Pillole fiscali di aprile

A cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Diritto al contraddittorio – atti

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 24/4/24  (G.U. n.100 del 30/4/24)

Individuati gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio. Gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. È escluso il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni che sono stati ora individuati con il decreto.

 

Dichiarazione precompilata –soggetti autorizzati

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 210954 del 29/4/24

A partire dal 24/4/24, con riferimento al periodo d’imposta 2023, l’Agenzia delle entrate rende disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. Prevista l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa. L’accesso, tramite lo scarico sia puntuale che massivo è consentito anche per il tramite degli intermediari delegati.

 

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari – misure in materia di dichiarazioni fiscali

Agenzia delle entrate, circolare n. 8 dell’11/4/24

Illustrate le novità disposte dal decreto adempimenti tributari (D.lgs. n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (Legge n. 111/2023), e fornite istruzioni operative.

Da quest’anno è possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva; inoltre, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 possono richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

 

Accertamento – prove

Cassazione 30/4/2024, n. 11681

L’intero compendio logico e circostanziale offerto dall’Agenzia, a riprova della propria pretesa impositiva, deve essere valutato unitariamente dal giudice di merito che, nel raffronto fra gli indizi disponibili e la conseguente scelta di quelli conducenti, deve dar conto degli eventuali elementi di contro-prova. La sentenza impugnata non prende in considerazione i principi di diritto che la Corte ha ripetutamente affermato in quanto, da un lato, ha omesso la doverosa disamina di una serie di elementi rilevanti a fini indiziari, disconoscendo la valenza probatoria dei file rinvenuti nel personal computer del professionista e negandone la natura di prove atipiche; dall’altro, non ha esaminato nel complesso, e secondo i criteri sopra esposti, il compendio probatorio posto dall’Ufficio a base dell’accertamento oggetto di controversia, omettendo di considerare una serie di elementi indiziari quali: i) il carattere di sistematicità dei dati reperibile nel computer di un professionista specializzato in cc.dd. “paradisi fiscali”; ii) l’esistenza di dichiarazioni di soggetti terzi e di documentazione proveniente dallo stesso contribuente (contratti di mandato; fax sottoscritto dal contribuente); iii) la riconducibilità all’intimato della società.

 

Dichiarazione annuale – responsabilità

Cassazione 12/4/2024, n. 15118

Secondo l’univoca interpretazione giurisprudenziale in tema di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, fermo restando, tuttavia, che la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una “culpa in vigilando” sull’operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.

 

Per gli immobili

 

Cessioni di opere di urbanizzazione e delle aree a scomputo degli oneri di urbanizzazione – trattamento IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 92 del 16/4/24

La cessione del lotto e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non è rilevante ai fini IVA in quanto trattasi di contributo di urbanizzazione versato ­in natura anziché in denaro ­ dal concessionario’, nell’ambito di un rapporto di natura tributaria tra il Contribuente e il Comune (risoluzioni nn. 6/ E e 37/E).

 

Varie

 

File riepilogativo in luogo dei biglietti di trasporto

Agenzia delle entrate, risposta n. 98 del 23/4/24

Riguardo ai servizi di trasporto aereo nazionale ed «internazionale di persone da/per l’Italia verso/da paesi stranieri UE ed Extra UE», è stato chiarito che le disposizioni normative attualmente vigenti non contengono una disposizione per la sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi da predisporre su base mensile.

 

Trasporto urbano di persone– certificazione corrispettivi

Agenzia delle entrate, risposta n. 93 del 16/4/24

I soggetti che svolgono attività di trasporto nei confronti del pubblico, laddove certifichino i relativi corrispettivi tramite l’emissione di biglietti non incorrono nell’ulteriore obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati.             

 

Trust testamentario – imposta di successione

Agenzia delle entrate, risposta n. 90 dell’11/4/24

Tenuto conto che la dichiarazione di successione non risulta attualmente inviabile per via telematica con il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, è possibile effettuare l’adempimento dichiarativo mediante la presentazione del modello 4 cartaceo rivolgendosi presso l’ufficio territoriale competente in base all’ultimo domicilio del de cuius, come indicato nella FAQ del 5/4/23.    

 

Beni offerti in omaggio ai dipendenti – regime fiscale applicabile ai fini Irpef

Agenzia delle entrate, risposta n. 89 dell’11/4/24

I beni descritti nel caso sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l’assenza di obblighi contrattuali specifici. Qualora il valore dei beni assegnati dall’Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del co. 3 dell’art. 51 del Tuir e successive integrazioni, (258,23 euro come norma a regime, per il 2024 euro 1.000 ed euro 2.000 se con figli a carico) lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del co. 3 dell’art. 9 del Tuir (risoluzione 29/10/03, n. 202).             

 

Rimborsi – contribuzione a due diversi Enti previdenziali in parte già dedotti in anni precedenti–tassazione

Agenzia delle entrate, risposta n. 86 del 4/4/24

Le somme corrispondenti a contributi non dedotti nell’anno di versamento e restituite all’Istante nel 2023 non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi del citato art. 17, commi 1, lettera n­bis). Le somme non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale prevista dall’art. 6 del Tuir e, di conseguenza, non hanno rilevanza reddituale.   

 

Indennità aggiuntive di fine servizio – tassazione

Agenzia delle entrate, risposta n. 91 n. del 12/4/24

Devono essere assimilate alle “indennità equipollenti” al trattamento di fine rapporto, e pertanto, soggette a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. a) e dell’art. 19, co. 2-bis del Tuir, le indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza e alimentate dalle somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie riscosse.

L’imposta deve essere calcolata al lordo della riduzione di 309,87 euro per ciascun anno di servizio, comprensiva della quota riferita al periodo di anzianità convenzionale.