Apprendistato, sgravi contributivi al 100%

Dal 1 gennaio 2012 decontribuzione totale per i primi tre anni di contratto. Nel maxiemendamento agevolazioni e incentivi anche per l’occupazione femminile Uno sgravio contributivo del 100% per l’apprendistato. La novità è contenuta nel maxiemendamento del governo al ddl stabilità, all’esame della Commissione Bilancio del Senato, che dovrebbe passare a stretto giro all’esame dell’aula, quindi
Dal 1 gennaio 2012 decontribuzione totale per i primi tre anni di contratto. Nel maxiemendamento agevolazioni e incentivi anche per l’occupazione femminile

Uno sgravio contributivo del 100% per l’apprendistato. La novità è contenuta nel maxiemendamento del governo al ddl stabilità, all’esame della Commissione Bilancio del Senato, che dovrebbe passare a stretto giro all’esame dell’aula, quindi alla Camera prima del via libera definitivo entro sabato 12 novembre. Nel pacchetto di misure presentato dal ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, il capitolo dedicato all’occupazione è assai ricco e spazia dall’apprendistato ai contratti di inserimento per le donne, dal part time al telelavoro: tutto condito da incentivi fiscali e contributivi.
A decorrere dal 1 gennaio 2012 (e fino al 31 dicembre 2016), i datori di lavoro (anche liberi professionisti) che occupano fino a nove apprendisti potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 100 per cento sulla contribuzione dei primi tre anni di contratto, mentre per gli anni successivi resta valida la tassazione agevolata al 10% sulle voci della busta paga dei dipendenti, correlate all’aumento della produttività nelle aziende e negli studi professionali.
Sgravi anche per rilanciare l’occupazione femminile e facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Per le donne disoccupate da almeno sei mesi e residenti in aree geografiche dove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali di quello maschile, che saranno individuate dal ministero del Lavoro e dell’Economia entro il 31 dicembre di ogni anno. La conciliazione lavoro-famiglia fa leva invece sulla flessibilità del lavoro.
I benefici previsti dalla legge per il sostegno della maternità e della paternità (legge 8 marzo 2000 n. 53) – part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico – possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro sotto forma di contratto a termine o reversibile. Il ricorso al telelavoro può essere applicato inoltre anche ai lavoratori disabili e in mobilità.

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