore della transazione per la quale il pagamento è stato rifiutato.

La modifica normativa amplia, quindi, il riferimento agli strumenti di pagamento utilizzabili, adeguando la disciplina all’evoluzione dei sistemi elettronici di incasso e di pagamento.

 

Responsabilità professionale del commercialista nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali, chiarendo l’estensione degli obblighi di controllo sui dati forniti dal cliente

Cassazione, Ordinanza n. 21061 del 21/6/26

La Suprema Corte ha affermato che il professionista incaricato della gestione continuativa degli adempimenti fiscali e contabili non può limitarsi a recepire i dati e la documentazione trasmessi dal cliente, ma deve effettuare le verifiche esigibili in ragione della diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.

Secondo i giudici, l’attività del consulente non si esaurisce nella mera registrazione contabile o nella predisposizione degli adempimenti fiscali sulla base delle informazioni ricevute, ma impone un controllo tecnico-professionale idoneo a rilevare eventuali anomalie, incongruenze o irregolarità fiscalmente rilevanti, ogniqualvolta esse siano percepibili sulla base delle cognizioni proprie del professionista diligente.

 

Accertamenti bancari: limiti alle indagini sui conti correnti

Cassazione, Ordinanza n. 19956 del 15/6/26

La Corte ha affermato che, in tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Ne consegue che, ove l’autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa.

 

Per gli immobili

 

Superbonus e tassazione delle plusvalenze immobiliari

Agenzia delle entrate, risposta n. 124 del 18/6/2026

Una contribuente aveva manifestato l’intenzione di cedere un immobile sul quale erano stati realizzati interventi agevolati con il Superbonus nel corso del 2023 e del 2024, conclusi entro il 31 dicembre 2024 e beneficiati tramite il meccanismo dello sconto in fattura. L’immobile era stato acquistato in piena proprietà nel 2006; successivamente era stato costituito un usufrutto vitalizio a favore dei genitori e, nel 2022, la piena proprietà si era nuovamente concentrata in capo alla contribuente in seguito alla rinuncia gratuita degli usufruttuari al loro diritto.

Il dubbio interpretativo riguardava l’applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, che prevede la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili interessati da interventi Superbonus qualora la cessione avvenga entro dieci anni dal termine dei lavori, fatta salva la presenza di specifiche cause di esclusione.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per verificare il requisito temporale rilevante ai fini dell’esenzione, occorre considerare la data dell’originario acquisto della proprietà dell’immobile. La successiva estinzione dell’usufrutto e il conseguente consolidamento della piena proprietà non configurano infatti una nuova acquisizione del bene, ma rappresentano soltanto il recupero integrale di un diritto già appartenente al nudo proprietario.

Nel caso esaminato, inoltre, l’immobile era stato destinato per la maggior parte del periodo considerato ad abitazione principale dei familiari della contribuente. Di conseguenza, trova applicazione la specifica esclusione prevista dalla normativa e l’eventuale plusvalenza realizzata in sede di vendita non è soggetta a imposizione fiscale.

 

Superbonus e aggiornamento catastale

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 21 del 5/6/2026

Gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 possono determinare l’obbligo di presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale non solo quando incidono sulla consistenza o sulla planimetria dell’immobile, ma anche quando modificano la qualità, la funzionalità o la capacità reddituale ordinaria del bene.

L’Agenzia sottolinea che, ai fini del classamento catastale, assumono rilievo tutti gli elementi idonei a influenzare la rendita attribuita all’unità immobiliare.

Attraverso l’interoperabilità delle banche dati e l’invio di comunicazioni di compliance, l’Amministrazione verifica la corretta presentazione delle variazioni catastali nei casi in cui gli interventi abbiano determinato un miglioramento significativo dell’immobile, con possibile incidenza sulla rendita catastale.

 

 

Detrazione per recupero edilizio e abitazione principale

Agenzia delle entrate, risposta n. 119 dell’8/6/2026

La detrazione maggiorata del 50% (rispetto al 36%) prevista dall’art. 16-bis del TUIR compete qualora l’immobile sia destinato ad abitazione principale al termine degli interventi edilizi.

L’eventuale successiva locazione dell’immobile, anche nello stesso anno in cui si conclude l’intervento, non comporta la perdita del beneficio, in quanto la normativa richiede la sussistenza del requisito esclusivamente alla data di ultimazione dei lavori.

Per il personale militare non assume rilievo la residenza anagrafica, bensì la dimora abituale nell’immobile. Il contribuente deve essere in grado di documentare tale circostanza in caso di controlli.

L’agevolazione spetta anche quando le fatture risultano intestate a un coniuge e il pagamento viene effettuato dall’altro.

 

Costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali

Agenzia delle entrate, risposta n. 118 dell’8/6/2026

L’Agenzia ha negato la detrazione del 50% prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR nel caso di una struttura in legno utilizzata come posto auto ma censita catastalmente in categoria C/2 anziché C/6.

Il beneficio fiscale richiede infatti che l’immobile sia qualificabile come autorimessa o posto auto pertinenziale anche sotto il profilo catastale. Inoltre, nel titolo edilizio deve risultare espressamente il vincolo pertinenziale con l’abitazione. L’assenza di tali requisiti impedisce il riconoscimento della detrazione, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del manufatto e dal trattamento riservato ai fini IMI.

 

Agevolazione “prima casa” – nuovo acquisto nel medesimo comune in presenza di immobile già agevolato

Agenzia delle entrate, risposta n. 117 del 4/6/2026

L’Agenzia delle entrate ha confermato che il beneficio “prima casa” può essere riconosciuto anche per l’acquisto di un immobile situato nello stesso comune in cui l’acquirente possiede già una quota di un’abitazione acquistata con le agevolazioni.

Tuttavia, in applicazione della Nota II-bis allegata al TUR, il contribuente è tenuto ad alienare l’immobile già agevolato entro un anno dal nuovo acquisto. Il possesso di una quota dell’abitazione non costituisce, di per sé, un ostacolo all’accesso al beneficio, ma determina l’obbligo di rispettare il termine di cessione previsto dalla norma.

L’Agenzia precisa, inoltre, che la circostanza che il precedente immobile abbia beneficiato dell’agevolazione solo parzialmente non incide sulla disciplina applicabile. Ciò che assume rilevanza è la titolarità, anche pro quota, di un’abitazione idonea ubicata nello stesso comune. Il mancato trasferimento dell’immobile entro l’anno comporta la decadenza dal beneficio fruito sul nuovo acquisto.

 

Varie

 

Servizio di analisi della qualità e della potabilità dell’acqua negli edifici residenziali – Aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 120 dell’8/6/2026

L’attività svolta da un laboratorio privato, incaricato dagli amministratori di condominio di verificare la qualità dell’acqua destinata al consumo umano mediante controlli sui parametri chimici e microbiologici previsti dalla normativa di settore, non può essere qualificata come intervento di manutenzione ordinaria.

L’Agenzia evidenzia che tale servizio ha finalità esclusivamente conoscitive e preventive, essendo diretto ad accertare la salubrità dell’acqua distribuita e non l’efficienza o il corretto funzionamento dell’impianto idrico. Inoltre, il prestatore non assume alcun incarico di manutenzione dell’impianto stesso.

Di conseguenza, la prestazione non beneficia dell’aliquota IVA ridotta del 10%, ma deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria.

 

Regime agevolato per ricercatori e docenti rientrati in Italia – Residenza estera stabile

Agenzia delle entrate, risposta n. 121 dell’8/6/26

L’Agenzia ha escluso l’applicabilità dell’agevolazione prevista dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010 a favore di un ricercatore giapponese impiegato presso l’EMBL (laboratorio europeo per le scienze della vita). Pur beneficiando di un regime di esenzione fiscale in Italia in ragione del proprio status, il ricercatore aveva mantenuto per molti anni la dimora abituale nel territorio italiano, nonché il centro dei propri interessi personali e familiari. In assenza di una disposizione convenzionale analoga a quella contenuta nell’articolo 13 del Protocollo n. 7 dell’Unione europea, tali elementi escludono il requisito della stabile residenza all’estero richiesto dalla normativa agevolativa. Ne consegue che i compensi percepiti dal 2026 devono essere assoggettati integralmente al regime ordinario di tassazione.

 

 Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni – trasferimento della nuda proprietà di partecipazioni in società di persone

Agenzia delle entrate, risposta n. 116 del 4/6/2026

L’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n. 346/1990 può trovare applicazione anche nell’ipotesi di trasferimento della nuda proprietà di partecipazioni sociali, nel caso di specie riferite a una società in nome collettivo, a condizione che il beneficiario acquisisca i poteri di gestione dell’impresa.

L’interpretazione adottata dall’Agenzia appare, tuttavia, suscettibile di discussione nella parte in cui richiede un effettivo trasferimento delle prerogative gestionali. La disposizione normativa, con riferimento alle società di persone, richiede infatti letteralmente che gli aventi causa conservino la titolarità della partecipazione per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.

Secondo la lettura fornita dall’Amministrazione finanziaria, la titolarità del diritto deve però essere intesa come possesso di una partecipazione che consenta il concreto subentro nella gestione dell’attività imprenditoriale, in coerenza con la finalità di favorire il passaggio generazionale dell’impresa.

 

Comunicazioni per la mancata presentazione della dichiarazione IVA 2025

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 172588 del 9/6/2026

Il provvedimento individua le modalità attraverso le quali l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza mettono a disposizione dei contribuenti le informazioni che evidenziano possibili anomalie relative alla dichiarazione IVA del periodo d’imposta 2025.

Le segnalazioni possono riguardare:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IVA;
  • la presentazione della dichiarazione priva del quadro VE;
  • l’indicazione di operazioni attive di importo non superiore a 1.000 euro, inferiore rispetto alle operazioni risultanti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi trasmessi;
  • l’assenza del quadro VJ in presenza di fatture ricevute in regime di reverse charge.

 

I contribuenti possono regolarizzare la propria posizione mediante presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria oppure attraverso il ravvedimento operoso per correggere errori e omissioni.

 

Consulenza giuridica ex articolo 10-octies dello Statuto del contribuente

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 171016 dell’8/6/2026

Il provvedimento fornisce istruzioni operative per l’utilizzo dell’istituto della consulenza giuridica disciplinato dall’art. 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 13, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 192/2025, possono presentare istanze di consulenza giuridica esclusivamente:

associazioni sindacali;

  • associazioni di categoria;
  • ordini professionali;
  • enti pubblici territoriali ed enti locali;
  • organi periferici delle amministrazioni statali.

L’accesso è riconosciuto anche ai soggetti non residenti.

Le stesse modalità previste dal provvedimento trovano applicazione, ove compatibili, anche in relazione alle richieste di consulenza giuridica interna.

 

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici – trasmissione dei corrispettivi

Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 3/6/2026

L’Agenzia delle entrate ha reso operativo il servizio che consente ai gestori delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici di registrare online i cosiddetti “Server energia”, ossia i dispositivi deputati alla memorizzazione e alla trasmissione dei corrispettivi derivanti dalle ricariche.

Dal 23 giugno 2026 è disponibile il canale per l’invio dei dati.

Gli operatori dispongono di quarantacinque giorni per trasmettere i corrispettivi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026.

A regime, i dati dovranno essere inviati entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, secondo le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 12/12/2025.

 

Imposta di successione – acquisto di BOT effettuato prima del decesso

Agenzia delle entrate, risposta n. 131 del 25/6/2026

L’Agenzia ha esaminato il caso di un soggetto che aveva acquistato BOT prima del decesso, mentre il relativo addebito sul conto corrente era stato registrato dalla banca soltanto successivamente.

In tali circostanze, ai fini della determinazione dell’attivo ereditario, rileva il momento in cui l’ordine di acquisto del titolo è stato eseguito e non la successiva contabilizzazione bancaria.

Pertanto, la somma investita nei BOT non può essere considerata una disponibilità liquida esistente sul conto alla data di apertura della successione e deve essere sottratta dal saldo risultante dalla certificazione bancaria.

L’Agenzia ricorda, inoltre, che i BOT, in quanto titoli del debito pubblico, rientrano tra i beni esclusi dall’attivo ereditario imponibile ai sensi dell’art. 12 del TUSD.

Ne consegue che il saldo del conto corrente deve essere rideterminato tenendo conto della situazione patrimoniale effettiva esistente alla data del decesso, evitando la tassazione indiretta delle somme già investite in titoli di Stato.

 

Tassazione degli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo e per turni

Agenzia delle entrate, circolare n. 3 del 24/6/2026

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Viene precisato che l’imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi delle indennità corrisposte con cadenza periodica e strettamente collegate all’esercizio della prestazione lavorativa, come nel caso dell’indennità di cassa, in quanto componenti della retribuzione ordinaria.

Qualora un contratto collettivo nazionale sottoscritto nel triennio 2024-2026 preveda aumenti economici riferiti a periodi precedenti alla data di stipula, gli incrementi erogati nel 2026 possono comunque beneficiare della tassazione agevolata. Restano esclusi dal regime di favore gli importi riconosciuti a titolo di una tantum.

L’aliquota sostitutiva trova applicazione anche nei casi in cui gli aumenti contrattuali assorbano superminimi o altri elementi retributivi attribuiti sulla base di accordi individuali, tenuto conto della loro natura sostanzialmente retributiva.

L’agevolazione interessa, inoltre, gli incrementi riferibili:

  • alle ferie;
  • alle festività soppresse;
  • all’eventuale gratifica feriale prevista dal contratto collettivo;
  • agli ulteriori trattamenti economici collegati alla festività del 4 novembre.

La circolare chiarisce altresì che il beneficio fiscale si estende alle maggiorazioni spettanti per il lavoro domenicale anche quando la domenica non coincide con il giorno di riposo settimanale del lavoratore.

Uno specifico approfondimento è dedicato ai rapporti di lavoro part-time, per i quali l’agevolazione trova applicazione secondo i criteri previsti dalla disciplina di riferimento.

Il documento affronta, inoltre, il tema dell’assenza o della mancata applicazione di un contratto collettivo nazionale e il coordinamento del regime agevolato con quelli previsti per lavoratori impatriati e docenti o ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

 

Cripto-attività – modalità di comunicazione, registrazione e obblighi dei prestatori di servizi

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 186865 del 22/6/2026

Con il provvedimento sono state adottate le disposizioni attuative del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, che ha recepito la direttiva DAC8 relativa allo scambio automatico di informazioni fiscali riguardanti le cripto-attività.

Il documento disciplina:

  • le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni;
  • le procedure di registrazione dei soggetti obbligati;
  • gli adempimenti di notifica;
  • l’individuazione dell’ufficio competente ai fini dei controlli.

Tra i soggetti tenuti agli obblighi comunicativi rientrano i prestatori di servizi per le cripto-attività individuati dall’art. 7 del D.lgs. n. 194/2025.

Il provvedimento definisce inoltre:

  • le procedure per la registrazione unica presso l’Agenzia delle entrate;
  • le modalità di attribuzione dell’Individual Identification Number (IIN);
  • gli obblighi dei soggetti che dichiarano di adempiere in un altro Stato membro dell’Unione europea o in una giurisdizione extra-UE qualificata.

Sono approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati mediante tracciato XML, nonché i termini annuali di invio delle informazioni relative agli utenti e alle operazioni in cripto-attività.

Viene infine attribuita al Centro Operativo di Pescara (COP) la competenza per le attività di registrazione, controllo, eventuale cancellazione dei soggetti registrati e gestione del relativo contenzioso.

L’intervento è finalizzato a garantire la corretta applicazione del sistema europeo di cooperazione amministrativa e di scambio automatico delle informazioni nel settore delle cripto-attività, rafforzando la trasparenza fiscale e il contrasto ai fenomeni evasivi internazionali.

 

Compensi corrisposti a produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario – obbligo di Certificazione Unica

Agenzia delle entrate, risposta n. 127 del 22/6/2026

L’Agenzia delle entrate ha affrontato il caso di un’agenzia assicurativa che si avvale di produttori di quarto gruppo iscritti nella sezione E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi, molti dei quali applicano il regime forfetario.

L’Amministrazione ricorda che l’esonero dall’obbligo di rilascio della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti forfetari, previsto dall’art. 4, comma 6-septies, del DPR n. 322/1998, trova fondamento nel fatto che i dati reddituali sono generalmente acquisiti tramite il sistema della fatturazione elettronica.

Tale presupposto non ricorre però nel caso delle prestazioni di intermediazione assicurativa esenti da IVA, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica e i relativi compensi non transitano attraverso il Sistema di Interscambio.

Di conseguenza, i compensi erogati ai produttori di quarto gruppo in regime forfetario devono essere certificati mediante Certificazione Unica.

 

Lavoratori frontalieri Italia-Svizzera – irrilevanza della localizzazione della sede del datore di lavoro

Agenzia delle entrate, risposta n. 126 del 22/6/2026

L’Agenzia ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, divenuto operativo dal 1° gennaio 2024, non assume rilievo l’ubicazione della sede del datore di lavoro all’interno dell’area di frontiera.

Per essere qualificato come lavoratore frontaliero è necessario che il soggetto:

  • sia fiscalmente residente in un comune situato nella fascia di confine prevista dall’Accordo;
  • svolga attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato;
  • rientri, in linea generale, quotidianamente nel proprio Stato di residenza.

Con riferimento al datore di lavoro, è sufficiente che sia fiscalmente residente nell’altro Stato contraente.

Pertanto, nel caso esaminato, la circostanza che la società datrice di lavoro abbia sede legale in Veneto non impedisce l’applicazione del regime previsto per i frontalieri, purché l’attività lavorativa sia effettivamente svolta nell’area di frontiera italiana e risultino soddisfatte tutte le altre condizioni richieste dall’Accordo.

 

Procedura semplificata di cancellazione delle ipoteche – mutui frazionati

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 23 del 19/6/2026

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche previsto dall’art. 40-bis del Testo Unico Bancario nelle ipotesi di mutui frazionati.

È stato precisato che il requisito determinante è rappresentato dall’integrale estinzione dell’obbligazione garantita, che costituisce una condizione di carattere oggettivo.

L’eventuale accollo del mutuo da parte dell’acquirente dell’immobile rileva esclusivamente sotto il profilo soggettivo del rapporto obbligatorio e non incide sulla possibilità di utilizzare la procedura semplificata.

Pertanto, qualora una quota di mutuo, riferita a una specifica unità immobiliare e derivante da un regolare frazionamento ai sensi dell’art. 39 del TUB, venga integralmente estinta, la relativa quota di ipoteca può essere cancellata senza necessità di accollo.

In tali situazioni la banca deve:

  • rilasciare la quietanza attestante l’estinzione del debito;
  • trasmettere al conservatore dei registri immobiliari la comunicazione prevista dall’art. 40-bis del TUB.

La cancellazione della garanzia avviene, quindi, d’ufficio, senza necessità di un autonomo atto notarile di assenso.

La risoluzione precisa che la disciplina riguarda esclusivamente i casi di frazionamento del mutuo e della relativa ipoteca in quote autonome e non le diverse ipotesi di restrizione dell’ipoteca o riduzione dei beni gravati.

 

Trust disciplinato dalla legge di San Marino – qualificazione fiscale e monitoraggio

Agenzia delle entrate, risposta n. 125 del 18/6/2026

L’Agenzia ha esaminato il caso di un trust familiare residente fiscalmente in Italia, istituito secondo la legge della Repubblica di San Marino.

Nonostante la validità civilistica dello strumento, l’analisi sostanziale della struttura ha evidenziato una rilevante sovrapposizione tra trustee e beneficiari, nonché ampi poteri di disponibilità e influenza attribuiti ai beneficiari stessi.

Tali elementi hanno indotto l’Agenzia a escludere l’esistenza di un’effettiva autonomia del patrimonio segregato e a qualificare il trust come fiscalmente interposto.

Di conseguenza:

  • il trust non viene considerato autonomo soggetto passivo d’imposta;
  • i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari effettivi;
  • gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del D.L. n. 167/1990 gravano sui beneficiari residenti;
  • l’IVAFE deve essere versata dai medesimi soggetti e non dal trust.

L’Agenzia ribadisce che, ai fini fiscali, la qualificazione del trust richiede una verifica sostanziale dell’effettiva segregazione patrimoniale e dell’autonomia gestionale del trustee, non essendo sufficiente la sola validità dell’istituto secondo la legge straniera applicabile.

 

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione – differimento dei termini

Art. 1-sexies, comma 3, Legge 25/6/26, n. 113, di conversione del decreto-legge 30/4/26, n. 63

La legge di conversione ha modificato il calendario relativo alla procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025.

La disciplina riguarda i debiti, di natura tributaria e non tributaria, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 da regioni ed enti locali che abbiano deliberato l’applicazione della misura nell’esercizio della propria autonomia impositiva. Restano esclusi i carichi derivanti da sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti.

I nuovi termini prevedono che:

  1. a) a decorrere dal 15 ottobre 2026, l’agente della riscossione renda disponibili nell’area riservata del proprio sito internet i dati necessari per individuare i carichi definibili;
  2. b) il debitore possa presentare la dichiarazione telematica prevista dall’art. 1, comma 86, della legge n. 199/2025 nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026; la dichiarazione può essere integrata entro la medesima data;
  3. c) il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato:
  • in unica soluzione entro il 31 marzo 2027;
  • oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

Le prime cinque rate scadono il:

  • 31 marzo 2027;
  • 31 maggio 2027;
  • 31 luglio 2027;
  • 30 settembre 2027;
  • 30 novembre 2027.

Le rate successive, dalla sesta alla cinquantaquattresima, scadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2028.

In caso di pagamento rateale sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo, decorrenti dal 1° aprile 2027;

  1. d) la revoca automatica delle dilazioni sospese produce effetti dal 28 febbraio 2027;
  2. e) per le sanzioni amministrative, incluse quelle derivanti da violazioni del Codice della strada e diverse da quelle tributarie, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio o altri oneri accessori.