Apprendistato, ecco la riforma

Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo testo unico. Tre tipologie di contratto e negli studi si apre la possibilita’ per i praticanti Un contratto di lavoro a tempo indeterminato per rilanciare l’occupazione tra i giovani. Il consiglio dei ministri del 5 maggio scorso ha approvato lo schema di decreto legislativo sull’apprendistato, che attua
Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo testo unico. Tre tipologie di contratto e negli studi si apre la possibilita’ per i praticanti

Un contratto di lavoro a tempo indeterminato per rilanciare l’occupazione tra i giovani. Il consiglio dei ministri del 5 maggio scorso ha approvato lo schema di decreto legislativo sull’apprendistato, che attua la delega conferita al governo dalla legge in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita (legge 247/2007). Il provvedimento, presentato dal ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, alle parti sociali (tra cui Confprofessioni), dovrà ora passare l’esame della Conferenza Stato-Regioni e acquisire il parere delle commissioni
Nel testo unico sono state introdotte tre tipologie di contratto: l’apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età; l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale; l’apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano a un più alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.
Attraverso un impianto normativo snello, la riforma punta a semplificare la disciplina e le procedure che regolano il contratto di apprendistato, facendo leva e rafforzando il ruolo della contrattazione collettiva, sia sul fronte della durata che sui profili professionali. “La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
Secondo quanto disciplinato dal testo unico, i contratti di apprendistato dovranno prevedere una serie di principi, quali la forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale da definire; divieto di retribuzione a cottimo; possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti; presenza di un tutor o referente aziendale; possibilità, anche con il concorso delle Regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti tramite dei fondi paritetici interprofessionali (nel ambito degli studi professionali opera Fondoprofessioni); registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo; possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite; divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione e, se nessuna delle parti esercita la facoltà, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per gli apprendisti, inoltre, si applicano le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro l’invalidità e vecchiaia).
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati o, in mancanza, le tre unità.
Per quanto riguarda la prima tipologia contrattuale, l’apprendistato per la qualifica professionale, possono essere assunti, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del titolo di studio da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni. La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle Province autonome d’intesa con i ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro.
Con il secondo tipo di contratto, l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione. La durata del contratto, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a sei anni.
Infine, il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere utilizzato per l’assunzione in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per attività di ricerca o per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. Il contratto è destinato a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La regolamentazione e la durata dell’apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con sindacati e organizzazioni imprenditoriali, università, istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca.
Quanto agli standard professionali e formativi, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, saranno definiti dal ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’Istruzione e previa intesa con le Regioni e le Province autonome.
 

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