Decreto incentivi, pronta la prima bozza

Riprogrammazione della crescita, credito d’imposta per la ricerca e contratto di rete piu’ facile. Ecco i punti chiave del provvedimento. Corsia veloce al Consiglio dei ministri Pronta una bozza del Dl incentivi e sviluppo. Il ministero dello Sviluppo economico insieme con il ministero delle Finanze ha messo a punto una prima bozza del Dl incentivi
Riprogrammazione della crescita, credito d’imposta per la ricerca e contratto di rete piu’ facile. Ecco i punti chiave del provvedimento. Corsia veloce al Consiglio dei ministri

Pronta una bozza del Dl incentivi e sviluppo. Il ministero dello Sviluppo economico insieme con il ministero delle Finanze ha messo a punto una prima bozza del Dl incentivi che, con ogni probabilità, dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì 25 maggio.
Promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, con il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma; promozione della presenza internazionale delle imprese e attrazione di investimenti dall’estero. Sono queste le agevolazioni concesse sul Fondo per la crescita sostenibile contenute del decreto legge. Nei suoi 40 articoli, il testo prevede anche la creazione di un credito di imposta riservato a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il credito di imposta riguarderà attività di ricerca e sviluppo di almeno 50 mila euro di spesa ammissibile annua e prevede un beneficio fiscale del 30%, con un credito d’imposta massimo pari a 600 mila euro per esercizio fiscale.
Diverse sono le misure contenenti semplificazioni delle procedure agevolate: Industria 2015 per esempio, o misure per accelerare la chiusura dei procedimenti sia di revoca che di concessione definitiva. All’articolo 15 si parla, invece, di una revisione della legge fallimentare attraverso la sospensione dell’operatività della causa di scioglimento delle società per perdita del capitale, in caso di ristrutturazione del debito secondo una delle procedure previste dalla legge fallimentare. Nell’articolo si specificano i requisiti di indipendenza del professionista attestatore di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) l. fall. che in tutte tali procedure svolge un ruolo chiave; viene introdotta una disciplina dei contratti in cui si prevede la possibilità di risolvere tali contratti prevedendo un indennizzo per la controparte; infine viene stabilito che in caso di accordo di ristrutturazione (ex art. 182-bis l. fall.) e al fine di rendere meno gravosi gli oneri finanziari derivanti da tali accordi, i creditori estranei all’accordo debbano esser pagati entro 120 giorni dalla scadenza, o dall’omologa dell’accordo se già scaduti.
Il Dl incentivi prevede inoltre la possibilità di poter emettere delle cambiali finanziarie per le società di capitali emittenti di titoli di capitale o di debito quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione e fissa il limite massimo di emissione della cambiale all’ammontare del totale dell’attivo circolante nell’accezione dell’importo delle attività in bilancio con scadenza entro l’anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Inoltre viene modificata la durata delle cambiali finanziarie portando la loro validità da 1 mese fino a 18 mesi rispetto alla precedente che andava da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12.
Un altro aspetto di interesse contenuto nel testo, ancora al vaglio del Ministero, riguarda la modifica dell’articolo 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 (DL Liberalizzazioni), che ha introdotto la SRL semplificata, rimuovendo il limite anagrafico dei 35 anni per l’applicazione delle disposizioni in esso contenute. La rimozione del vincolo anagrafico consentirebbe, secondo il Governo, di uniformarsi al benchmark dei competitors Ue, migliorando la posizione del nostro Paese nella classifica Doing Business. Infine, l’articolo 30 introduce una semplificazione alla forma con la quale il contratto di rete può essere redatto. Oltre all’atto pubblico ed alla scrittura privata autenticata, introduce l’atto scritto, firmato digitalmente a norma dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”. Il comma 2, sempre nell’ottica della semplificazione degli adempimenti consente di fare un’unica iscrizione della modifica presso il Registro delle imprese della camera di commercio dell’impresa indicata nell’atto modificativo. Quest’ultimo provvede d’ufficio a comunicarlo a tutti gli altri uffici presso i quali le imprese aderenti alla rete sono iscritte.

Scarica la bozza del Dl incentivi e sviluppo
 

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