Pillole fiscali

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Le cartelle notificate entro il 31/12/15 sono compensabili con crediti verso la PA Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 27/6/16 (G.U. n.161 del 12/7/16) Per il 2016 è possibile compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Le cartelle notificate entro il 31/12/15 sono compensabili con crediti verso la PA

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 27/6/16 (G.U. n.161 del 12/7/16)

Per il 2016 è possibile compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della PA maturati per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. I debiti potranno riguardare tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. Il tributo oggetto di compensazione deve essere inferiore o pari al credito maturato.

Le cartelle esattoriali devono essere state notificate entro il 31/12/15.

Le modalità di compensazione restano quelle previste dal Decreto MEF 25 giugno 2012 e dal Decreto MEF 12 ottobre 2012.

 

Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato: Compensazione debiti fiscali con crediti per spese, diritti e onorari

Ministero dell’economia e delle finanze decreto 15/7/16 (G.U. n.174 del 27/7/16)

Gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del D.P.R. n. 115/2000, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione, possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’Iva, nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi. I crediti devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, non devono risultare pagati, neanche parzialmente e avverso il relativo decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione.

 

Addebito in bolletta del canone tv: le nuove Faq

Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 13/7/16

In presenza di più contratti o in caso di voltura l’addebito riguarderà un solo contratto di fornitura elettrica di tipo domestico residenziale.

Se si è titolare di due utenze, il canone sarà presente sul contratto più recente.

Se si cede l’unica fornitura di cui si è titolari, le rate mancanti del canone dovranno essere versate col modello F24.

Chi diventa titolare di un’utenza solo a seguito della voltura troverà il canone nella prima fattura elettrica utile.

Se si era in possesso di una tv già prima dell’attivazione, l’eventuale importo non addebitato deve essere pagato con F24.

In caso di passaggio da un fornitore ad un altro (switch) le rate del canone saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di rispettiva titolarità del contratto.

 

Canone RAI: i contribuenti possono formulare quesiti su Messenger

Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 18/7/16

È possibile chiedere assistenza in materia di canone tv anche attraverso l’applicazione Facebook Messenger. La risposta arriverà entro 24 ore o, nei casi in cui il quesito richieda un approfondimento, entro 5 giorni dalla richiesta.

 

Cancellazione dell’ipoteca a fine mutuo

Agenzia delle entrate, comunicato stampa dell’8/7/16

È attivo su tutto il territorio nazionale (ad eccezione delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e delle altre zone in cui vige il sistema tavolare) il servizio che consente a chi ha estinto un proprio debito ipotecario di controllare, tramite i canali dell’Agenzia Fisconline e Entratel, lo stato della comunicazione di estinzione dell’obbligazione inviata dal creditore.

 

Deve essere stata emessa la fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.

Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica ovvero cartacea registrata e per l’intero importo, il creditore deve esercitare l’opzione di utilizzare il credito in compensazione, per il 2016, dal 17/10 al 30/11 e a decorrere dal 2017 dall’ 1/3 al 30/4 di ciascun anno.

 

Detrazione delle spese di ristrutturazione immobili sostenute dal convivente more uxorio

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 64 del 28/7/16

Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste, può fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, come chiarito nella risoluzione n. 184/2002, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.

 

Comunicazioni di compliance inviate ai contribuenti: come regolarsi

Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 28/07/16

L’Agenzia ha inviato avvisi per informare i cittadini su possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati regolarizzabili mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Chi ha ricevuto la comunicazione potrà mettersi in contatto con l’Agenzia nel mese di settembre ed evitare che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio oppure regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dal nuovo ravvedimento operoso.